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Contatori del riscaldamento, obbligo telelettura dal 1° gennaio 2027 per i condomini con impianti centralizzati

Di Giacomo Cascio
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Contatori del riscaldamento centralizzato con tecnologia di telelettura per la gestione dei consumi energetici nei condomini

Dal 1° gennaio 2027 scatta l'obbligo di telelettura per i contatori, i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione individuale del calore installati negli edifici con impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria. La scadenza riguarda quei dispositivi che non sono già in grado di trasmettere i dati a distanza senza necessità di accesso alle singole unità immobiliari. L'obbligo deriva dal recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica, avvenuto in Italia con il d.lgs. 73/2020 che ha modificato il d.lgs. 102/2014, e successivamente confermato dalla direttiva (UE) 2023/1791. Tuttavia, non tutti i condomini saranno costretti a sostituire i propri ripartitori. La normativa prevede infatti eccezioni legate alla fattibilità tecnica e alla convenienza economica dell'intervento, aspetti che dovranno essere valutati caso per caso.

Telelettura, una tecnologia per semplificare la gestione dei consumi

La telelettura è un sistema che permette di acquisire a distanza i dati relativi ai consumi energetici, eliminando la necessità per un operatore di entrare fisicamente negli appartamenti per leggere gli apparecchi. Nei condomini con riscaldamento centralizzato, il ripartitore è il dispositivo installato sul termosifone che misura il calore consumato da ciascuna unità abitativa. I contatori e i sotto-contatori, invece, misurano l'energia termica consumata nei rispettivi ambiti di rilevazione. Quando questi strumenti non sono leggibili da remoto, la raccolta dei dati richiede interventi manuali, con maggiori costi e possibilità di errori. La telelettura consentirà di semplificare le operazioni, ridurre gli errori di trascrizione e limitare il ricorso a consumi stimati, rendendo più agevole la gestione della contabilizzazione nel suo complesso.

Obbligo di telelettura, cosa cambia per i condomini e gli amministratori

I dispositivi installati a partire dal 25 ottobre 2020 devono già essere leggibili da remoto. Per quelli precedenti, la scadenza generale è fissata al 1° gennaio 2027, salvo le eccezioni previste dalla legge. La telelettura non riguarda solo la modalità di raccolta dei dati, ma anche la frequenza delle informazioni fornite agli utenti. Quando sono presenti sistemi leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione e sui consumi effettivi devono essere messe a disposizione almeno una volta al mese, secondo le condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti, comprese le eccezioni previste al di fuori delle stagioni di riscaldamento o raffrescamento. Per gli utenti, questo significa poter verificare più regolarmente l'andamento dei consumi, individuare eventuali anomalie e valutare gli effetti delle proprie abitudini. Per gli amministratori e i gestori, la raccolta di dati più aggiornati faciliterà la gestione dell'impianto, la verifica dei malfunzionamenti e la preparazione dei conteggi. Tuttavia, la disponibilità di informazioni frequenti non garantirà automaticamente un risparmio in bolletta, ma offrirà strumenti più efficaci per comprendere e gestire i consumi.

Nessuna sostituzione indiscriminata, valutazioni tecniche ed economiche

Le nuove norme non impongono la sostituzione automatica dei vecchi ripartitori. A seconda del modello e delle caratteristiche dell'impianto, potrebbe essere possibile adeguarli per consentire la lettura a distanza. In altri casi, sarà necessario installare nuovi dispositivi. La valutazione circa gli interventi dovrà tenere conto della compatibilità tecnica, dei costi e dell'effettiva convenienza dell'intervento. Non è quindi corretto affermare che tutti i condomini debbano cambiare indiscriminatamente i propri apparecchi entro la fine dell'anno. I dati rilevati dai contatori e dai ripartitori saranno trasmessi a distanza al sistema utilizzato per raccogliere e gestire le letture, generalmente nell'ambito del servizio di contabilizzazione incaricato dal condominio. Saranno poi utilizzati per calcolare i consumi individuali e ripartire le spese, rendendo le informazioni accessibili agli utenti e ai soggetti autorizzati. La raccolta e la comunicazione dei dati dovranno inoltre rispettare le norme sulla sicurezza informatica e sulla protezione dei dati personali, compreso il GDPR.

Cosa deve fare l'amministratore per adeguarsi alla scadenza

In concreto, l'amministratore dovrà verificare quali dispositivi siano presenti nello stabile, quando siano stati installati e se consentano già la telelettura. Successivamente, dovrà acquisire la documentazione dell'impianto e, se necessario, incaricare un tecnico qualificato o il manutentore di valutare gli interventi richiesti e i relativi costi. Se la spesa è consistente, la questione andrà sottoposta all'assemblea condominiale secondo le normali regole di gestione. L'intervento non dovrebbe essere deciso autonomamente dal singolo inquilino, perché riguarda un sistema di contabilizzazione inserito nell'organizzazione dell'impianto condominiale. Chi vive in affitto può comunque chiedere al proprietario o all'amministratore di verificare la conformità dei dispositivi. Il proprietario dovrebbe attivarsi per accertare la situazione dell'immobile, chiedendo all'amministratore se i contatori e i ripartitori sono già leggibili da remoto e, in caso contrario, se è stata verificata la possibilità di adeguarli o sostituirli. La priorità è quindi controllare per tempo lo stato dell'impianto e programmare gli eventuali interventi. Una verifica preventiva permetterà di valutare le soluzioni tecniche disponibili, contenere i disagi e arrivare alla scadenza con un sistema di contabilizzazione conforme agli obblighi effettivamente applicabili.

Domande e risposte

Cosa prevede l'obbligo di telelettura dal 1° gennaio 2027?
Dal 1° gennaio 2027 i contatori, sotto-contatori e ripartitori di calore nei condomini con impianti centralizzati devono essere leggibili da remoto, salvo eccezioni di fattibilità tecnica o convenienza economica.
Quali condomini sono esenti dall'obbligo di telelettura?
Sono esenti i condomini in cui l'adeguamento non è tecnicamente fattibile o non è economicamente conveniente, aspetti da valutare caso per caso.
Ogni quanto vanno fornite le informazioni sui consumi con la telelettura?
Con sistemi leggibili da remoto, le informazioni su fatturazione e consumi effettivi devono essere messe a disposizione almeno una volta al mese.
Cosa sono i ripartitori di calore e perché vanno teleletti?
I ripartitori sono dispositivi installati sui termosifoni che misurano il calore consumato da ogni unità abitativa. La telelettura permette di acquisire i dati senza accesso agli appartamenti, riducendo costi ed errori.
Giacomo Cascio

Giacomo Cascio

CEO

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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