Quando un inquilino decide di installare un climatizzatore nell'appartamento che prende in affitto, raramente considera che la normativa fiscale riserva trattamenti differenti in base al rapporto con l'immobile. La detrazione per il condizionatore esiste anche per chi non è proprietario, ma l'aliquota non è la stessa applicabile al proprietario che vive nella propria casa. La differenza è sostanziale e vale la pena conoscerla prima di firmare il preventivo.
La pompa di calore è il requisito tecnico indispensabile per lo sconto fiscale
Non ogni condizionatore apre le porte al beneficio. Un apparecchio che solo raffresca non rientra in alcuna agevolazione edilizia, perché la legge premia interventi che producono un risparmio energetico reale, non il semplice comfort estivo. La base normativa è l'articolo 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, comma 1 lettera h, che elenca le opere finalizzate al risparmio energetico. La guida dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie include espressamente le pompe di calore per riscaldare e raffrescare, anche in abbinamento a interventi sull'impianto esistente. In pratica, l'apparecchio deve essere reversibile, capace cioè di scaldare d'inverno e rinfrescare d'estate. Un climatizzatore solo freddo resta fuori.
Aliquote 2026 per inquilini al 36 percento contro il 50 percento dei proprietari
Le percentuali di detrazione non sono uguali per tutti. Chi sostiene la spesa nel 2025 o nel 2026 può contare su un'aliquota base del 36 percento, da recuperare in dieci rate annuali, con un tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Solo il proprietario o chi ha un diritto reale di godimento sull'abitazione principale arriva al 50 percento. Questa regola è fissata dall'articolo 1 comma 22 della Legge di Bilancio 2026, che conferma quanto già stabilito dalla legge 207 del 2024. La Circolare numero 8/E del 19 giugno 2025 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la maggiorazione non spetta a chi convive con il proprietario senza esserne titolare, né a chi occupa l'immobile in locazione o comodato. Quindi per l'inquilino resta il 36 percento sulle spese 2025 e 2026, con una riduzione al 30 percento dal 2027. In pratica, nel contesto della locazione, il 50 percento è irraggiungibile per entrambe le parti. L'inquilino vive stabilmente ma non è titolare, il proprietario possiede ma non risiede e non può qualificare l'immobile come abitazione principale. Anche intestare la spesa al proprietario non cambierebbe la situazione.
Nessuna ristrutturazione obbligatoria per detrarre lo split con pompa di calore
Un equivoco frequente riguarda la natura dei lavori. Montare uno split con pompa di calore non richiede che l'intervento sia classificato come manutenzione straordinaria per godere dello sconto. La lettera h dell'articolo 16 bis consente interventi di risparmio energetico anche senza opere edilizie vere e proprie, purché si conservi una documentazione che dimostri il risparmio ottenuto. Attenzione però al Bonus Mobili, che porta in detrazione fino al 50 percento di una spesa massima di 5.000 euro per arredi ed elettrodomestici, ma richiede un intervento di recupero edilizio previsto dalle lettere b, c e d dello stesso articolo. Un climatizzatore installato come intervento autonomo di risparmio energetico non soddisfa questo requisito. Chi programma anche l'acquisto di grandi elettrodomestici deve sapere che senza lavori edilizi veri e propri non potrà cumulare il Bonus Mobili.
Ecobonus come alternativa ma con aliquota invariata per chi affitta
Esiste anche la strada dell'Ecobonus, disciplinato dall'articolo 14 del decreto legge 63 del 2013. I parametri tecnici sono più severi, ma per l'inquilino l'aliquota finale non cambia. Va comunque scelto un unico canale agevolativo per la stessa spesa, poiché i due strumenti non sono cumulabili tra loro. La scelta dipende dal tipo di intervento e dalla documentazione disponibile.
Adempimenti specifici per gli inquilini tra autorizzazione e bonifico
Chi vive in affitto ha qualche adempimento in più rispetto al proprietario. Il primo riguarda il locatore, che deve autorizzare per iscritto l'esecuzione dei lavori. Questa autorizzazione non va necessariamente anticipata all'inizio del cantiere, ma è sufficiente ottenerla entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi con cui si chiede la detrazione. Per i pagamenti è obbligatorio il bonifico bancario dedicato, con causale che richiami l'articolo 16 bis del DPR 917 del 1986 e riporti gli estremi della fattura, il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA di chi ha eseguito i lavori. Inoltre, i dati vanno trasmessi telematicamente all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, tramite il portale dedicato ai bonus fiscali. Questo compito ricade sull'inquilino, non sul locatore. Nel modello dichiarativo vanno indicati i dati catastali dell'appartamento e gli estremi di registrazione del contratto di locazione, che rappresentano la base giuridica della detrazione.
Invio ENEA in ritardo non fa perdere la detrazione
Una buona notizia arriva dalla Risoluzione numero 46/E del 2019, con cui l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che un invio mancato o in ritardo verso l'ENEA non fa decadere il diritto alla detrazione riconosciuta dal bonus casa. L'obbligo di comunicazione resta comunque valido, quindi conservare la ricevuta di avvenuta trasmissione è il modo più semplice per mettersi al riparo da eventuali verifiche successive. In sintesi, l'inquilino può detrarre il condizionatore con pompa di calore al 36 percento per le spese 2025 e 2026, seguendo gli adempimenti previsti e scegliendo con attenzione il canale agevolativo più adatto.