Una sentenza del Tribunale del lavoro di Torino, emessa l'8 settembre 2026 dal giudice Nicola Tritta, ridefinisce i confini della retribuzione per i rider delle piattaforme digitali. Il caso riguarda un ciclofattorino di Foodinho-Glovo e stabilisce che, quando il rapporto viene qualificato come subordinato, il compenso non può limitarsi ai minuti effettivi di consegna. Devono essere retribuiti anche i periodi di attesa durante gli slot prenotati e svolti.
Il criterio del Tribunale per calcolare le differenze retributive
Il lavoratore era già stato riconosciuto come dipendente a tempo pieno e indeterminato dal 1° ottobre 2024, con inquadramento al sesto livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. Per quantificare le differenze retributive, il giudice ha adottato un criterio preciso. Si considera il periodo che va dalla prima all'ultima consegna della giornata, includendo quindi l'attesa tra un ordine e il successivo. Vengono esclusi solo i periodi di inattività pari o superiori a 60 minuti. In pratica, se un rider si collega alle 12, riceve il primo ordine alle 12.20 e il secondo alle 13.10, quei 50 minuti di attesa non possono essere cancellati dal conteggio della prestazione lavorativa. Non conta solo il tempo in cui si pedala verso il cliente, ma l'intera messa a disposizione della propria attività durante lo slot.
Perché la subordinazione cambia le regole del compenso
La sentenza non introduce una tariffa nazionale valida per tutti i rider. Stabilisce invece che, nel caso esaminato, il rapporto doveva essere considerato subordinato e il trattamento economico parametrato al sesto livello del CCNL Terziario. La differenza rispetto al semplice pagamento a consegna è sostanziale. Se il rider è riconosciuto come lavoratore dipendente, il compenso va ricostruito sulla base della disciplina del lavoro subordinato, considerando anche il tempo di lavoro riconosciuto dal giudice. Non è corretto affermare in generale che un rider debba essere pagato X euro all'ora, perché la cifra concreta dipende dall'inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, dall'orario e dalle altre componenti della retribuzione. La sentenza ha inoltre riconosciuto un'indennità collegata al maneggio del denaro contante ricevuto dai clienti, conseguenza diretta dell'applicazione del CCNL.
Il ruolo del punteggio di eccellenza e degli slot nella decisione
Per arrivare alla subordinazione, il Tribunale ha esaminato il funzionamento concreto della piattaforma. Tra gli elementi valutati c'erano la possibilità per il rider di prenotare gli slot, cioè le fasce orarie di lavoro, e il sistema del cosiddetto punteggio di eccellenza. Secondo la ricostruzione della decisione, il sistema di valutazione è stato considerato un elemento rilevante per accertare l'esistenza di un potere di organizzazione e controllo da parte della piattaforma. Anche la geolocalizzazione dell'attività ha pesato nel quadro complessivo. Il fatto che Glovo abbia successivamente modificato il sistema non ha impedito al giudice di valutare le modalità con cui il rapporto era stato concretamente svolto nel periodo oggetto della causa. La questione dell'inquadramento giuridico del rider non è quindi un dettaglio formale. Cambiando la qualificazione del rapporto possono cambiare anche le regole relative a salario, indennità, contributi, ferie, malattia e licenziamento. Per approfondire altri aspetti del lavoro digitale, si rimanda a questa analisi.