Il Cga per la Regione Siciliana ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società Gs, sospendendo gli effetti della sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell’autorizzazione al centro di revisione veicoli.
L’ordinanza, datata 4 settembre 2026, consente alla società di proseguire regolarmente l’attività. La vicenda nasce dal provvedimento del 7 maggio 2025 con cui la motorizzazione civile di Agrigento aveva revocato l’autorizzazione rilasciata alla Gs, motivando la decisione con l’impossibilità di accertare l’effettivo svolgimento delle mansioni da parte del responsabile tecnico.
Secondo quanto riportato nel comunicato, la revoca presentava elementi di contraddittorietà. Un mese prima, infatti, la stessa motorizzazione aveva rilasciato al centro revisioni agrigentino una nuova autorizzazione subordinata alla nomina di un nuovo responsabile tecnico. Inoltre, l’ultimo verbale di ispezione, del 10 ottobre 2024, si era concluso con esito positivo e senza rilievi.
Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tar Sicilia, la società Gs, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha presentato appello al Cga chiedendo la riforma della decisione e la sospensione cautelare dei suoi effetti.
I giudici d’appello hanno ritenuto fondate le ragioni della società, richiamando anche una precedente ordinanza cautelare del 2025. Secondo il collegio, eventuali irregolarità pregresse relative al rapporto con il vecchio responsabile tecnico non incidono sull’attuale affidabilità dell’azienda, anche considerando che la motorizzazione aveva autorizzato la società con un nuovo responsabile prima della revoca.
Il Cga ha inoltre rilevato che, nei due anni e mezzo di attività, l’amministrazione non aveva contestato irregolarità alla società e che il provvedimento sanzionatorio si basava sull’impossibilità di accertare i fatti, senza riscontrare una violazione effettiva delle prescrizioni di legge.
Nella decisione ha avuto un peso anche il possibile danno economico. Il blocco delle revisioni avrebbe infatti inciso anche sull’attività di autoriparazione della società, con un grave e irreparabile pregiudizio in termini di perdita di avviamento e clientela, non risarcibile per equivalente.
Alla luce di queste motivazioni, il Cga ha sospeso la sentenza di primo grado e condannato l’amministrazione regionale al pagamento delle spese della fase cautelare. La società può quindi tornare a effettuare le revisioni dei veicoli.