La presenza di piccioni sui cornicioni e nei sottotetti dei palazzi non è soltanto un fastidio estetico. Il guano, i parassiti e i cattivi odori possono trasformare un normale edificio in un problema di igiene pubblica. Ma attenzione, la soluzione non è mai quella di agire di propria iniziativa con metodi cruenti. La legge italiana protegge i piccioni in modo molto rigoroso e chiunque pensi di poterli eliminare con trappole, veleni o altri sistemi letali rischia conseguenze penali gravissime.
La normativa considera i piccioni fauna selvatica protetta
La legge n. 157 del 1992 classifica i piccioni come specie di fauna selvatica protetta. Questo significa che è assolutamente vietato ucciderli, ferirli o anche solo catturarli senza una specifica autorizzazione. Chiunque violi questa norma incorre in una denuncia penale per maltrattamento di animali, reato punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con multe che possono raggiungere i 30.000 euro. Inoltre, l'articolo 727 del codice penale prevede sanzioni per chi abbandona animali o li tiene in condizioni incompatibili con la loro natura. Non sono consentiti nemmeno i sistemi dissuasivi che possano causare sofferenza ai volatili, come le trappole con colla o i bocconi avvelenati.
La responsabilità economica segue la proprietà delle aree interessate
Quando i piccioni nidificano sulle parti comuni dell'edificio, come il tetto, le grondaie, i cornicioni o il sottotetto, la responsabilità di intervenire ricade sull'amministratore di condominio. L'articolo 1130 del codice civile obbliga l'amministratore a curare la conservazione delle parti comuni e quindi a predisporre gli interventi necessari per allontanare i volatili. Se l'amministratore rimane inerte e i danni si verificano, il condominio può essere citato in giudizio per risarcire i danni ai singoli proprietari o a terzi. Diversa è la situazione per i balconi e i terrazzi di proprietà esclusiva. Qui il singolo proprietario deve farsi carico delle spese di bonifica, a meno che il problema non derivi da una cattiva manutenzione di una parte comune, come un cornicione che lascia cadere guano sulla terrazza sottostante. In quest'ultimo caso, è il condominio a dover risarcire il danno, come stabilito dalla giurisprudenza.
Le sentenze chiave sui danni da piccioni e le immissioni intollerabili
Il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 2438 del 2005 ha chiarito che il condominio è responsabile dei danni causati dalle coperture comuni se non installa i dissuasori necessari. La responsabilità si fonda sull'articolo 2051 del codice civile, che riguarda i danni da cose in custodia. Il Giudice di Pace di Piazza Armerina, con la sentenza n. 22 del 2020, ha riconosciuto il diritto al risarcimento anche per i danni alla salute. In quel caso, le deiezioni dei piccioni avevano provocato patologie respiratorie a una condomina. Le immissioni di odori e rumori causati dai volatili possono inoltre configurarsi come immissioni intollerabili ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, legittimando il vicino a chiedere l'intervento del giudice.
I sistemi dissuasivi più efficaci e rispettosi degli animali
I rimedi fai-da-te come spaventapasseri o nastri riflettenti hanno un'efficacia limitata perché i piccioni si abituano rapidamente. Le soluzioni professionali più diffuse sono i dissuasori ad aghi in acciaio inox, che impediscono l'atterraggio senza ferire gli uccelli. Per le aree più ampie o i sottotetti, si utilizzano reti antivolatili in polietilene che bloccano l'accesso. Su edifici storici o vincolati, dove l'impatto visivo è un problema, si possono impiegare sistemi elettrostatici a basso voltaggio o il bird control con falconeria. Quest'ultimo metodo sfrutta i rapaci addestrati per allontanare le colonie in modo naturale. In ogni caso, prima di installare qualsiasi dispositivo, è indispensabile una sanificazione profonda delle superfici contaminate dal guano, perché l'odore residuo continua ad attirare nuovi volatili.
I rischi sanitari e la procedura per chi non riesce a risolvere
Il guano secco rappresenta un serio pericolo per la salute umana. Polverizzandosi, può liberare spore di funghi che causano istoplasmosi, salmonellosi e ornitosi. I nidi possono ospitare la zecca molle Argas reflexus, che può pungere l'uomo. Se il problema diventa insostenibile, è possibile presentare una segnalazione documentata all'ASL o all'Ufficio Igiene del Comune. Le autorità sanitarie possono emettere un'ordinanza contingibile e urgente che obbliga il condominio a intervenire entro termini perentori. In casi di emergenza, l'amministratore può agire senza attendere l'assemblea, come previsto dall'articolo 1135 del codice civile, e poi rendicontare la spesa nella prima riunione utile.
Le sanzioni per chi nutre i piccioni in condominio
Un altro aspetto spinoso riguarda i condomini che nutrono i piccioni, magari con buone intenzioni. Questo comportamento vanifica ogni sforzo di allontanamento e può attirare ancora più volatili. Il regolamento condominiale può vietare espressamente la somministrazione di cibo agli animali randagi. In base all'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, l'assemblea può deliberare multe fino a 200 euro per i trasgressori. In caso di recidiva, la sanzione può salire fino a 800 euro. Naturalmente, la multa è applicabile solo se il regolamento condominiale la prevede. È bene ricordare che nutrire i piccioni può anche configurare una contravvenzione se crea situazioni di pericolo per l'igiene pubblica.