L'estate 2026 ha portato ondate di calore eccezionali che mettono a rischio la salute di chi lavora all'aperto. Il Governo ha risposto con un provvedimento urgente che riattiva la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria quando le temperature diventano insostenibili. Il decreto legge n. 107/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 27 giugno, introduce tutele specifiche per i lavoratori esposti a condizioni climatiche estreme.
Soglia di 35 gradi e temperature percepite: quando scatta il diritto alla CIG
Il diritto alla cassa integrazione per caldo si attiva ufficialmente quando la temperatura supera i 35 gradi Celsius. Tuttavia, l'INPS ha chiarito che la domanda può essere presentata anche con temperature inferiori se le condizioni reali rendono il lavoro ugualmente pericoloso. Rientrano in questa interpretazione i cantieri esposti direttamente al sole, gli ambienti con macchinari che generano calore aggiuntivo e i luoghi con alta umidità che amplifica la percezione termica. Ciò che conta non è solo il dato meteorologico, ma la temperatura effettivamente percepita dal lavoratore nel suo specifico contesto operativo.
Tutela anche per i lavoratori al chiuso senza raffrescamento
Una novità importante riguarda gli ambienti interni. La CIG per caldo non è riservata solo a chi opera all'aria aperta, ma può essere richiesta anche per attività al chiuso quando gli impianti di raffrescamento non sono disponibili per cause impreviste e non imputabili al datore di lavoro, oppure quando il loro uso è incompatibile con le lavorazioni in corso. Questa estensione amplia significativamente la platea dei potenziali beneficiari, includendo magazzini, officine e fabbriche senza climatizzazione adeguata.
Ordinanze pubbliche e sospensione dell'attività
Se la sospensione del lavoro è imposta da un'ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono utilizzare una causale specifica: sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori. Questa opzione è particolarmente utile in caso di allerte meteo o provvedimenti comunali che vietano i lavori all'aperto nelle ore più calde.
Deroghe per edilizia e settori affini dal 1° luglio al 31 dicembre 2026
Per il settore edile, lapideo e delle escavazioni, il decreto introduce deroghe significative. Nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, le imprese che sospendono l'attività a causa di eventi climatici eccezionali possono accedere alla CIGO senza che le settimane fruite vengano conteggiate nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. Viene inoltre sospeso il periodo di attesa per le imprese che hanno già esaurito il proprio plafond di integrazione salariale, ed è escluso il versamento del contributo addizionale normalmente dovuto.
Novità per il settore agricolo: più tutele e meno requisiti
Il comparto agricolo riceve un'attenzione particolare. L'integrazione salariale prevista dall'art. 8 della legge n. 457/1972 viene estesa agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato anche in caso di sospensione limitata alla mezza giornata lavorativa. Non opera il requisito del numero minimo di giornate lavorate, e le giornate di integrazione non concorrono al limite annuale di 90 giornate. Inoltre, queste giornate sono considerate utili ai fini del calcolo della disoccupazione agricola, un vantaggio importante per i lavoratori stagionali.
Risorse stanziate e monitoraggio INPS
Per finanziare l'insieme delle misure, il decreto stanzia 15,2 milioni di euro per il 2026. L'INPS è incaricato del monitoraggio della spesa per garantire il rispetto dei limiti finanziari. Le aziende devono preparare una domanda solida, con una relazione tecnica dettagliata che descriva le condizioni climatiche, la tipologia di lavorazioni e l'impossibilità concreta di proseguire in sicurezza. Una documentazione precisa riduce il rischio di ritardi o richieste di integrazione da parte dell'INPS.
Il provvedimento si inserisce nel quadro del Protocollo siglato lo scorso anno tra Governo e parti sociali per la gestione dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche. Il protocollo definisce un sistema integrato di prevenzione, organizzazione e protezione, con priorità ai settori più esposti e alle attività svolte in condizioni di maggiore vulnerabilità ambientale. Con queste misure, il 2026 segna un passo avanti nella tutela dei lavoratori durante le ondate di calore sempre più frequenti.