Una svolta importante per i dipendenti pubblici arriva con il Decreto PA 2026, che riscrive le regole sulla monetizzazione delle ferie non godute. Fino a oggi, chi lasciava il servizio per dimissioni, pensionamento o licenziamento rischiava di perdere i giorni di riposo accumulati senza ricevere alcun compenso. Con il nuovo decreto, l'amministrazione non può più limitarsi a rifiutare il pagamento, ma deve dimostrare che il lavoratore ha scelto liberamente di non utilizzare i propri giorni. Si inverte così l'onere della prova, un cambiamento che tutela concretamente i diritti dei lavoratori.
La nuova disciplina elimina il divieto assoluto di compenso
Il decreto legge n. 144 del 7 agosto 2026 interviene sull'articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012, eliminando l'inciso "in nessun caso" che impediva qualsiasi forma di indennità per le ferie non godute. Ora, il diritto al compenso economico sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. La fruizione effettiva delle ferie resta la regola principale, ma quando non è possibile, l'indennità sostitutiva diventa un diritto del lavoratore, a meno che l'ente non provi il contrario.
L'onere della prova si sposta sull'ente pubblico
Il legislatore impone all'amministrazione un ruolo attivo nella gestione delle ferie. Prima della scadenza del periodo utile, l'ente deve invitare formalmente il dipendente a fruire dei giorni residui e informarlo tempestivamente delle conseguenze della mancata fruizione. Se l'amministrazione non riesce a documentare questi passaggi, il diritto all'indennità rimane, indipendentemente dal numero di giorni accumulati. La legge, infatti, sposta sull'ente pubblico l'onere di provare la rinuncia consapevole del lavoratore, un elemento che in passato era spesso dato per scontato.
Gli elementi che l'ente deve dimostrare per negare il pagamento
Per negare legittimamente l'indennità, l'amministrazione deve provare di aver messo il lavoratore nella condizione concreta di godere delle ferie maturate, di avergli rivolto un invito formale prima della scadenza applicabile, di averlo informato in tempo utile delle conseguenze della mancata fruizione e di disporre di elementi concreti che attestino una scelta consapevole e non una semplice inerzia organizzativa. Questi requisiti rappresentano un vero e proprio decalogo per gli enti, che dovranno adeguare le proprie procedure interne per evitare contenziosi.
Le sentenze che hanno preparato il terreno alla riforma
Il Decreto PA recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidato. Già nel 2016, la Corte costituzionale con la sentenza n. 95 aveva chiarito che il divieto di monetizzazione serviva a proteggere il diritto al riposo effettivo, non a punire chi non era riuscito a goderne per ragioni estranee alla propria volontà. La Corte di giustizia UE, decidendo il 18 gennaio 2024 sulla causa C-218/22, ha esteso questa tutela anche alle dimissioni volontarie, affermando che spetta l'indennità se il datore non prova di aver offerto una possibilità effettiva di fruizione. Più di recente, il Consiglio di Stato con le sentenze gemelle n. 2908 e n. 2909 del 12 aprile 2026 ha ribadito che il compenso sostitutivo dipende dall'imputabilità della mancata fruizione, esclusa quando la causa sia riconducibile a una condotta del dipendente stesso.
La non retroattività della riforma e le scadenze nei contratti collettivi
La nuova disciplina non è retroattiva. L'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 144/2026 stabilisce che si applica solo ai giorni di ferie che maturano dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. Per i giorni precedenti resta valido il vecchio assetto, ma va comunque letto alla luce dei principi fissati dalle corti. Inoltre, il decreto non fissa un termine uniforme per l'intero pubblico impiego, ma rinvia ai contratti collettivi. Per esempio, il CCNL Funzioni Centrali 2025-2027 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2027, i giorni non goduti dovranno confluire nei primi sei mesi dell'anno successivo, ma solo per ragioni personali documentate o necessità di servizio non rinviabili. La soglia dei 18 mesi, talvolta richiamata, non è una scadenza generale valida per tutti.
La documentazione necessaria per far valere il diritto
Chi intende far valere il diritto all'indennità dovrà ricostruire quanti giorni di ferie risultano ancora da fruire, annualità per annualità, incrociando prospetti e registrazioni delle presenze, le domande di ferie con le relative autorizzazioni o dinieghi, la comunicazione con cui l'ente ha invitato formalmente alla fruizione, gli eventuali provvedimenti di servizio o le assenze che hanno impedito l'utilizzo dei giorni maturati e l'atto di cessazione. Una volta accertato il diritto, resta da definire il regime fiscale applicabile, che cambia a seconda di quando i giorni sono maturati e del motivo per cui non sono stati utilizzati.