Con la sentenza n. 2088/2026, depositata nei giorni scorsi, la Corte d'Appello di Roma ha stabilito che il diritto all'assegno sociale non può essere negato automaticamente a chi, in passato, ha posseduto immobili poi venduti, donati o locati. La decisione ribalta un orientamento che per anni ha penalizzato migliaia di anziani in condizioni di difficoltà economica, costretti a vedersi respingere la domanda dall'INPS per via di un patrimonio non più esistente.
La sentenza n. 2088/2026 della Corte d'Appello di Roma
Secondo i giudici romani, il requisito fondamentale per accedere all'assegno sociale è lo stato di bisogno effettivo, da valutare esclusivamente sulla base dei redditi percepiti al momento della richiesta. Non assumono alcun rilievo le proprietà immobiliari possedute in passato e successivamente trasferite a terzi. Tali beni, una volta usciti dal patrimonio personale, non possono essere considerati come una fonte di reddito potenziale da sommare alle entrate attuali. La Corte ha richiamato i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione in materia previdenziale, ribadendo che non contano gli indici di autosufficienza economica diversi dal reddito effettivo, né i redditi solo ipotetici, comprese le prestazioni mai richieste. Non è nemmeno necessario che lo stato di bisogno sia incolpevole. In altre parole, anche chi ha contribuito con le proprie scelte a trovarsi in difficoltà economiche non vede precluso l'accesso alla prestazione, a meno che non emerga una volontà fraudolenta di aggirare la legge.
Il caso concreto e le ragioni dell'appello
La vicenda riguarda un uomo che aveva presentato domanda di assegno sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995. L'INPS aveva respinto l'istanza perché il richiedente era stato proprietario di diversi immobili, ceduti nel tempo tramite donazione, vendita o locazione. Secondo l'uomo, tuttavia, quelle scelte non erano state affatto libere. Gli immobili erano stati trasferiti all'ex moglie in seguito ad accordi presi in sede di separazione personale, e le successive cessioni erano state determinate da un peggioramento concreto della sua situazione economica. Il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva dato ragione all'INPS, ritenendo che la disponibilità passata di quei beni non potesse essere ignorata perché avrebbe comunque attenuato lo stato di indigenza dichiarato. Una lettura molto rigida, che di fatto trasformava un patrimonio non più esistente in un ostacolo concreto all'accesso alla prestazione assistenziale. Contro questa decisione, l'uomo ha proposto appello, lamentando la violazione dell'articolo 2697 del codice civile, che regola l'onere della prova, e dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995, oltre a un vizio di motivazione per illogicità. Secondo la difesa, il Tribunale aveva attribuito peso a redditi soltanto ipotetici e alla presunta volontarietà dello stato di bisogno, senza tenere conto del fatto che le cessioni immobiliari erano state imposte da obblighi familiari e da reali difficoltà economiche sopravvenute.
L'onere della prova spetta all'INPS, non al richiedente
La Corte d'Appello ha accolto queste argomentazioni, soffermandosi in particolare sull'onere della prova. Non è il richiedente a dover dimostrare la propria buona fede, ma è l'INPS a dover provare, con elementi concreti, che dietro le cessioni immobiliari si nascondesse un disegno elusivo volto a simulare artificiosamente uno stato di bisogno in realtà inesistente. Nel caso esaminato, l'Istituto non aveva fornito alcuna prova in tal senso, né aveva contestato in modo specifico l'entità dei redditi realmente percepiti dall'uomo. Per questo motivo, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto all'assegno sociale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e condannando l'INPS al pagamento degli arretrati maturati, oltre agli interessi e alle spese legali dei due gradi di giudizio. Una pronuncia che offre un margine di tutela importante a chi, dopo una separazione o un periodo di difficoltà, si è visto negare l'assegno sociale solo perché in passato aveva avuto la proprietà di una casa poi ceduta. La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più attento alla situazione economica reale del richiedente, come dimostrano anche altre pronunce recenti in materia di prestazioni assistenziali, tra cui la sentenza sul bonus condizionatore 2026 e la ordinanza della Cassazione sul lastrico solare, segno di un'attenzione crescente verso le esigenze concrete dei cittadini.
Le conseguenze pratiche per chi ha ceduto immobili in passato
La sentenza n. 2088/2026 apre scenari importanti per tutti coloro che hanno visto respingere la domanda di assegno sociale per via di un passato patrimoniale ormai superato. La Corte d'Appello di Roma ha chiarito che il diritto alla prestazione dipende esclusivamente dai redditi effettivi percepiti al momento della domanda, senza che possano essere valorizzate disponibilità economiche non più attuali. L'unica eccezione riguarda i casi in cui l'INPS riesca a dimostrare che la cessione degli immobili sia stata pilotata proprio per simulare artificiosamente uno stato di bisogno che in realtà non esiste. In assenza di questa prova, il passato patrimoniale del richiedente non può essere usato contro di lui. Si tratta di un principio che potrebbe avere ripercussioni significative su molte richieste di assegno sociale respinte dall'INPS negli ultimi anni, offrendo una nuova possibilità a chi si trova in condizioni di difficoltà economica e ha visto negato il proprio diritto per ragioni legate a un patrimonio non più esistente.