Ogni estate la scena si ripete identica lungo le coste italiane. Davanti all'ingresso di uno stabilimento balneare, turisti e residenti si fermano incerti, chiedendosi se per raggiungere la battigia e fare un bagno siano davvero costretti a pagare un ticket. La risposta, consolidata da norme precise e da recenti pronunce giurisprudenziali, è netta e rassicurante. Il mare è un bene comune e nessun concessionario può trasformarlo in una proprietà privata. Anche quando una spiaggia è affidata a un gestore, l'arenile rimane un bene demaniale marittimo, quindi pubblico, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e dell'articolo 28 del Codice della navigazione. Il concessionario riceve il diritto di organizzare e gestire quello spazio, ma non certo quello di escludere i cittadini dal diritto di accesso al mare.
Il principio fondamentale è che il lido può vendere servizi, ma non può vendere il mare. Questa distinzione, apparentemente semplice, ha conseguenze pratiche enormi. Se un gestore chiede denaro per il solo attraversamento dello stabilimento, sta violando la legge. La giurisprudenza è chiara, come dimostra la sentenza della Cassazione penale n. 34955 del 2025, che ha condannato un imprenditore balneare per aver bloccato stabilmente l'accesso al mare con un cancello. Quel precedente ha stabilito senza ambiguità che il mare non si può chiudere a chiave.
La normativa che garantisce il libero transito verso la battigia
Il quadro normativo è composto da diverse disposizioni che si integrano a vicenda. L'articolo 823 del codice civile ribadisce che eventuali diritti di terzi sui beni demaniali sono ammessi solo nei limiti fissati dalla legge. In questo perimetro si inserisce l'articolo 36 del Codice della navigazione, che consente un uso organizzato dell'arenile, ma sempre compatibile con il pubblico uso del mare. Le ordinanze comunali, come quella prevista per Roma nel 2026, richiedono espressamente passaggi verso l'acqua che siano aperti, ben visibili e segnalati, proprio per evitare che il varco diventi un ostacolo di fatto. La legge 296/2006, all'articolo 1, comma 251, lettera e), impone ai titolari delle concessioni di garantire accesso e passaggio liberi e gratuiti verso la battigia antistante l'area concessa, anche per fare il bagno. A questo si aggiunge l'articolo 11 della legge 217/2011, che richiama espressamente il diritto di raggiungere e utilizzare la battigia senza pagare, anche a fini di balneazione.
Quali servizi possono essere legittimamente fatturati
Il punto cruciale è comprendere cosa si sta realmente pagando quando ci viene chiesto un ticket d'ingresso. Se quella cifra corrisponde a un lettino, a un ombrellone, a una cabina, a una doccia o a un servizio di custodia, allora si tratta a tutti gli effetti di un contratto tra cliente e gestore, del tutto legittimo. Il discorso cambia radicalmente se quel denaro serve soltanto ad attraversare lo stabilimento per arrivare alla battigia e bagnarsi. In quel caso non si sta remunerando alcun servizio, ma un semplice transito verso un bene pubblico. La normativa lo dice in modo diretto, imponendo ai gestori di garantire l'accesso libero e gratuito. Attenzione, però, questo non autorizza chi entra a piantare ombrellone e sdraio proprio sulla battigia, perché quella fascia deve restare libera per il transito, la sicurezza e i soccorsi, come previsto da molte ordinanze locali.
I limiti organizzativi del gestore del lido
Il gestore mantiene comunque un margine organizzativo importante. Può indicare un percorso preciso per raggiungere il mare, evitando che i clienti attraversino cabine, depositi o aree tecniche riservate al personale. Può inoltre presidiare gli spazi per garantire ordine e sicurezza. Il Consiglio di Stato ha sintetizzato bene questo equilibrio, affermando che la fruizione collettiva del demanio resta la regola generale, mentre l'esclusività concessa al gestore rappresenta l'eccezione a quella regola. Questo significa che il varco verso il mare deve esistere davvero, essere visibile e utilizzabile senza ostacoli. Se invece il passaggio è nascosto, di fatto inagibile o condizionato a un pagamento, il problema smette di essere una questione di organizzazione interna del lido e diventa una limitazione di un diritto pubblico su un bene dato in concessione.
Le sanzioni per chi blocca l'accesso al mare
Le conseguenze per il gestore che trasforma il transito in un business non sono solo teoriche. Sul piano amministrativo, l'articolo 47 del Codice della navigazione lega la concessione al rispetto di leggi, regolamenti e clausole del titolo concessorio. Un episodio isolato difficilmente porta alla revoca, ma una prassi ripetuta e documentata, ad esempio con foto, testimonianze o ricevute che dimostrino che il pagamento riguardava solo il passaggio, può pesare seriamente nei rapporti con l'amministrazione competente. Il piano penale è ancora più severo. L'articolo 1161 del Codice della navigazione punisce con l'arresto fino a sei mesi, oltre all'ammenda, chi occupa arbitrariamente un'area demaniale, realizza opere non autorizzate o impedisce l'uso pubblico del demanio tramite cancelli, sbarramenti o varchi resi di fatto impraticabili, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. Non si tratta di un'ipotesi astratta, come dimostra la già citata sentenza della Cassazione penale del 2025, che ha riconosciuto proprio questa fattispecie in un caso concreto. Un precedente che chiarisce, senza margini di dubbio, che il mare è di tutti e nessuno può appropriarsene.