La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 120 depositata oggi, ha stabilito che le pene previste dal cosiddetto "Decreto Cutro" per il reato di morte o lesioni conseguenti a delitti di immigrazione clandestina non sono costituzionalmente illegittime. Il giudice delle leggi ha respinto le questioni sollevate dal Gup di Siracusa in un procedimento penale riguardante il trasporto via mare di trentaquattro migranti, nel quale tre persone erano decedute e dieci ferite a seguito della collisione dell'imbarcazione con una motovedetta intervenuta per prestare soccorso.
Pene da venti a trenta anni per favoreggiamento aggravato
La norma contestata, l'articolo 12-bis del Testo Unico sull'immigrazione come modificato nel 2023 dal Decreto Cutro, punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi favorisce l'ingresso irregolare quando dal fatto derivino, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre. La Consulta ha riconosciuto che il legislatore ha previsto una "risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza", ma ha escluso che essa sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti.
Il reato presuppone condotte di notevole gravità
La sentenza ha sottolineato che la disposizione seleziona solamente condotte di notevole gravità, lesive di beni di primaria importanza. La fattispecie tutela non solo l'ordinata gestione dei flussi migratori, ma anche, e soprattutto, la vita e l'integrità fisica dei migranti coinvolti nel traffico illecito. La misura della pena costituisce pertanto un segnale della particolare gravità del fatto che il legislatore ha inteso contrastare, caratterizzato da un disvalore assai significativo.
Attenzione alla figura del migrante-scafista
La Corte si è soffermata sulla figura del cosiddetto "migrante-scafista", estraneo all'organizzazione criminale, al quale viene affidato occasionalmente il compito di condurre il mezzo di trasporto. L'ordinamento già contiene norme volte a escludere o graduare la responsabilità penale del migrante-scafista, mitigando il trattamento sanzionatorio in relazione alla condotta dell'autore. Quando il migrante sia costretto ad assumere quel ruolo a causa di violenze o minacce, per sottrarsi a condizioni degradanti o per fronteggiare un'emergenza durante la traversata, viene in rilievo l'esimente dello stato di necessità. In assenza di tale esimente, possono trovare applicazione le attenuanti per il contributo di minima importanza o per la condizione di soggezione psicologica.
Confronto con altre fattispecie e bilanciamento
La decisione ha ritenuto non fondate anche le censure basate sul confronto con altre fattispecie, come l'omicidio volontario. Il termine di riferimento non è stato considerato pertinente, poiché la pena di venti anni riguarda la morte di più persone o la morte di una persona accompagnata da lesioni gravi ad altre. Il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato con l'omicidio volontario plurimo o con il concorso di omicidio e lesioni. Sono state dichiarate inammissibili le questioni relative al divieto di bilanciamento tra circostanze e alla mancata previsione di un'attenuante per i fatti di lieve entità.