Il giudice del lavoro di Roma ha accolto il ricorso di un dipendente di Poste Italiane, riconoscendo la necessità del trasferimento in Sicilia per consentirgli di prestare assistenza al fratello disabile. La società dovrà assegnarlo alla sede di Agrigento e sostenere le spese legali.
Un dipendente di Poste Italiane potrà lasciare la sede di Bolzano per essere trasferito ad Agrigento, così da poter garantire l’assistenza al fratello affetto da disabilità.
È quanto stabilito dal Tribunale di Roma, Terza Sezione Lavoro, che ha accolto il reclamo presentato dal lavoratore contro la società.
La vicenda nasce da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato iniziato nel giugno 2024, quando il dipendente era stato destinato al Centro Operativo di Bolzano con mansioni legate alla produzione.
Successivamente, nell’ottobre dello stesso anno, il lavoratore aveva iniziato a utilizzare i permessi previsti dalla Legge 104 del 1992 per assistere il fratello, residente nell’Agrigentino e riconosciuto come persona con disabilità in situazione di gravità, con necessità di assistenza continuativa.
Nel corso dei mesi, secondo quanto ricostruito nel provvedimento, le condizioni dei genitori del lavoratore si sarebbero ulteriormente aggravate, rendendo sempre più difficile per la famiglia assicurare al disabile il necessario sostegno.
Da qui la richiesta di avvicinamento alla Sicilia, presentata inizialmente nel settembre 2025 e nuovamente nel febbraio 2026.
Di fronte al diniego dell'azienda e al successivo rigetto del primo ricorso, il dipendente si è rivolto nuovamente alla magistratura, chiedendo un provvedimento urgente che rendesse effettivo il trasferimento.
Il Tribunale ha ritenuto fondate le ragioni del lavoratore, sottolineando che la situazione familiare documentata rendeva necessario intervenire senza attendere i tempi di un giudizio ordinario, considerato il rischio di compromettere le esigenze assistenziali del familiare.
Nel pronunciarsi sul trasferimento, i giudici hanno richiamato l’articolo 33, comma 5, della Legge 104/1992, evidenziando il particolare rilievo attribuito dalla normativa alla possibilità, per il lavoratore che presta assistenza a un familiare disabile, di svolgere la propria attività in una sede compatibile con tali esigenze.
Secondo il Tribunale, gli accordi aziendali sulla mobilità non possono comprimere la tutela prevista dalla legge, che mantiene una posizione prioritaria rispetto alla disciplina contrattuale collettiva.
La società, inoltre, non avrebbe dimostrato in maniera sufficientemente dettagliata né l'assenza di posti disponibili nell'organico di Agrigento né l'impossibilità di intervenire sull'organizzazione dei turni o dell'orario presso la sede siciliana.
La decisione richiama anche i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di tutela dei lavoratori che prestano assistenza a familiari, secondo cui eventuali ostacoli al trasferimento devono essere accompagnati dalla dimostrazione di un effettivo e sproporzionato impatto sull'organizzazione o sull'equilibrio economico del datore di lavoro.Alla luce di questi elementi, il Collegio ha disposto l'assegnazione del dipendente alla sede di Agrigento.
Poste Italiane è stata inoltre condannata a rifondere le spese sostenute dal lavoratore per il procedimento, quantificate in circa 6 mila euro.