IMU successione, la Corte del Lazio conferma il pagamento pro quota · Risoluto
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IMU su successione, la Corte di giustizia tributaria del Lazio conferma il pagamento pro quota

Di Giacomo Cascio
Sentenza Corte giustizia tributaria Lazio su IMU successione e pagamento pro quota eredi

Un avviso di accertamento IMU notificato a un erede non può pretendere l'intero debito del defunto, ma deve indicare fin da subito la quota effettiva di competenza. Lo ha ribadito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 2686 depositata il 4 maggio 2026, accogliendo l'appello di un contribuente contro Roma Capitale. La vicenda trae origine da un accertamento per l'anno 2018, con cui il Comune aveva chiesto a un erede il pagamento di 23.625,91 euro tra imposta e accessori, calcolati sull'intero immobile posseduto dalla madre defunta.

La quota di possesso della defunta era di due terzi, non dell'intero

Dagli atti processuali è emerso che la madre del ricorrente possedeva l'immobile non per l'intero, bensì per una quota di 12/18, corrispondente a due terzi. Il resto apparteneva ad altri due coeredi, titolari complessivamente di 4/18, mentre il ricorrente vantava anche una quota propria di 2/18, maturata a titolo personale e non per successione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 7003/2025, aveva già accolto il ricorso ordinando al Comune di rideterminare l'imposta sulla base della quota reale posseduta dalla defunta, ripartendo poi il carico secondo le quote ereditarie. Roma Capitale ha proposto appello sostenendo che la notifica dell'intero importo a ciascun erede non producesse alcun pregiudizio concreto, poiché in fase di riscossione avrebbe richiesto a ognuno solo l'ammontare riferibile alla sua posizione. La Corte laziale ha respinto questa tesi, confermando la decisione di primo grado.

Il principio di parziarietà dei debiti ereditari prevale sulla solidarietà

Il fondamento della decisione risiede negli articoli 752 e 1295 del Codice civile, che regolano la divisione dei debiti ereditari. Salvo deroghe specifiche, ogni coerede risponde in proporzione alla propria quota e la morte del debitore scioglie l'eventuale vincolo di solidarietà preesistente. Per i debiti da imposte sui redditi sorti prima della morte del contribuente, l'articolo 65 delle disposizioni sull'accertamento delle imposte sui redditi vincola gli eredi in solido tra loro. Tuttavia, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 11097 del 28 aprile 2025, ha già escluso che questa regola speciale possa estendersi in via analogica ai tributi locali. Mancando per l'IMU una previsione equivalente, torna applicabile lo schema ordinario del Codice civile e la responsabilità resta parziaria.

La ripartizione deve avvenire nell'accertamento e non in fase di riscossione

Il punto più rilevante della pronuncia riguarda il momento in cui la ripartizione deve operare. Per i giudici laziali, l'obbligo di rispondere in proporzione alla propria quota non riguarda soltanto il recupero coattivo del credito, ma condiziona già la determinazione dell'importo preteso. Un Comune non può quindi formare un accertamento che imputi a ciascun erede l'intero debito del defunto, riservandosi di correggere l'importo soltanto in un secondo momento. Questa impostazione trova ulteriore sostegno nell'articolo 7 dello Statuto del contribuente, che impone agli atti dell'amministrazione finanziaria requisiti di chiarezza. Un avviso che attribuisce formalmente l'intero debito a un erede non permette al destinatario di comprendere con certezza la reale portata della propria obbligazione. Il fatto che l'erede possa eventualmente agire in regresso verso gli altri coeredi, per recuperare quanto versato in eccesso, non rileva affatto. Il diritto di regresso non trasforma un pagamento eccedente in un obbligo legittimo e non autorizza l'ente a pretendere dal singolo l'intero importo.

Le conseguenze pratiche per i Comuni e per gli eredi

Prima di notificare gli avvisi relativi a un contribuente deceduto occorre che l'ente locale individui gli eredi che hanno accettato l'eredità, verifichi l'effettiva quota di possesso del defunto e le percentuali ereditarie di ciascun successore e calcoli, poi, separatamente l'importo dovuto da ognuno. Se un erede possiede anche una quota propria dell'immobile, indipendente dalla successione, quella posizione richiede un accertamento autonomo e distinto, come emerso proprio nel caso della quota di 2/18 detenuta a titolo personale dal ricorrente. Un'altra questione che riguarda chi eredita un debito IMU è quella delle penalità fiscali. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 472/1997 esclude infatti che l'obbligo di pagarle si trasmetta agli eredi, a differenza di quanto avviene per l'imposta e gli interessi. Negli accertamenti notificati dopo il decesso del contribuente le sanzioni riferite a violazioni commesse da quest'ultimo non dovrebbero quindi comparire, mentre restano dovute quelle riconducibili a condotte proprie degli eredi, successive all'apertura della successione. La sentenza n. 2686 del 2026 rappresenta un ulteriore tassello nella tutela dei contribuenti-eredi, chiamati sempre più spesso a districarsi tra regole complesse e richieste aggressive da parte degli enti locali. Per approfondire tematiche analoghe, si segnala l'articolo sulle novità giuridiche in materia tributaria.

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio

CEO

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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