Voli cancellati per sciopero: Cassazione impone prova specifica volo per volo · Risoluto
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Voli cancellati per sciopero - la Cassazione impone al vettore di provare il nesso causale volo per volo

Di Giacomo Cascio
Volo cancellato per sciopero: la Cassazione impone al vettore di provare il nesso causale volo per volo

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20489 pubblicata il 17 giugno 2026, ha stabilito un principio destinato a cambiare le regole del gioco per i passeggeri aerei. Quando un volo viene cancellato a causa di uno sciopero, la compagnia aerea non può limitarsi a invocare genericamente la mobilitazione per negare il rimborso. Deve invece dimostrare, con prove concrete e specifiche, che proprio quel volo è stato inevitabilmente colpito dall'astensione dal lavoro. In caso contrario, l'obbligo di compensazione pecuniaria previsto dal Regolamento CE n. 261/2004 resta integralmente in capo al vettore.

Una cancellazione senza preavviso e due decisioni di merito favorevoli alla compagnia

Il caso da cui trae origine l'ordinanza riguarda una passeggera che aveva acquistato un biglietto Wizz Air per un volo nazionale in partenza il 21 ottobre 2022. Poche ore prima della partenza, il volo veniva cancellato senza alcun preavviso utile e senza che la compagnia offrisse assistenza, riprotezione o altre misure. La passeggera citava in giudizio il vettore dinanzi al Giudice di Pace di Roma, chiedendo la compensazione pecuniaria e il risarcimento danni. Wizz Air si difendeva sostenendo che la cancellazione fosse dovuta a uno sciopero nazionale del comparto aeroportuale, qualificabile come circostanza eccezionale. Il Giudice di Pace accoglieva la tesi della compagnia, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta a dimostrare l'esistenza dello sciopero e il nesso causale con la cancellazione. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Roma in appello, nonostante i documenti offerti dal vettore fossero articoli e comunicati non provenienti da autorità competenti in materia aeroportuale. Contro questa sentenza, la passeggera proponeva ricorso per cassazione.

La prova deve riguardare il singolo volo, non lo scalo nel suo complesso

La Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, censurando l'errore metodologico dei giudici di merito. La Corte ha ricordato che l'esonero del vettore dall'obbligo di compensazione richiede la dimostrazione di due elementi, entrambi a carico della compagnia: non solo l'esistenza della circostanza eccezionale, ma anche il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione del singolo volo interessato. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto sufficiente la prova generica dello sciopero nello scalo, presumendo l'impatto sul volo specifico. La Cassazione ha definito questo passaggio un'inammissibile inversione dell'onere probatorio a danno del passeggero, poiché consentirebbe di fondare una decisione su una presunzione basata su un fatto che è proprio l'oggetto della prova richiesta al vettore. La Corte ha anche richiamato i limiti dello strumento presuntivo previsto dall'art. 2729 del c.c., ricordando che non può bastare la sola prova mediatica dello sciopero, come articoli di stampa o comunicati generici, perché tali elementi non consentono di verificare quali reparti o funzioni operative siano stati effettivamente coinvolti e in che misura ciò abbia interessato il volo oggetto di causa.

Niente effetti a catena senza prove autonome

Un passaggio significativo dell'ordinanza riguarda la cosiddetta teoria degli effetti a catena, spesso invocata dai vettori per collegare la cancellazione di un volo a disservizi altrove nella rete. La Cassazione precisa che ogni elemento deve essere autonomamente provato e non può essere semplicemente enunciato come presupposto logico dello sciopero. L'ordinamento impone, per la fattispecie considerata, un onere probatorio puntuale e particolarmente rigoroso in capo al vettore. Inoltre, la Corte richiama un proprio precedente (sentenza n. 4261/2023), secondo cui l'esonero dall'obbligo risarcitorio opera soltanto se la compagnia dimostra l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione. Non è sufficiente allegare la sussistenza dello sciopero: bisogna provare che nessuna misura alternativa era concretamente praticabile. La decisione della Cassazione, cassando con rinvio la pronuncia del Tribunale di Roma, impone un riesame della vicenda alla luce di questi principi, offrendo una tutela più concreta ai passeggeri che subiscono cancellazioni in occasione di scioperi.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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