Affidamento condiviso, Cassazione: tempi non uguali · Risoluto
10

Cassazione, affidamento condiviso non impone tempi uguali tra i genitori

Di Giacomo Cascio
Illustrazione sulla sentenza della Cassazione che chiarisce l'affidamento condiviso dei figli

L'affidamento condiviso dei figli non comporta automaticamente un diritto a trascorrere con loro lo stesso numero di ore o giorni. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11946/2026, respingendo il ricorso di un padre che chiedeva una divisione paritaria dei tempi di permanenza dei due figli minori, nonostante l'affido fosse stato disposto in forma condivisa. La decisione conferma un principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui il giudice deve valutare caso per caso quale soluzione risponda al migliore interesse dei minori, senza automatismi legati a quote percentuali.

La vicenda giudiziaria e le richieste del padre

La storia riguarda due genitori non coniugati, entrambi residenti nel Monzese. Il Tribunale di Monza aveva disposto l'affidamento condiviso dei due figli, stabilendo però che la residenza prevalente fosse presso la madre, alla quale era stata assegnata anche la casa familiare, di proprietà esclusiva del padre. Quest'ultimo, infermiere di famiglia e comunità, viveva nelle vicinanze in un appartamento di proprietà del nonno paterno. La madre, impiegata ospedaliera, aveva ottenuto un contratto part-time per dedicarsi ai figli e poteva contare sull'aiuto dei nonni materni, trasferitisi nella zona per supportarla. Il Tribunale aveva posto a carico del padre un assegno di mantenimento di 500 euro mensili, 250 per ciascun figlio.

Il padre aveva contestato questa impostazione, chiedendo un'organizzazione sostanzialmente paritaria dei tempi di permanenza e l'eliminazione dell'assegno di mantenimento. La Corte d'Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, ampliando però i tempi di frequentazione con il padre. Quest'ultimo aveva quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando che l'affidamento condiviso fosse rimasto solo nominale e che la disparità di tempo con i figli fosse eccessiva.

Il principio di diritto, affidamento condiviso non significa parità matematica

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che l'affidamento condiviso non implica affatto tempi identici o simmetrici di permanenza con ciascun genitore. Il giudice deve operare una valutazione ponderata, basata su molteplici fattori, tra cui l'età dei figli, le loro abitudini, la necessità di garantire continuità nella vita quotidiana e il diritto a mantenere una relazione significativa con entrambi i genitori. La bigenitorialità, dunque, non può essere interpretata come un diritto del genitore a ottenere esattamente il 50% del tempo.

Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva ritenuto prevalente, data la tenera età dei bambini, l'esigenza di conservare stabilità nelle loro abitudini. Aveva inoltre valorizzato il fatto che la madre avesse ridotto l'orario lavorativo per accudirli e che i nonni materni fornissero un aiuto continuativo. Il padre, al contrario, non aveva dimostrato che un maggiore coinvolgimento nella sua routine quotidiana fosse altrettanto radicato o che la sua disponibilità fosse paragonabile.

La Cassazione ha anche respinto le censure relative all'assegnazione della casa familiare. Il padre sosteneva che, essendo l'immobile di sua proprietà esclusiva, non potesse essere assegnato alla madre. Ma i giudici hanno ricordato che l'assegnazione della casa familiare risponde principalmente alla tutela della continuità dell'ambiente domestico dei figli, e non dipende dal titolo di proprietà. Poiché i minori avevano sempre vissuto in quella casa con la madre, il mantenimento di tale contesto è stato considerato prioritario.

Assegno unico e mantenimento, le regole per il genitore non convivente

Quanto al mantenimento, il padre contestava la valutazione delle condizioni economiche e dell'assegno unico, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo, anche perché sollevato per la prima volta in sede di legittimità. Gli Ermellini hanno precisato che l'assegno unico può essere attribuito al genitore presso cui i figli hanno residenza abituale e trascorrono più tempo, anche in regime di affidamento condiviso. Tale attribuzione deve comunque soddisfare l'esclusivo interesse dei minori, e l'altro genitore può chiedere conto delle modalità di utilizzo, come già stabilito dalla Cassazione n. 4672/2025.

Il padre è stato quindi condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità. La sentenza n. 11946/2026 rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza sulla famiglia, ribadendo che il criterio guida non è il calcolo matematico delle ore, ma l'interesse concreto dei figli, valutato dal giudice sulla base delle loro esigenze specifiche e della necessità di mantenere una relazione significativa con entrambi i genitori. Un principio che, come ricordato in altre pronunce, si applica anche in presenza di separazioni con patrimoni immobiliari complessi o di controversie su sanzioni e responsabilità.

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio

CEO

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

Tutti gli articoli
📬 Newsletter Risoluto

Le notizie che contano, ogni mattina nella tua casella.

Niente spam, solo cronaca, politica e cultura della Sicilia che dovresti conoscere.