Il messaggio INPS 1791/2026 ha chiarito una procedura importante per chi ha visto respinta, revocata o sospesa la propria prestazione di invalidità civile a causa di motivi economici. L'istituto di previdenza ha specificato che, in questi casi, non è necessario ripetere l'accertamento sanitario per ottenere il ripristino dell'assegno. Basta dimostrare il ritorno dei requisiti socio-economici, semplificando notevolmente l'iter per i cittadini.
Alla base del sistema c'è una separazione netta tra due momenti: da un lato l'accertamento sanitario che stabilisce la condizione di disabilità, dall'altro la fase concessoria in cui sono verificati i requisiti amministrativi e socio-economici. Questo significa che una persona può essere riconosciuta invalida ma non ricevere il beneficio economico se non rientra nei limiti reddituali o in altri requisiti di legge.
Domanda respinta per motivi economici
Se la domanda di prestazione economica viene respinta per mancanza dei requisiti socio-economici e successivamente la situazione del cittadino cambia, ad esempio il reddito si riduce, è possibile chiedere il ripristino. L'INPS spiega che occorre utilizzare il modello AP93, reperibile nella sezione Moduli del sito ufficiale, da trasmettere via PEC alla struttura territoriale competente insieme al modulo AP70 e al verbale sanitario in corso di validità, se rilasciato da ente diverso dall'INPS prima del 2010. Se i requisiti sono soddisfatti, la prestazione viene riconosciuta dal mese successivo alla domanda, senza nuova visita medica.
Prestazione revocata
In caso di revoca, inizialmente il beneficio era stato riconosciuto ma poi sospeso definitivamente per perdita dei requisiti, ad esempio per trasferimento all'estero superiore a dodici mesi o per godimento temporaneo di un altro trattamento pensionistico incompatibile. Se il cittadino torna in possesso dei requisiti, può chiedere il ripristino con la stessa procedura del caso precedente. Anche qui la prestazione decorre dal mese successivo alla domanda.
Sospensione temporanea
La sospensione è una situazione temporanea che può verificarsi durante un ricovero ospedaliero prolungato o per redditi una tantum che superano le soglie previste. In questo caso, il diritto alla prestazione non viene perso ma resta congelato. L'INPS spiega che è possibile presentare una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali, senza utilizzare il modello AP93. Inoltre, la prestazione può essere ripristinata con decorrenza dal mese stesso in cui tornano i requisiti, con effetti potenzialmente più favorevoli.
In tutti questi casi, la domanda di ripristino o ricostituzione non riattiva l'iter sanitario. Tuttavia, se l'accertamento sanitario risale a due o più anni, il verbale potrà essere valutato dal Responsabile del Centro Medico Legale, che in specifiche circostanze può avviare una verifica straordinaria sulla permanenza della disabilità.
Il messaggio INPS ribadisce anche gli effetti della riforma della disabilità, il D.Lgs. 62/2024, che conferisce all'ente previdenziale il ruolo di ente unico accertatore della valutazione di base nelle aree in sperimentazione. In questo nuovo assetto, il verbale sanitario assume validità tendenzialmente illimitata e la revisione della disabilità diventa eccezionale. A regime dal 2027, ciò comporta maggiore stabilità e meno procedure burocratiche. Per maggiori informazioni, consultare il sito INPS e la pagina Wikipedia dedicata all'assegno di invalidità.