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Nuova sentenza: i lavoratori interinali hanno diritto ai premi di produzione

Di Giacomo Cascio
Giudice con martelletto accanto a lavoratori e grafici premi produzione

Per anni le imprese italiane hanno trattato i lavoratori somministrati come una categoria a parte, destinata a svolgere le stesse mansioni dei dipendenti diretti ma senza accedere agli stessi benefici economici. La logica era semplice: se il contratto collettivo aziendale non menzionava espressamente il personale proveniente dalle agenzie per il lavoro, quei lavoratori restavano esclusi dai premi di produzione. Un meccanismo silenzioso, difficile da contestare sul piano formale, ma profondamente ingiusto nella sostanza.

Ora la Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente questa stagione di disparità. Con le sentenze n. 16326/2026 e n. 16328/2026, i giudici supremi hanno imposto alle aziende e alle agenzie per il lavoro di trattare tutti i lavoratori allo stesso modo, indipendentemente dalla forma contrattuale. I casi esaminati riguardavano operatori assunti tramite agenzie e impiegati nelle linee produttive di una grande impresa utilizzatrice. Questi lavoratori svolgevano mansioni identiche a quelle dei colleghi con contratto diretto, contribuendo in egual misura al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Nonostante questo, sia l'agenzia che l'impresa utilizzatrice avevano opposto un rifiuto alla richiesta di ricevere il premio di produzione, sostenendo che gli accordi collettivi in vigore non ne prevedessero l'estensione automatica. I giudici hanno rigettato questa difesa, confermando le sentenze di merito.

Cosa dice la legge

La decisione della Cassazione affonda le radici in una norma precisa e vincolante. L'art. 35 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce che i lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. La parità non riguarda solo lo stipendio base, ma si estende a tutti i trattamenti economici collegati alla prestazione lavorativa, compresi i premi legati alla produttività. Questo principio opera in modo diretto: se un dipendente diretto percepisce un bonus per il raggiungimento di un obiettivo, il collega somministrato che ha contribuito allo stesso risultato ha diritto allo stesso importo. La norma non ammette deroghe in peius, e nessun accordo aziendale o sindacale può legittimamente ridurre o cancellare questo diritto.

I limiti della contrattazione collettiva

Uno degli aspetti più rilevanti delle sentenze riguarda il ruolo dei contratti collettivi. Le aziende si erano difese sostenendo che, poiché spettava alla contrattazione collettiva definire le modalità di erogazione dei premi, il silenzio degli accordi aziendali sui lavoratori somministrati equivalesse a una esclusione legittima. La Cassazione ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno chiarito che il rinvio alla contrattazione collettiva ha una funzione tecnica e organizzativa, non attributiva o limitativa. I sindacati e le imprese possono regolare i dettagli pratici dell'erogazione, come la percentuale del premio in relazione al periodo lavorato o i criteri di calcolo proporzionale. Ma non possono utilizzare questi spazi per escludere intere categorie di lavoratori dal beneficio. Una clausola che escluda esplicitamente i somministrati dal premio di risultato è nulla, perché in contrasto diretto con una norma inderogabile di legge.

Chi paga e come funziona il recupero degli arretrati

Una volta accertato il diritto, rimane la questione pratica: chi deve materialmente versare le somme? Su questo punto le sentenze sono altrettanto chiare. Il datore di lavoro del lavoratore somministrato è e rimane l'agenzia per il lavoro, non l'impresa utilizzatrice. È quindi sull'agenzia che grava l'obbligo retributivo, ed è l'agenzia che deve inserire il premio di produzione in busta paga e versare le differenze arretrate. Questo non significa che l'impresa utilizzatrice sia estranea: i rapporti economici tra i due soggetti sono regolati dai contratti di somministrazione, e sarà compito delle parti sistemare internamente le partite finanziarie. Dal punto di vista del lavoratore, l'interlocutore diretto è l'agenzia, e a essa ci si deve rivolgere per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. Per chi ha già subito questa discriminazione negli anni passati, le sentenze aprono la strada al recupero delle differenze retributive non corrisposte, con tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per la tutela del credito lavorativo.

Per approfondire il quadro normativo sui diritti dei lavoratori somministrati, si può consultare la voce di Wikipedia sul lavoro interinale.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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