Contratto a chiamata, TFR nel fondo pensione: 60 giorni per scegliere · Risoluto
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Contratto a chiamata, dal 1° luglio 2026 il TFR va nel fondo pensione automatico se non scegli entro 60 giorni

Di Giacomo Cascio
Contratto a chiamata e TFR: adesione automatica al fondo pensione dal 1° luglio 2026

Chi viene assunto con un contratto di lavoro intermittente, comunemente noto come contratto a chiamata, deve fare i conti con una novità che riguarda la destinazione del proprio TFR. Dal 1° luglio 2026, per i rapporti di lavoro avviati dopo il 30 giugno 2026, scatta un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare se il lavoratore non esprime una scelta esplicita entro 60 giorni dalla data di assunzione. La disposizione, introdotta dalla legge n. 199/2025 e chiarita dal Ministero del Lavoro con FAQ aggiornate, coinvolge anche i lavoratori intermittenti, inizialmente esclusi e poi ricompresi nelle indicazioni ministeriali di settembre 2026.

Prendiamo il caso di Marco, 28 anni, assunto con contratto a chiamata il 10 settembre 2026. Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a informarlo sulle regole relative al TFR e sulla possibilità di aderire a una forma pensionistica complementare. Marco ha tempo fino al 9 novembre 2026 per decidere se destinare il TFR maturando a un fondo pensione oppure mantenerlo presso l'azienda secondo le regole ordinarie. Se non fa nulla, scatta l'adesione automatica al fondo previsto dalla contrattazione collettiva applicata in azienda. Se sono presenti più forme collettive, la normativa individua criteri specifici per stabilire il fondo di destinazione.

La scelta entro 60 giorni vale anche per chi lavora a chiamata

La disciplina non significa che il lavoratore perda la possibilità di scegliere. Al contrario, la legge gli attribuisce una finestra temporale precisa nella quale può esprimere la propria volontà. La novità riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici e dei dipendenti della pubblica amministrazione. Per i lavoratori intermittenti, la particolarità sta nel fatto che il rapporto può essere caratterizzato da periodi di attività alternati a periodi senza chiamate. Tuttavia, ciò che conta non è la frequenza delle chiamate, ma la configurazione del rapporto e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Il Ministero del Lavoro ha inizialmente escluso gli intermittenti, salvo poi correggere le indicazioni e includerli tra i destinatari dell'automatismo.

Un aspetto cruciale riguarda i rapporti di breve durata. Per i contratti inferiori ai 60 giorni, il termine per esercitare la scelta non può compiersi prima della cessazione del rapporto e il Ministero ha previsto regole specifiche per i rapporti a termine di breve durata. Questo significa che il datore di lavoro deve comunque fornire le informazioni necessarie, ma l'effetto dell'adesione automatica potrebbe non perfezionarsi se il rapporto si conclude prima della scadenza dei 60 giorni. La durata concreta del rapporto incide quindi sul perfezionamento dell'automatismo.

Contributi e busta paga, cosa cambia con l'adesione automatica

Quando si perfeziona l'adesione alla previdenza complementare, confluiscono nella forma pensionistica anche i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva applicabile. Esiste però una tutela per i lavoratori con redditi più bassi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria quando la retribuzione annua lorda è inferiore al valore dell'assegno sociale INPS. Questo significa che l'effetto sulla busta paga non è necessariamente identico per tutti. Occorre verificare il contratto collettivo applicato, la retribuzione e le condizioni concrete del rapporto. Per un lavoratore intermittente come Marco, che potrebbe avere periodi di inattività, la verifica della retribuzione annua lorda diventa ancora più importante.

Un altro punto riguarda i lavoratori che hanno già avuto un precedente rapporto di lavoro. Se nel rapporto precedente il lavoratore aveva scelto di mantenere il TFR in azienda, tale scelta continua a produrre effetti anche nel nuovo rapporto, salvo una successiva decisione di aderire alla previdenza complementare. Il datore di lavoro deve comunque fornire al lavoratore informazioni relative alla disciplina dell'adesione automatica, alle forme pensionistiche previste dalla contrattazione collettiva, alle modalità di destinazione del TFR, ai termini entro i quali effettuare la scelta e alle conseguenze della mancata manifestazione della volontà. La novità è stata introdotta dalla legge n. 199/2025 e chiarita dal Ministero del Lavoro.

Perché anche il lavoratore a chiamata deve decidere subito

Il caso di Marco dimostra che la destinazione del TFR non è una questione separata dal contratto di lavoro. Anche chi viene assunto con un contratto intermittente deve prestare attenzione alla previdenza complementare, perché il silenzio può produrre effetti concreti sul proprio futuro previdenziale. La legge attribuisce al lavoratore una finestra di 60 giorni per esprimere la propria volontà. Se non lo fa, l'adesione automatica scatta secondo le modalità stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Per questo è fondamentale che il datore di lavoro fornisca informazioni chiare e tempestive e che il lavoratore valuti con attenzione le proprie esigenze previdenziali. La scelta di destinare il TFR a un fondo pensione può essere vantaggiosa, ma va ponderata in base alla propria situazione lavorativa e reddituale. In ogni caso, non decidere equivale a decidere, perché il silenzio prolungato attiva il meccanismo automatico. La nuova disciplina rappresenta un cambiamento significativo per i lavoratori del settore privato, soprattutto per quelli con contratti flessibili come il lavoro intermittente.

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio

CEO

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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