La Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 21998 del 26 giugno 2026, ha stabilito un principio innovativo per i liberi professionisti che subiscono l'interruzione dei servizi di telecomunicazione. L'avvocato che ha visto sospesi telefono e connessione dati per un periodo prolungato ha diritto al risarcimento dei danni, non solo patrimoniali ma anche non patrimoniali, senza dover provare in modo certo la perdita di clienti.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte
La vicenda trae origine dalla prolungata e improvvisa interruzione dei servizi di telefonia fissa, mobile e internet di un avvocato, causata dal gestore Vodafone Italia. Il legale, rimasto senza strumenti di comunicazione per un tempo considerevole, aveva richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ma i giudici di merito avevano riconosciuto solo le spese direttamente sostenute, escludendo il lucro cessante e la perdita di chance.
Il concorso di colpa non può essere deciso senza contraddittorio
Uno dei punti cardine dell'ordinanza riguarda il concorso di colpa del danneggiato. La Corte d'Appello aveva escluso il risarcimento del lucro cessante sostenendo che il professionista avrebbe potuto limitare i danni usando strumenti alternativi. La Cassazione ha censurato questo approccio, evidenziando che il giudice non può introdurre d'ufficio una questione senza garantire il contraddittorio tra le parti, come impone l'articolo 101, secondo comma, del codice di procedura civile. In altri termini, il danneggiato non può essere sorpreso da una decisione basata su una presunta inerzia mai discussa nel processo.
La perdita di chance non richiede la prova di clienti specifici
Un altro aspetto fondamentale riguarda la perdita di chance. I giudici di merito avevano preteso la dimostrazione certa di aver perso determinati clienti, ma la Cassazione ha chiarito che la chance rappresenta la concreta possibilità di ottenere un vantaggio, non la certezza del risultato. Pertanto, per un professionista rimasto senza telefono e internet, è sufficiente dimostrare, anche tramite presunzioni, che il disservizio ha compromesso occasioni professionali serie e consistenti. Il danno può essere liquidato in via equitativa, senza richiedere prove impossibili.
Il danno non patrimoniale per la lesione di diritti costituzionali
L'aspetto più innovativo dell'ordinanza è il riconoscimento del danno non patrimoniale. La Cassazione ha sottolineato che telefono e internet, per un avvocato, non sono semplici strumenti accessori, ma vere infrastrutture essenziali per esercitare la professione. La loro prolungata indisponibilità può ledere diritti di rango costituzionale, come la libertà di comunicazione e il diritto di difesa. In questi casi, il disservizio del gestore non produce solo un danno economico, ma anche una lesione alla persona, risarcibile a prescindere dalla prova di un danno patrimoniale specifico.
Questa pronuncia segna un cambio di prospettiva importante, adeguando il diritto alla realtà digitale del lavoro professionale. Per i liberi professionisti, la protezione dei canali di comunicazione diventa un aspetto centrale della tutela giuridica, con implicazioni pratiche rilevanti per i futuri contenziosi contro i gestori di servizi.