Una pausa pranzo qualunque, un pallone portato da un operaio, una bottiglia lanciata per rabbia e un terzo lavoratore colpito alla testa. Da questa vicenda, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante per il diritto del lavoro e della responsabilità civile. Con l'ordinanza numero 19859 depositata il 15 giugno 2026, la Suprema Corte ha confermato che non sempre l'infortunio avvenuto in azienda e in orario di lavoro comporta un obbligo di risarcimento per il datore di lavoro. La chiave di volta è il cosiddetto rischio elettivo, ovvero quel comportamento del tutto anomalo e imprevedibile che spezza ogni collegamento con l'attività lavorativa.
Il caso concreto e la dinamica dell'infortunio
La vicenda nasce all'interno degli studi Rai, dove alcuni operai dipendenti di due diverse cooperative avevano lavorato durante la mattinata. Durante la pausa pranzo, in un locale non destinato alla lavorazione, uno dei presenti aveva portato un pallone e aveva iniziato a giocare, colpendo per errore al volto un collega dell'altra cooperativa. Il collega, infastidito per il colpo subito, aveva raccolto una bottiglia di vetro vuota rimasta sul tavolo e l'aveva scagliata contro chi lo aveva colpito, ma aveva sbagliato mira. Il vetro aveva centrato la testa di un terzo lavoratore, del tutto estraneo alla discussione, causandogli una cicatrice e una lieve perdita uditiva. Il consulente tecnico aveva quantificato l'invalidità permanente al 5 per cento, oltre a un periodo di inabilità temporanea.
Il ricorso contro le cooperative e il rischio elettivo
Il lavoratore infortunato aveva citato in giudizio sia l'autore materiale del lancio sia entrambe le cooperative datrici di lavoro, sostenendo che l'infortunio fosse avvenuto in un luogo di lavoro e durante l'orario lavorativo, e che le aziende avrebbero dovuto vigilare per evitare giochi pericolosi. Tuttavia, sia il Tribunale sia la Corte d'Appello di Roma avevano respinto la domanda nei confronti delle società, individuando nell'autore del lancio l'unico responsabile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. La Cassazione ha confermato questa decisione, richiamando il principio del rischio elettivo. Tale principio si applica quando la condotta del lavoratore è abnorme, imprevedibile ed estranea alle mansioni, al punto da interrompere il nesso causale con l'attività lavorativa. Nel caso specifico, lanciare una bottiglia durante la pausa pranzo non ha nulla a che vedere con le mansioni di un operaio, quindi il pericolo non deriva dall'organizzazione del lavoro ma da una scelta personale del lavoratore.
La responsabilità del datore per il fatto del dipendente ex articolo 2049
Il lavoratore aveva tentato di coinvolgere la cooperativa del collega che aveva lanciato la bottiglia, invocando la responsabilità indiretta prevista dall'articolo 2049 del codice civile. Questa norma prevede che il datore risponda dei danni causati dai propri dipendenti a terzi. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che per far scattare tale responsabilità è necessario il nesso di occasionalità necessaria, ossia un collegamento concreto tra le mansioni affidate e il comportamento dannoso, tale che il lavoro abbia reso possibile o agevolato l'episodio. Nel caso di specie, il gesto impulsivo del lavoratore non era legato alle sue mansioni, quindi il datore non può essere ritenuto responsabile.
I limiti dell'obbligo di sicurezza di cui all'articolo 2087
L'articolo 2087 del codice civile impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, compresa l'organizzazione degli spazi e la vigilanza. La Cassazione ha ribadito che questo obbligo è ampio, ma non assoluto. Esso riguarda i rischi legati all'attività produttiva e non le iniziative personali dei lavoratori durante una pausa. In altre parole, l'azienda non è assicuratrice di ogni evento che accada tra le sue mura, ma deve proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alle mansioni svolte. Nel caso in esame, la partita a pallone e la conseguente lite non rientrano tra i rischi che il datore deve prevenire, essendo comportamenti del tutto estranei all'attività lavorativa.
La decisione della Cassazione offre un importante chiarimento per i datori di lavoro e per i lavoratori, delineando i confini della responsabilità civile. Non basta che l'infortunio avvenga nel luogo di lavoro e durante l'orario per ottenere un risarcimento dall'azienda. Se il comportamento del lavoratore che ha causato il danno è imprevedibile e non collegato alle proprie mansioni, la responsabilità ricade esclusivamente su di lui, escludendo qualsiasi obbligo risarcitorio per il datore. Questa sentenza rappresenta un punto di riferimento per casi simili, confermando il principio del rischio elettivo come scudo per le imprese contro richieste di risarcimento ingiustificate.