Un volo cancellato poche ore prima della partenza, nessuna assistenza, nessuna riprotezione. La compagnia si difende invocando uno sciopero nazionale. Sembra una storia comune, ma la Corte di Cassazione ha stabilito con l'ordinanza n. 20489 del 17 giugno 2026 che il vettore non può semplicemente gettare la spugna dietro la bandiera dello sciopero. Per negare la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004, la compagnia è tenuta a dimostrare, con elementi specifici e concreti, che proprio quel volo è stato inevitabilmente travolto dalla mobilitazione. Una prova generica dell'esistenza dello sciopero nell'intero scalo non basta.
La vicenda giudiziaria tra una passeggera e Wizz Air
Una donna aveva acquistato un biglietto per un volo nazionale operato da Wizz Air, in partenza alle 18:50 del 21 ottobre 2022. Poche ore prima il volo veniva cancellato senza preavviso utile, senza che la compagnia offrisse assistenza, riprotezione su un volo alternativo o altre misure. La cancellazione faceva perdere alla viaggiatrice anche il volo di ritorno, già pagato separatamente. La passeggera citava in giudizio Wizz Air davanti al Giudice di Pace di Roma, chiedendo la compensazione pecuniaria e il risarcimento dei danni. La compagnia si difendeva sostenendo che la cancellazione fosse dovuta a uno sciopero nazionale del comparto aeroportuale, qualificabile come circostanza eccezionale. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 13561/2023, dava ragione alla compagnia, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta per provare lo sciopero e il suo nesso causale. La passeggera proponeva appello, ma il Tribunale di Roma confermava con sentenza n. 14636/2024, basandosi su articoli e comunicati non provenienti da autorità competenti. Contro questa decisione, la donna ricorreva in Cassazione.
La Cassazione censura l'uso di prove presuntive e richiede un nesso causale diretto
La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando con rinvio la pronuncia del Tribunale di Roma. Il ragionamento della Cassazione parte dal principio consolidato, sia a livello europeo (Corte di Giustizia, cause C-832/18 e C-344/04) che nazionale, secondo cui l'esonero del vettore dall'obbligo di compensazione richiede la dimostrazione di due elementi: non solo l'esistenza della circostanza eccezionale, ma anche il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione del singolo volo. Se anche uno solo manca, l'obbligo di compensazione permane integralmente. I giudici di merito avevano invece ritenuto sufficiente la prova generica dello sciopero nello scalo, presumendo l'impatto sul volo specifico. La Cassazione qualifica questo passaggio come un errore metodologico grave, perché ribalta l'onere probatorio, consentendo al giudice di desumere il nesso causale da fatti generici, ossia dalla stessa esistenza dello sciopero, che è proprio l'oggetto della prova richiesta al vettore. La Corte richiama anche i limiti dello strumento presuntivo ex art. 2729 c.c., che richiede requisiti di gravità, precisione e concordanza, e vieta una presunzione fondata su un altro fatto presunto. Nel trasporto aereo, la prova mediatica dell'esistenza dello sciopero, come articoli di stampa o comunicati generici, non è sufficiente perché non proviene da autorità istituzionalmente competenti e non consente di verificare quali reparti, turni o funzioni operative siano stati effettivamente coinvolti, né in che misura ciò abbia interessato il volo oggetto di causa.
La teoria degli effetti a catena non può sostituire la prova specifica
Un altro punto importante dell'ordinanza riguarda la cosiddetta teoria degli effetti a catena, spesso invocata dalle compagnie per collegare la cancellazione a disservizi altrove nella rete. La Cassazione precisa che ogni elemento deve essere autonomamente provato e non può essere semplicemente enunciato come presupposto logico dello sciopero, poiché l'ordinamento impone un onere probatorio puntuale e particolarmente rigoroso in capo al vettore. La Corte richiama anche la sentenza n. 4261/2023, secondo cui l'esonero opera solo se la compagnia dimostra l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o margine di operatività ancora utilizzabile. Non basta allegare lo sciopero, ma bisogna provare che nessuna misura alternativa era concretamente praticabile.
Implicazioni per i passeggeri e per i vettori
Questa ordinanza rappresenta una importante precisazione dei diritti dei passeggeri aerei. In caso di cancellazione del volo per sciopero, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria (da 250 a 600 euro a seconda della tratta), salvo che il vettore non dimostri che lo sciopero ha reso impossibile ogni alternativa. I passeggeri che hanno subito cancellazioni in passato dovrebbero verificare se la compagnia ha fornito prove concrete o si è limitata a comunicazioni generiche. Per i vettori, la strada si fa più stretta: non potranno più nascondersi dietro un comunicato stampa, ma dovranno produrre documentazione ufficiale, come ordini di servizio o attestati dell'Enac, che dimostrino il coinvolgimento specifico del personale addetto al volo cancellato. La Cassazione ha restituito il caso al Tribunale di Roma per un nuovo esame, che applicherà i criteri più rigorosi indicati. In attesa del nuovo giudizio, la decisione segna un punto a favore dei consumatori, ribadendo che il diritto al rimborso non viene meno automaticamente in presenza di uno sciopero. I viaggiatori possono fare affidamento su questo principio per far valere le proprie ragioni, conservando tutta la documentazione del volo e della cancellazione.