Un solo giorno di lavoro, appena 97 euro incassati, e una richiesta di restituzione da circa 27 mila euro. È il paradosso che emerge dalla sentenza n. 734 del 2 luglio 2026 della Corte d'Appello di Milano, l'ultimo capitolo di una lunga battaglia giudiziaria tra pensionati Quota 100 e INPS. La vicenda riporta al centro del dibattito il divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, introdotto dal legislatore nel 2019 e da allora fonte di migliaia di contenziosi. La domanda che divide i tribunali è tanto semplice quanto decisiva. Se un pensionato Quota 100 percepisce un reddito incompatibile, deve restituire l'intera annualità di pensione oppure soltanto il rateo del mese in cui ha lavorato? La risposta non è affatto scontata, e le pronunce più recenti mostrano un quadro giurisprudenziale sempre più frammentato.
La circolare INPS del 2019 e il divieto di cumulo senza mezze misure
Per comprendere la portata del problema bisogna partire dalla fonte amministrativa. La circolare n. 117 del 2019 dell'INPS ha interpretato il divieto di cumulo in modo particolarmente severo. Secondo l'Istituto, la percezione di un reddito incompatibile comporta la sospensione della pensione per l'intero anno solare in cui il reddito è stato percepito. Non solo. I ratei già erogati prima del raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia possono essere richiesti indietro integralmente, anche quando l'attività lavorativa è stata marginale e il compenso irrisorio. Sono soggetti al divieto i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da impresa, comprese le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, e persino i proventi da brevetti e diritti d'autore riconducibili a un'attività svolta nel periodo di incumulabilità. Una sola deroga è prevista per il lavoro autonomo occasionale, disciplinato dall'articolo 2222 del codice civile. In questo caso il cumulo è consentito entro il limite di 5 mila euro lordi annui, calcolati al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali. Attenzione però al criterio temporale. I compensi occasionali devono essere imputati all'anno in cui vengono effettivamente percepiti, anche se si riferiscono a prestazioni svolte prima della decorrenza della pensione o dopo il raggiungimento dell'età pensionabile.
La Cassazione del 2024 e la Corte Costituzionale dalla parte dell'INPS
La rigidità dell'INPS ha trovato un avallo importante nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Con la sentenza n. 234 del 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo il divieto di cumulo, sottolineando che Quota 100 nasce per favorire l'uscita anticipata dal mercato del lavoro e il ricambio generazionale. In quest'ottica, la sospensione della pensione per l'intero anno solare è stata ritenuta compatibile con la finalità della norma, anche se può determinare una sproporzione evidente tra il reddito prodotto e l'importo della pensione sospesa. Sulla stessa linea si è collocata la sentenza n. 30994 del 4 dicembre 2024 della Corte di Cassazione. Secondo la Suprema Corte, Quota 100 costituisce un trattamento di particolare favore rispetto alle regole ordinarie e presuppone un effettivo ritiro dal mercato del lavoro durante il periodo di incumulabilità. Da ciò discende che la violazione del divieto non è limitata al periodo di svolgimento dell'attività né è proporzionata all'entità del reddito. La conseguenza può estendersi all'intero anno solare interessato dalla violazione. Per anni questa lettura ha rappresentato il riferimento principale per i giudici di merito e per l'Istituto previdenziale.
La sentenza di Milano del luglio 2026 e la tesi della frazionabilità mensile
Il quadro è cambiato radicalmente nel 2026. Con la sentenza n. 734 del 2 luglio 2026 la Corte d'Appello di Milano ha esaminato il caso di un pensionato Quota 100 che nel 2022 aveva lavorato per una sola giornata, percependo appena 97 euro. L'INPS aveva chiesto la restituzione di circa 27 mila euro di pensione, corrispondenti all'intera annualità. I giudici milanesi hanno adottato una soluzione dirompente. La restituzione dovrebbe essere limitata al mese in cui si è verificata la violazione, non all'intero anno. La differenza per il pensionato è enorme, soprattutto quando il reddito incompatibile è stato irrisorio e l'attività si è concentrata in un periodo brevissimo. La Corte d'Appello ha richiamato la sentenza n. 162 del 2025 della Corte Costituzionale, sostenendo che la pronuncia della Consulta avrebbe evidenziato come la decisione della Cassazione del 2024 non fosse stata seguita da un orientamento uniforme della giurisprudenza di merito. In altre parole, il principio dell'incumulabilità su base annuale non sarebbe diventato un orientamento definitivamente consolidato. Da qui la possibilità di sostenere la tesi della frazionabilità mensile, che consente di calibrare la sanzione sulla reale durata dell'attività lavorativa.
La Corte dei Conti del 3 luglio 2026 riafferma la linea dura
Appena un giorno dopo, con la sentenza n. 145 del 3 luglio 2026, la Corte dei Conti ha adottato una posizione opposta. Il caso riguardava un pensionato di Poste Italiane che nel 2021 aveva percepito circa 1.400 euro per una collaborazione coordinata e continuativa. L'INPS aveva chiesto la restituzione dei ratei pensionistici relativi all'intero anno, per una somma di circa 19 mila euro. La Corte dei Conti ha ritenuto legittima la richiesta dell'Istituto, aderendo alla lettura secondo cui la violazione del divieto di cumulo può comportare la perdita dei ratei dell'intera annualità interessata. Le due decisioni, a distanza di ventiquattro ore, mostrano quanto la questione sia ancora aperta e quanto sia concreto il rischio per i pensionati. Da un lato c'è chi propone un criterio proporzionale e frazionabile, dall'altro chi conferma la linea rigorosa dell'INPS e della Cassazione. Il pensionato che ha lavorato pochi giorni per un compenso modesto si trova così di fronte a un esito processuale imprevedibile, che può dipendere dal giudice o dal distretto di Corte d'Appello. In attesa di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, la prudenza è d'obbligo. Chi ha beneficiato di Quota 100 e intende svolgere qualsiasi attività lavorativa farebbe bene a verificare con attenzione i limiti di cumulo e a documentare con precisione le date e gli importi percepiti, per non rischiare di dover restituire somme molte volte superiori al reddito incassato.