Partita IVA unica e più attività, i rischi negli accertamenti bancari · Risoluto
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Partita IVA unica per più attività, la Cassazione chiarisce i rischi negli accertamenti bancari

Di Giacomo Cascio
Partita IVA unica per più attività e accertamenti bancari: la Cassazione chiarisce i rischi

L'utilizzo di una stessa partita IVA per lo svolgimento di attività differenti può trasformarsi in un problema concreto quando il Fisco decide di approfondire i movimenti sui conti correnti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la numero 21095 del 2026, ha riportato l'attenzione su un tema che riguarda molti contribuenti italiani, soprattutto professionisti che affiancano all'attività principale anche un'attività d'impresa o agricola. La questione non è nuova, ma la pronuncia chiarisce alcuni aspetti operativi che possono fare la differenza in sede di accertamento.

Il principio di fondo è che chi svolge più attività con una sola partita IVA non commette automaticamente un illecito. Il problema sorge quando, in presenza di indagini finanziarie, emergono versamenti o prelevamenti che non trovano giustificazione nella dichiarazione dei redditi. In quel caso scatta una presunzione legale che mette il contribuente nella condizione di dover fornire prove dettagliate sull'origine di ogni singola movimentazione.

La presunzione bancaria e i suoi effetti su versamenti e prelevamenti

L'articolo 32 del DPR 600 del 1973 rappresenta lo strumento principale attraverso cui l'Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati bancari per accertare redditi non dichiarati. La norma prevede che, se il contribuente non riesce a dimostrare che le somme movimentate sono estranee alla produzione del reddito o che ne ha già tenuto conto in dichiarazione, queste possono essere considerate ricavi o compensi occulti. La disciplina, però, non è uniforme. Per i versamenti, la presunzione opera nei confronti di tutti i contribuenti, con la possibilità di prova contraria. Per i prelevamenti, invece, la situazione è differente tra imprenditori e professionisti.

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 228 del 6 ottobre 2014, ha dichiarato illegittima l'estensione della presunzione ai prelevamenti dei lavoratori autonomi. Questo significa che, per i professionisti, un prelievo non giustificato non può essere automaticamente considerato un compenso occulto, mentre per gli imprenditori la regola resta valida nei casi previsti dalla legge. La differenza sostanziale sta nella natura dell'attività, perché nell'impresa l'acquisto non contabilizzato può essere collegato a futuri ricavi, ma nel lavoro autonomo tale automatismo non è ragionevole.

Il caso dell'avvocato-agricoltore e l'onere della prova

La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava un soggetto che, con un'unica partita IVA, svolgeva sia la professione di avvocato sia un'attività agricola. Nel corso di un accertamento bancario, l'Agenzia aveva rilevato versamenti non giustificati e il contribuente aveva sostenuto che le somme erano riconducibili all'attività agricola. La Cassazione ha stabilito che, avendo scelto di utilizzare la stessa partita IVA per entrambe le attività, il contribuente ha una maggiore vicinanza alla prova e deve quindi ricostruire analiticamente ogni singola operazione. Non basta affermare genericamente che una somma appartiene all'attività secondaria, ma occorre dimostrare, movimento per movimento, l'origine e la destinazione delle somme.

Nella pratica, se sul conto arrivano versamenti per 100.000 euro, il contribuente deve essere in grado di spiegare che 20.000 sono compensi professionali già fatturati, 30.000 sono incassi dell'impresa, 15.000 sono trasferimenti da un altro conto, 10.000 sono rimborsi e i restanti 25.000 hanno altra origine non reddituale. La documentazione diventa quindi fondamentale. Possono assumere rilievo fatture, parcelle, pagamenti contabilizzati e dichiarati, trasferimenti tra propri conti, rimborsi, restituzioni di somme, somme provenienti da operazioni estranee all'attività e altre movimentazioni prive di rilevanza reddituale.

La corretta gestione di una partita IVA con più attività

Alla luce di questa pronuncia, chi possiede una partita IVA unica e svolge più attività deve prestare particolare attenzione alla corretta comunicazione dei codici ATECO e alla coerenza tra l'attività dichiarata e quella effettivamente svolta. L'apertura di una seconda attività può modificare il regime fiscale applicabile o comportare nuovi adempimenti, ma non è di per sé fonte di irregolarità. Il problema sorge quando la posizione non è correttamente registrata e documentata, perché in caso di controllo il contribuente si trova a dover giustificare ogni movimento bancario.

Per evitare contestazioni, è consigliabile tenere una contabilità separata per ciascuna attività, anche se confluisce in un'unica dichiarazione dei redditi. Inoltre, è utile conservare tutta la documentazione giustificativa delle operazioni e, quando possibile, utilizzare conti correnti distinti per le diverse attività. Questo approccio non elimina il rischio di accertamento, ma rende molto più agevole la prova contraria richiesta dalla legge. La sentenza della Cassazione, in sostanza, non introduce nuove tasse per chi ha più attività, ma chiarisce che l'onere della prova è più gravoso quando si sceglie di gestire tutto con un'unica partita IVA.

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio

CEO

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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