Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato da un agente della polizia municipale di Raffadali contro il divieto di detenzione di armi e munizioni disposto dalla prefettura di Agrigento nel giugno 2024.
La quarta sezione del Tribunale amministrativo regionale, con sentenza del 3 agosto 2026, ha ritenuto non adeguatamente motivato il provvedimento prefettizio, evidenziando un “deficit istruttorio”.
La prefettura aveva ritenuto l’agente “inaffidabile”, richiamando due precedenti denunce all’autorità giudiziaria, una per minacce del 2019 e una per diffamazione a mezzo stampa del 2020, oltre a un “elevato risentimento” nell’ambiente di lavoro.
L’agente, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza e inizialmente dall’avvocato Giuseppe Pedalino, si era rivolto al Tar Palermo.
I giudici hanno rilevato che la prefettura non aveva considerato gli esiti dei procedimenti citati. Quello per minacce era stato archiviato nel 2019 per “impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio”, mentre il procedimento per diffamazione, relativo a un post su Facebook, si era concluso con un’assoluzione per “particolare tenuità del fatto”.
Secondo il Tar, il generico riferimento a “contrasti” o “risentimenti”, in assenza di elementi dai quali emerga una concreta e potenziale pericolosità, non è sufficiente a giustificare un divieto di detenzione di armi.
Il Tribunale ha quindi annullato il provvedimento della prefettura di Agrigento. L’amministrazione potrà riesercitare il proprio potere, ma dovrà svolgere un’istruttoria approfondita.