Una recente pronuncia della Suprema Corte rimette in discussione un automatismo che molti eredi davano per acquisito. Con l'ordinanza n. 19114/2026, la Cassazione ha stabilito che le somme versate da un genitore a un figlio per acquistare un'abitazione in occasione delle nozze o una vettura non possono essere considerate irrilevanti ai fini della divisione ereditaria solo perché prive della forma solenne richiesta dalla legge. La vicenda nasce da un giudizio di divisione tra fratelli, aperto dopo la morte del padre, che aveva distribuito i propri beni con un testamento olografo attribuendo ad alcuni figli la sola legittima e a un altro anche la quota disponibile. Nel testamento erano richiamate due dazioni di denaro risalenti al 1971, una destinata all'acquisto della casa e l'altra all'acquisto di un'automobile.
La forma scritta resta un requisito essenziale
La Corte d'Appello aveva qualificato quelle attribuzioni come donazioni soggette a collazione. La Cassazione ha però rilevato che mancava l'atto pubblico prescritto dall'articolo 782 del codice civile, requisito posto a pena di nullità per garantire la consapevolezza del donante e la serietà dell'impegno. Anche la donazione obnuziale, disciplinata dall'articolo 785, richiede la forma solenne, pur non necessitando di accettazione. Il semplice fatto che il denaro sia stato speso per la casa in occasione delle nozze non basta quindi a trasformare la dazione in donazione obnuziale. Il richiamo alla finalità delle somme contenuto nel testamento aiuta a ricostruire la volontà del defunto, ma non sostituisce la forma richiesta dalla legge.
La liberalità indiretta pesa sulla divisione
L'esclusione della donazione diretta non chiude però la partita. La Suprema Corte ha ordinato un nuovo accertamento sulla possibile natura di liberalità indiretta, categoria in cui il vantaggio patrimoniale del beneficiario si realizza attraverso un negozio diverso dallo schema donativo formale. La distinzione non è teorica, perché cambia le conseguenze in materia di validità e di collazione. L'articolo 737 del codice civile impone ai figli che concorrono alla successione di conferire ai coeredi quanto ricevuto dal defunto, direttamente o indirettamente, salvo dispensa nei limiti consentiti. L'articolo 809 estende alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione le regole sulla riduzione per lesione della legittima e sulla revoca. Ne deriva che un'assegnazione patrimoniale può incidere sulla ricostruzione dei rapporti tra eredi anche senza essere una donazione valida in senso stretto.
Perché l'eredità può ridursi
Il punto pratico è che il patrimonio da dividere non coincide con quanto esiste al momento dell'apertura della successione, cioè il relictum, ma va ricostruito considerando anche il donatum. Se il giudice accerta che le somme erogate in vita dal padre costituivano una liberalità indiretta, il figlio beneficiario potrebbe essere tenuto a conferirle o a subire una riduzione della propria quota. Chi ha ricevuto un immobile o un'auto grazie a quei soldi rischia quindi di trovarsi con un'eredità più bassa rispetto alle attese. La decisione ricorda che non si può inserire automaticamente ogni dazione di denaro nel donatum senza averne prima verificato i presupposti giuridici. Servono un'indagine concreta sulla struttura dell'operazione, sul valore da considerare e sulle regole applicabili, come chiarito anche in alcune analisi sul diritto delle successioni. La partita si gioca dunque sull'accertamento caso per caso, non su formule automatiche.