Una società in liquidazione, attiva nella distribuzione all'ingrosso di calzature e accessori, ha visto annullare un avviso di accertamento IVA emesso dalla Direzione provinciale II di Milano perché, al momento dell'emissione, l'ufficio competente era quello di Varese. La decisione è della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano con la sentenza n. 760/2026, che ha accolto il ricorso della contribuente basato sul difetto di competenza territoriale.
La vicenda prende le mosse dal trasferimento della sede legale della società. Nel maggio 2015 l'impresa aveva stabilito la propria sede a Milano, ma il 17 settembre 2020 l'ha formalmente spostata in provincia di Varese, aggiornando l'iscrizione al registro delle imprese. Successivamente, il 14 marzo 2022, i liquidatori hanno presentato una dichiarazione IVA integrativa per l'anno d'imposta 2017, con l'obiettivo di far valere un credito derivante da operazioni ritenute non imponibili. La pratica è stata correttamente presa in carico dall'ufficio di Varese, competente per territorio dal 2020. Tuttavia, la Direzione provinciale II di Milano ha emesso un avviso di accertamento con cui ha rideterminato l'imponibile IVA a 97.393 euro, contestando l'insufficienza della documentazione a supporto di alcune cessioni intracomunitarie e delle esportazioni dichiarate. La società ha impugnato l'atto, eccependo anche il difetto di competenza territoriale dell'ufficio milanese.
Il domicilio fiscale rilevante si cristallizza al momento della dichiarazione
I giudici milanesi hanno fondato la decisione su un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità. Il domicilio fiscale che determina la competenza dell'ufficio si fissa al momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione e rimane invariato fino all'esaurimento del rapporto tributario. Non assumono rilievo né il domicilio successivo né quello del contribuente al momento in cui l'Amministrazione decide di intervenire. La Corte di cassazione ha ribadito questo orientamento più volte, da ultimo con l'ordinanza n. 14985 del 15 luglio 2020. Nel caso esaminato, la dichiarazione integrativa presentata nel 2022 indicava correttamente la sede di Varese e non è stata ravvisata alcuna incongruenza imputabile alla società. Di conseguenza, ogni potere di controllo sull'annualità 2017 spettava esclusivamente all'ufficio varesino.
Il principio opera anche in senso opposto. Quando il nuovo domicilio risulta da una dichiarazione regolarmente presentata, l'ufficio del luogo così individuato acquisisce immediatamente il potere di agire, sia per le notifiche sia per ogni attività di controllo, a condizione che la comunicazione sia avvenuta in buona fede. Nel caso di specie, il trasferimento a Varese risale al 2020 e da quel momento la competenza si è trasferita in capo all'ufficio lombardo.
L'incompetenza travolge anche l'istruttoria e le prove raccolte
La sentenza non si limita a invalidare l'avviso di accertamento finale, ma estende le conseguenze dell'incompetenza territoriale a tutta l'attività istruttoria condotta dall'ufficio privo di potere. Secondo i giudici, la regola sulla competenza dettata dall'art. 31 del D.P.R. 600/1973 riguarda tutti i compiti affidati all'Agenzia delle Entrate, comprese le richieste di documenti e le verifiche svolte prima dell'accertamento vero e proprio. Le prove raccolte da un ufficio non competente diventano pertanto inutilizzabili in un eventuale processo, ai sensi dell'art. 7 quinquies dello Statuto del contribuente, la norma introdotta proprio per sanzionare gli abusi procedurali dell'Amministrazione finanziaria. Si tratta di un passaggio rilevante, perché rafforza la tutela del contribuente non solo rispetto all'atto finale, ma anche rispetto alle modalità con cui l'indagine è stata condotta.
Per comprendere la portata della pronuncia, è utile ricordare che il potere di controllare, accertare e notificare nei confronti di un contribuente non spetta a qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ma segue un criterio territoriale basato sul domicilio fiscale del soggetto interessato. Per l'IVA la regola è fissata dall'art. 40 del T.U. IVA, comma 1, che richiama la nozione di domicilio fiscale contenuta negli artt. 58 e 59 del D.P.R. 600/1973. Per le imposte dirette rileva invece l'art. 31 delle disposizioni sull'accertamento delle imposte sui redditi, comma 3. In entrambi i casi è competente l'ufficio del luogo dove il contribuente aveva il domicilio fiscale quando ha presentato, o avrebbe dovuto presentare, la dichiarazione.
Le deroghe per non residenti, società trasparenti e opzioni fiscali
La regola generale ammette alcune deroghe. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale in Italia rispondono all'ufficio di Roma. Chi assolve direttamente gli obblighi d'imposta ai sensi dell'art. 35 ter del T.U. IVA fa riferimento al Centro operativo di Pescara, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2005. Per le imposte dirette esiste poi una deroga più recente, introdotta dal d.lgs. 13/2024 in attuazione della riforma fiscale, che riguarda le società di persone, i professionisti associati, le aziende coniugali prive di forma societaria e le società che optano per la trasparenza fiscale. In questi casi l'ufficio che accerta la società prosegue anche con l'accertamento del reddito attribuito ai soci, indipendentemente dal domicilio di questi ultimi.
Un aspetto cruciale riguarda le conseguenze processuali. L'incompetenza territoriale dell'avviso di accertamento non produce una nullità automatica, ma deve essere eccepita dal contribuente con un motivo di ricorso specifico, come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 20014 del 19 luglio 2024. Se il vizio non viene contestato nei termini, l'atto diventa definitivo e produce i suoi effetti, indipendentemente dal fatto che l'ufficio fosse davvero competente. Chi riceve un accertamento da una sede che non ha più titolo a procedere non può quindi limitarsi a ignorarlo confidando nell'errore altrui, ma deve impugnarlo nei termini di legge, indicando espressamente il difetto di competenza territoriale tra i motivi di ricorso. La sentenza n. 760/2026 della CGT di Milano offre così un'indicazione operativa preziosa per professionisti e contribuenti, ricordando che la competenza territoriale non è un dettaglio formale ma un presupposto di legittimità dell'azione amministrativa.