Una recente sentenza del Tribunale di Castrovillari ha stabilito un importante principio per i datori di lavoro. Con la pronuncia n. 718 del 5 giugno 2026, il giudice del lavoro ha annullato due ordinanze-ingiunzione dell'INPS per omesso versamento di ritenute previdenziali. Il motivo è semplice: l'ente aveva notificato le sanzioni troppo tardi, oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge, facendo così decadere il proprio potere sanzionatorio. La decisione offre spunti cruciali per chiunque abbia ricevuto contestazioni per contributi non versati in anni passati.
Il caso concreto: due ordinanze per omissioni del 2016
La vicenda riguarda una società in accomandita semplice che aveva ricevuto due ordinanze-ingiunzione per un totale di 10.000 euro, relative al mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nell'anno 2016. L'azienda ha proposto opposizione davanti al giudice del lavoro, sollevando diverse eccezioni: omessa notifica degli accertamenti presupposti, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, prescrizione del diritto di riscossione e un errore nel calcolo della sanzione. In particolare, la difesa ha evidenziato che, a fronte di un omesso versamento di appena 960 euro, la sanzione irrogata di 10.000 euro era sproporzionata, mentre quella minima prevista sarebbe stata di 1.440 euro.
Dalla depenalizzazione al nuovo regime sanzionatorio amministrativo
Con il d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, il legislatore ha depenalizzato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali quando l'importo non versato nell'anno non supera i 10.000 euro. Il fatto non costituisce più reato ma illecito amministrativo, punito con una sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della depenalizzazione, come quelle del 2016, se non ancora definite con sentenza penale irrevocabile, rientrano nel nuovo regime amministrativo, in base all'articolo 8 dello stesso decreto.
Il termine di 90 giorni è perentorio e la sua violazione estingue il potere sanzionatorio
L'articolo 9 comma 4 del d.lgs. n. 8/2016 impone all'autorità amministrativa di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria. Il Tribunale si è chiesto se questo termine fosse ordinatorio o perentorio. Ha scelto la seconda opzione, in linea con la giurisprudenza di merito e con la recente Cassazione n. 7641 del 22 marzo 2025. La norma va letta insieme all'articolo 14 della legge n. 689/1981, che collega il mancato rispetto dei termini all'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. Inoltre, l'articolo 23 del d.l. n. 48/2023 ha introdotto per le violazioni dal 2023 un termine espresso in deroga all'articolo 14, confermando che, in assenza di deroga, si applica la regola generale decadenziale.
Perché nel caso specifico la notifica era troppo tardiva
Nel caso deciso dal Tribunale di Castrovillari, non risultava alcuna trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria all'INPS, quindi non era possibile individuare il dies a quo previsto dall'articolo 9. Il giudice ha applicato il criterio delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15352/2015) per i casi di legge sopravvenuta: il termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, cioè dal 6 febbraio 2016. Dagli atti di accertamento risultava che l'INPS aveva individuato la violazione tramite una semplice consultazione dei propri archivi informatici, confrontando i dati UniEmens con i versamenti effettuati. Nessuna attività istruttoria complessa giustificava un ritardo di anni. Le notifiche degli accertamenti, effettuate il 13 aprile 2018, erano ampiamente fuori termine rispetto al 6 febbraio 2016. Il Tribunale ha quindi dichiarato l'estinzione del potere sanzionatorio e annullato integralmente le due ordinanze-ingiunzione.
Questa sentenza rappresenta un importante precedente per tutti i datori di lavoro che si vedono contestare omissioni contributive risalenti a molti anni fa. Se l'INPS non rispetta i termini di legge per la notifica, il suo potere di sanzionare decade, indipendentemente dalla fondatezza della violazione. La decisione ribadisce il principio di certezza del diritto e invita l'ente previdenziale a operare con tempestività.