Un artigiano che presenta domanda di pensione anticipata con anni di contributi mai versati sul proprio estratto conto si trova davanti a una domanda decisiva. Se salda il debito dopo aver già inoltrato la richiesta, da quando decorre realmente l'assegno? La risposta è contenuta nel messaggio INPS numero 3113 del 2 ottobre 2026, che aggiorna e integra la circolare numero 110 del 7 ottobre 2022 e fornisce agli uffici territoriali, e di riflesso agli assicurati, i criteri per stabilire quando un pagamento tardivo modifica la data di avvio della prestazione e quando invece resta neutro rispetto al diritto.
La platea interessata è ampia e comprende artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni, imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, oltre ai lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995. Per tutti questi soggetti il momento del versamento contributivo diventa un passaggio determinante, perché la decorrenza della pensione può slittare di mesi rispetto alle attese.
Lo slittamento scatta quando il requisito minimo manca al giorno della domanda
Il meccanismo più delicato riguarda la pensione anticipata e le prestazioni di invalidità. Il ritardo nella decorrenza si verifica in una condizione precisa, ovvero quando il giorno della presentazione della domanda mancano contributi relativi a omissioni su periodi passati e il requisito minimo non risulta ancora raggiunto. Se l'interessato sana la propria posizione dopo aver depositato la richiesta, ma entro i termini di decadenza dell'azione giudiziaria, la pensione parte dal primo giorno del mese successivo al versamento. In questa dinamica non assume alcun peso il fatto che sia già arrivata una cartella esattoriale, un avviso di addebito oppure un avviso bonario, perché ciò che conta è la data effettiva del pagamento che chiude la posizione contributiva.
La stessa logica si applica alle somme rateizzate, sia quando la rateizzazione è concessa in via amministrativa sia quando passa attraverso l'Agente della riscossione. Se l'ultima rata viene saldata dopo la presentazione della domanda, il requisito resta incompleto e la richiesta viene respinta. Attraverso l'istanza di riesame si ottiene poi la decorrenza dal mese successivo al pagamento che definisce la partita. Chi invece versa le rate decisive già al momento della domanda evita il rigetto e conserva la data di decorrenza ordinaria.
Quando la data di avvio resta ferma e cambia solo l'importo
Esistono situazioni in cui la regolarizzazione non produce alcun effetto sulla decorrenza. Se il requisito minimo era già soddisfatto prima della domanda, il versamento tardivo incide soltanto sulla misura dell'assegno. La differenza che ne deriva viene riconosciuta fin dalla data di avvio originaria, entro i limiti della prescrizione. Un altro caso riguarda il versamento che la legge non consente ancora di eseguire perché il termine di pagamento cade dopo la domanda. In questa ipotesi la richiesta non viene respinta, ma tenuta in evidenza, e pagando nei termini la decorrenza resta quella ordinaria.
Lo stesso vale quando risultano omessi contributi arretrati decisivi, ma il requisito si completa comunque grazie alla contribuzione corrente versata puntualmente. L'INPS richiama l'esempio di un commerciante che presenta domanda a marzo e raggiunge il requisito con i contributi del primo trimestre, in scadenza il 16 maggio. Se il pagamento avviene entro quel giorno, non si verifica alcuno slittamento della pensione.
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri pagano solo con tutte e quattro le rate
Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri il contributo annuo non può essere frazionato ai fini del diritto. Un anno vale solo dopo il pagamento di tutte e quattro le rate. Il messaggio descrive il caso di un coltivatore diretto che chiede la pensione anticipata il 1° gennaio 2026 e, per completare il requisito, deve versare tutta la contribuzione 2025, con la quarta rata in scadenza il 16 gennaio 2026. La domanda resta in attesa e, con il saldo entro il 16 gennaio, nulla cambia rispetto alla data ordinaria. Se il pagamento arriva dopo, la pensione parte dal primo giorno del mese successivo al versamento effettivo.
Per evitare lo slittamento il coltivatore può versare in anticipo tutte le rate dell'anno e ottenere subito la liquidazione, oppure rispettare le scadenze ordinarie. Ciò che conta è aver pagato tutto entro l'ultimo termine utile, mentre il ritardo sulle scadenze intermedie rileva solo per le sanzioni. Vale inoltre un principio generale per tutti gli autonomi, secondo cui se la sorte capitale è stata pagata per intero i debiti residui per sole sanzioni civili restano senza effetto sul diritto, che viene riconosciuto mentre l'Istituto continua a recuperare la quota accessoria.
Redditi non ancora noti e concessione provvisoria con saldo entro trenta giorni
Un'ulteriore fattispecie riguarda i redditi dell'anno di liquidazione non ancora conosciuti. Se alla domanda i redditi dell'anno in cui la pensione viene liquidata non sono noti e i relativi contributi sono decisivi, la richiesta non viene respinta. L'ufficio, verificato il versamento sul minimale, può erogare la pensione in via provvisoria. Quando i controlli sui redditi rivelano un saldo necessario a conservare il diritto, l'INPS lo comunica con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento e l'importo va pagato in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica.
Se il saldo non arriva, la concessione provvisoria cade fin dalla decorrenza originaria e l'INPS recupera quanto già pagato, con la facoltà di restituzione rateale. Il meccanismo opera allo stesso modo quando l'Agenzia delle Entrate, con un accertamento unificato come quello derivante da uno studio di settore, modifica i contributi decisivi. Le medesime regole valgono per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per i titolari di partita IVA e per i componenti di studi associati iscritti alla Gestione separata, anche dove non opera il minimale.
Supplementi, decesso dell'assicurato e pagamenti oltre i termini di decadenza
Per quanto riguarda i supplementi di pensione, le omissioni sanate dopo la domanda non determinano il rigetto, ma il supplemento viene calcolato soltanto sui contributi in regola. Una volta regolarizzata la posizione, l'assicurato può domandarne la ricostituzione, con gli arretrati dell'aumento calcolati dal momento in cui il supplemento è partito, sempre entro il limite della prescrizione. Se il lavoratore muore senza aver regolarizzato i contributi pregressi, il suo diritto non può più perfezionarsi, ma i superstiti hanno un diritto autonomo alla pensione indiretta e, se i contributi non sono prescritti, possono versarli per ottenerla al posto dell'indennità una tantum o per morte, oppure per aumentarne l'importo. Per la data di avvio vale la regola ordinaria dettata dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945 numero 39.
Se la regolarizzazione avviene oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria, serve una nuova domanda e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a questa. La data di regolarizzazione coincide con il giorno in cui è stato eseguito il pagamento che completa il requisito, e l'accertamento spetta alle sedi INPS che consultano le procedure di ciascuna gestione, mentre nel comparto agricolo fa fede l'estratto conto agricoli. Chi ha subito il rigetto per mancanza di contributi può chiedere il riesame, anche dopo aver pagato, senza presentare una nuova domanda e senza ricorso amministrativo, perché rifare la domanda sarebbe svantaggioso e la pensione partirebbe solo dal mese successivo alla nuova istanza.