La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25217/2026, ha stabilito che il pignoramento presso terzi notificato dall'agente della riscossione può colpire anche crediti che diventano esigibili in un momento successivo, a condizione che derivino da un rapporto giuridico già esistente al momento della notifica. La pronuncia, depositata nei giorni scorsi, offre un chiarimento cruciale sull'ambito temporale del vincolo previsto dall'articolo 72-bis del DPR n. 602/1973, la norma che disciplina il pignoramento esattoriale presso terzi.
Il caso di un avvocato contro l'Inps dopo un pignoramento del 2010
La vicenda trae origine da una complessa controversia tra un avvocato e l'Inps. Il professionista vantava un credito di oltre 4.000 euro, oltre alle spese legali, per l'attività svolta come difensore distrattario in un giudizio iniziato nel 2005. Il credito era stato riconosciuto con una sentenza del Tribunale di Bari depositata nel 2014. Tuttavia, l'Inps si era rifiutato di pagare direttamente il legale, poiché nel 2010 Equitalia gli aveva notificato un pignoramento presso terzi riguardante le somme dovute e debende al professionista. In pratica, l'Istituto era stato individuato come terzo pignorato nell'ambito della riscossione di un debito del legale verso l'agente della riscossione. L'Inps aveva quindi accantonato le somme, ritenendole ancora soggette al vincolo del pignoramento.
L'avvocato aveva avviato un'esecuzione forzata contro l'Inps per ottenere il pagamento coattivo del credito, ma l'Istituto si era opposto sostenendo che il precedente pignoramento impedisse di corrispondere il denaro. Sia il giudice di primo grado che la Corte d'Appello di Bari avevano accolto l'opposizione dell'Inps. Il professionista ha quindi fatto ricorso in Cassazione, contestando la possibilità che un pignoramento del 2010 potesse colpire un credito riconosciuto solo nel 2014.
La Cassazione richiama l'ordinanza n. 28520/2025 e ammette il vincolo sui crediti futuri
Per risolvere la questione, la Suprema Corte ha esaminato la disciplina del pignoramento esattoriale presso terzi, con particolare riferimento all'articolo 72-bis del DPR n. 602/1973. Questa disposizione consente all'agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo il pagamento delle somme dovute al debitore, senza dover ottenere preventivamente un provvedimento giudiziale di assegnazione. Si tratta di una procedura speciale e semplificata, che si distingue dall'ordinaria espropriazione presso terzi.
La Cassazione, richiamando la propria ordinanza n. 28520/2025, ha ribadito che il vincolo può estendersi anche ai crediti futuri, a patto che trovino origine in un rapporto giuridico già esistente alla data di notifica dell'atto di pignoramento. La distinzione è significativa perché un credito può diventare concretamente esigibile in un momento successivo, pur derivando da un rapporto già in essere. In questi casi, la data in cui il denaro diventa effettivamente dovuto non è, da sola, decisiva per stabilire se possa essere colpito dal pignoramento. Nella vicenda in esame, il credito dell'avvocato era stato liquidato nel 2014, ma traeva origine dall'attività difensiva svolta in un giudizio iniziato nel 2005, dunque prima della notifica del pignoramento del 2010. La Corte ha ritenuto che il credito fosse riconducibile a un rapporto processuale già esistente al momento della notifica, ammettendone così l'assoggettamento al vincolo nonostante la successiva liquidazione.
La sospensione non estingue il pignoramento ma il vincolo non può durare all'infinito
Un altro principio affermato dalla sentenza riguarda la sorte del pignoramento in caso di sospensione della procedura esecutiva. La Cassazione ha chiarito che la sospensione non comporta, di per sé, l'estinzione o l'inefficacia del pignoramento. Il terzo resta tenuto a custodire le somme vincolate finché il pignoramento conserva i propri effetti. Tuttavia, il vincolo non può protrarsi indefinitamente. In caso di incertezza sull'esistenza dell'obbligazione del terzo, occorre individuare un limite temporale oltre il quale, in assenza degli sviluppi procedurali necessari, il pignoramento può perdere efficacia. Questo principio serve a evitare che la possibilità di colpire crediti futuri si traduca in un'indisponibilità potenzialmente perpetua delle somme. Nel caso concreto, però, la Corte ha escluso che ricorressero le condizioni per dichiarare inefficace o estinto il pignoramento del 2010. Di conseguenza ha bocciato il ricorso dell'avvocato e confermato la decisione della Corte d'Appello di Bari.
Indicazioni pratiche per banche ed enti previdenziali
Sul piano applicativo, la sentenza n. 25217/2026 offre un'indicazione precisa per banche, enti previdenziali e altri soggetti che ricevono un atto di pignoramento presso terzi. Per stabilire se un credito sia compreso nel vincolo, non basta verificare quando sia stato liquidato o sia diventato esigibile. Occorre ricostruire anche l'origine del rapporto giuridico da cui deriva e accertare che il pignoramento sia ancora efficace. Soltanto considerando entrambi gli aspetti è possibile determinare se le somme debbano rimanere accantonate, come nel caso esaminato, oppure possano essere liberate. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che mira a bilanciare l'esigenza di efficienza della riscossione coattiva con la tutela del debitore, evitando che il pignoramento si trasformi in uno strumento di compressione illimitata della sua sfera patrimoniale.