Consiglio di Stato su retribuzione lavoro al freddo · Risoluto
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Consiglio di Stato sentenza 4969/2026, retribuzione adeguata anche per lavoro in celle frigorifere

Di Giacomo Cascio
Illustrazione della sentenza Consiglio di Stato 4969/2026 su retribuzione adeguata per lavoro in celle frigorifere

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4969/2026 pubblicata il 22 giugno 2026, ha stabilito che il personale ispettivo dell'INL può sindacare l'adeguatezza sostanziale della retribuzione rispetto alle mansioni concretamente svolte, anche quando il contratto collettivo applicato sia formalmente corretto per il settore. La decisione nasce dal caso di una società veneta del comparto commercio, specializzata nella logistica di surgelati, i cui dipendenti lavoravano per diverse ore al giorno in celle frigorifere a temperature comprese tra i 20 e i 24 gradi sotto zero.

L'ispezione del dicembre 2023 e il verbale di disposizione n. 93

Nel dicembre 2023, i tecnici dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona avevano accertato che 8 lavoratori del reparto surgelati erano esposti a freddo intenso per gran parte del turno. Il documento di valutazione dei rischi e i giudizi di idoneità del medico competente confermavano la condizione. Poiché il CCNL Commercio applicato non prevedeva alcuna indennità per il disagio da freddo, l'INL aveva emesso il verbale di disposizione n. 93, datato 18 marzo 2024, obbligando l'azienda a negoziare entro 3 mesi un'indennità compresa tra l'8% e il 12% della retribuzione, sul modello di quanto previsto da altri contratti del comparto alimentare.

La tesi dell'azienda e la pronuncia del TAR Veneto

La società si era rivolta al TAR per il Veneto, sostenendo che l'INL non potesse introdurre un istituto estraneo al contratto collettivo liberamente scelto, in violazione della libertà sindacale garantita dall'art. 39 Cost. I giudici veneti avevano accolto il ricorso, affermando che il potere di disposizione scatta solo in presenza di un obbligo già previsto dalla legge o dal contratto, obbligo che nella vicenda non esisteva. Da qui l'appello dell'Ispettorato al Consiglio di Stato.

La decisione di Palazzo Spada e il richiamo all'art. 36 Cost.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto, distinguendo tra correttezza formale del contratto e adeguatezza sostanziale della retribuzione. Il lavoro a contatto con temperature pari o inferiori a 5 gradi sotto zero rientra tra le attività usuranti della Tabella A del d.lgs. n. 374/1993, con effetti sul pensionamento anticipato, ma ciò non comporta automaticamente un correttivo economico durante il rapporto. Tuttavia, i giudici hanno richiamato l'art. 36 Cost. e le sentenze della Cassazione n. 28320/2023 e n. 32123/2025, secondo cui il giudice del lavoro può discostarsi dai minimi contrattuali quando questi non garantiscano proporzionalità e sufficienza, prendendo a riferimento contratti affini. La libertà sindacale, hanno aggiunto, non è assoluta e cede di fronte all'utilità sociale imposta dall'art. 41 Cost. all'iniziativa economica privata. L'INL non sostituisce le parti, ma attiva una trattativa aziendale usando le cifre di un comparto affine come riferimento equo.

Le ricadute pratiche per le imprese

La sentenza implica che un'azienda non è più al riparo da provvedimenti ispettivi solo perché applica il CCNL corretto per il proprio settore. Diventa necessario verificare, mansione per mansione, se il trattamento economico dei lavoratori esposti a rischi specifici regge il confronto con contratti collettivi affini che disciplinano condizioni analoghe. La decisione si inserisce in un orientamento che estende la nozione di irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale, come già indicato dalle pronunce n. 2778/2024 e n. 10382/2025 della stessa Sezione. Per le imprese del settore logistico e alimentare, la priorità è ora quella di rivedere le condizioni contrattuali e, se necessario, avviare negoziazioni aziendali per allineare la retribuzione ai parametri di comparti più garantisti. La sentenza n. 4969/2026 rappresenta un punto di riferimento per il contenzioso futuro e un monito per i datori di lavoro che operano in ambienti con condizioni di lavoro particolarmente gravose.

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio

CEO

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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