Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Santo Stefano Quisquina contro il progetto per la realizzazione del pozzo Monnafarina e della condotta destinata a collegarlo all’acquedotto Voltano.
L’intervento rientra nel piano predisposto per fronteggiare la grave emergenza idrica che interessa la Sicilia e, in particolare, il territorio agrigentino.
L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini aveva inserito tra le opere prioritarie la costruzione di un nuovo punto di captazione in contrada Monnafarina, nel territorio di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo.
Il pozzo dovrebbe essere collegato al sistema idrico Voltano ed è previsto anche dal Piano d’Ambito dell’Ati Agrigento, Ambito territoriale 9.
Il Comune di Santo Stefano Quisquina, rappresentato dall’avvocato Giovanni Immordino, aveva impugnato la decisione adottata dalla Conferenza dei servizi.
L’amministrazione comunale temeva che il prelievo potesse incidere negativamente sulle falde utilizzate per l’approvvigionamento della comunità stefanese.
Secondo il Comune, prima di autorizzare l’opera sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti, tra cui prove di emungimento e verifiche sulla portata del bacino idrico della Quisquina.
Nel giudizio si è costituita anche l’Assemblea territoriale idrica di Agrigento, assistita dall’avvocato Girolamo Rubino.
Tra le contestazioni avanzate dal Comune vi era anche quella relativa alle modalità di svolgimento della Conferenza dei servizi, tenuta in forma semplificata e asincrona. Il Tribunale ha però ritenuto regolare il procedimento, osservando che le modifiche legislative hanno individuato proprio nella modalità asincrona la forma ordinaria di gestione della Conferenza.
Determinante è stata inoltre la valutazione degli studi tecnici prodotti durante l’iter. I progettisti hanno escluso che il pozzo Monnafarina possa incidere sul medesimo bacino acquifero utilizzato da Santo Stefano Quisquina.
Le analisi depositate dal Comune sono state considerate non decisive, perché ritenute risalenti nel tempo oppure riferite a un sistema idrogeologico differente, quello collegato alla sorgente Capo Favara.
Il Collegio, presieduto da Antonio Pietro Maria Lamorgese, ha ricordato che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle degli organismi tecnici, salvo che emergano errori evidenti, contraddizioni o conclusioni manifestamente illogiche. Circostanze che, secondo il Tribunale, non sono state riscontrate nel caso esaminato.
Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente.
Il Comune di Santo Stefano Quisquina è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate complessivamente in 9 mila euro in favore delle controparti.