Un voto insufficiente in una o due materie non basta da solo a giustificare una bocciatura. A ribadirlo è il TAR Puglia, Sezione di Lecce, con la sentenza n. 1066/2026, depositata il 14 luglio 2026, che ha annullato la non ammissione alla classe quarta di una studentessa di un liceo salentino. Il Consiglio di classe aveva deciso di non promuovere la ragazza dopo gli esami di riparazione in Inglese e Matematica, senza però considerare adeguatamente l'intero percorso scolastico e le difficoltà personali legate alla sua storia di adozione.
Una media superiore al 6,9 e due materie da recuperare
La studentessa frequentava il terzo anno dell'indirizzo Scienze Umane, opzione Economico Sociale. Al termine del secondo quadrimestre la sua media generale era pari a 6,92, con punte di eccellenza in Diritto ed Economia (10) e Storia dell'Arte (8). Le uniche insufficienze riguardavano Inglese e Matematica, per le quali era stata rimandata agli esami di riparazione. Superate le prove estive, il Consiglio di classe ha però ritenuto insufficienti i risultati e ha deliberato la non ammissione alla classe successiva. I genitori hanno presentato istanza di autotutela, respinta sia dalla Dirigente scolastica sia dal Consiglio di classe in seduta straordinaria. La famiglia si è quindi rivolta al giudice amministrativo, che in via cautelare ha già disposto l'ammissione con riserva.
Il difetto di motivazione al centro della pronuncia
Il Collegio ha accolto il ricorso individuando il vizio decisivo nel difetto di motivazione, in violazione dell'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo. Secondo i giudici, la scuola non ha considerato tre profili essenziali. In primo luogo, la valutazione complessiva del rendimento: la media superiore al 6,9 e i voti eccellenti nelle materie caratterizzanti l'indirizzo dimostravano un percorso positivo. In secondo luogo, le circostanze personali della studentessa, adottata, che aveva dovuto affrontare i tentativi di contatto della madre biologica, con episodi di avvicinamento davanti all'istituto e conseguente impatto psicologico documentato da relazioni medico-legali. In terzo luogo, l'omessa attivazione di misure di sostegno previste dalla circolare ministeriale del 28 marzo 2023 per gli alunni adottati, che avrebbero potuto essere attuate per supportare la ragazza durante l'anno.
Il precedente del TAR Liguria del 2014
I giudici pugliesi hanno richiamato un orientamento giurisprudenziale già espresso dal TAR Liguria con la sentenza n. 102 del 22 gennaio 2014, secondo cui anche in sede di esami di riparazione il Consiglio di classe deve effettuare una valutazione complessiva dell'apprendimento, del comportamento e del rendimento, senza limitarsi al giudizio negativo sulla singola materia senza un'adeguata motivazione. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che tutela il diritto allo studio e richiede alle istituzioni scolastiche un approccio personalizzato e attento alle condizioni dello studente.
Le conseguenze pratiche per le famiglie
Il TAR ha annullato tutti gli atti impugnati, compreso il verbale di scrutinio finale e i rigetti delle istanze di autotutela. Per le famiglie, la sentenza stabilisce un principio chiaro: non basta un voto insufficiente per giustificare una bocciatura. La scuola è tenuta a dimostrare di aver valutato l'intero percorso scolastico e di aver tenuto conto di eventuali situazioni personali portate a sua conoscenza, anche tardivamente, prima della decisione finale. La decisione del TAR Puglia rappresenta un importante precedente per tutti i casi in cui la valutazione scolastica appaia sproporzionata o carente di motivazione, offrendo uno strumento concreto per contestare provvedimenti ritenuti ingiusti.