Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è il prelievo introdotto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in vigore dal 1° gennaio 2021. Questa entrata ha accorpato diversi tributi locali precedentemente distinti, tra cui la TOSAP, la COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, oltre ad altre fattispecie legate all'occupazione del suolo e all'esposizione pubblicitaria. La disciplina di riferimento è racchiusa nell'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019. Il canone riguarda in particolare l'occupazione di suolo pubblico, le concessioni e autorizzazioni comunali e l'esposizione di messaggi pubblicitari, secondo le diverse fattispecie previste dalla legge e dai regolamenti degli enti locali.
Un passaggio giurisprudenziale decisivo è arrivato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12225 del 16 dicembre 2025, che ha riconosciuto la natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale. Questa qualificazione incide sull'inquadramento giuridico del prelievo e assume rilievo nell'interpretazione delle controversie. Nel 2026 il quadro normativo è stato poi interessato dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
La disciplina originaria del CUP annoverava tra i presupposti del canone anche l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo pubblico e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, comprese le relative aree sovrastanti e sottostanti. Questa formulazione aveva sollevato non pochi problemi applicativi con riferimento a quelle strutture che, pur facendo parte stabilmente di un edificio privato, si proiettano nello spazio sovrastante il suolo pubblico. La questione riguardava soprattutto i casi in cui un balcone o una veranda aggettante insisteva su una strada, una piazza o un altro spazio aperto al pubblico.
La modifica del 2026 esclude balconi, verande e bow-window stabili
Con la modifica introdotta nel 2026, il legislatore ha previsto espressamente che non costituiscono occupazione rilevante ai fini del Canone Unico Patrimoniale i balconi, le verande, i bow-window e gli altri infissi di carattere stabile. Si tratta di una precisazione che assume particolare importanza per gli edifici che si affacciano direttamente su strade, piazze o altri spazi pubblici. In presenza dei requisiti previsti dalla norma, dunque, la semplice sporgenza di un balcone o di una veranda stabile rispetto al filo della facciata non determina di per sé l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.
La modifica mira a distinguere le vere e proprie occupazioni di spazi pubblici dalle strutture che costituiscono elementi stabili dell'edificio privato. L'esclusione non deve tuttavia essere interpretata nel senso che qualsiasi manufatto collocato sopra uno spazio pubblico sia automaticamente sottratto al CUP. Occorre verificare concretamente la natura della struttura, le sue caratteristiche e il modo in cui essa si inserisce nell'edificio. La norma fa riferimento espresso a balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile. Sarà quindi necessario distinguere tali strutture da manufatti o installazioni che costituiscano una vera e propria occupazione del suolo o dello spazio pubblico.
Pubblicità sul balcone, quando il canone resta dovuto
La nuova disciplina relativa ai balconi e alle verande riguarda il presupposto dell'occupazione e non comporta di per sé l'esenzione dalle altre forme di prelievo previste per la pubblicità. È quindi necessario distinguere due situazioni. Nel primo caso, il proprietario dispone semplicemente di un balcone o di una veranda stabile che si proietta sopra il suolo pubblico. In presenza dei requisiti previsti dalla nuova norma, tale struttura non costituisce di per sé un'occupazione soggetta al CUP. Nel secondo caso, sul balcone o sulla veranda viene installato un mezzo pubblicitario contenente un messaggio destinato alla diffusione commerciale. In quest'ultima ipotesi entra in gioco la disciplina del Canone Unico Patrimoniale relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari, che ha un presupposto diverso rispetto all'occupazione dello spazio pubblico.
La presenza del balcone, pertanto, non determina automaticamente l'esenzione dal canone pubblicitario. Dovranno essere valutati, tra gli altri elementi, la natura del messaggio, le caratteristiche del mezzo pubblicitario, la sua esposizione e la sua visibilità da un luogo pubblico o aperto al pubblico, secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento comunale. Ne consegue che l'esclusione prevista per il balcone non può essere automaticamente estesa alla pubblicità eventualmente collocata sul balcone stesso. Per approfondire le implicazioni pratiche di questa distinzione, è utile consultare le analisi dedicate ai tributi locali e alle novità del federalismo fiscale.
La portata della riforma è quindi duplice. Da un lato, essa alleggerisce il carico fiscale per i proprietari di immobili con balconi, verande e bow-window che si affacciano su spazi pubblici, eliminando l'incertezza che in passato aveva generato contenziosi. Dall'altro, conferma che la pubblicità commerciale resta un presupposto autonomo di prelievo, con la conseguenza che l'installazione di cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari sul balcone continuerà a essere valutata secondo le regole del Canone Unico Patrimoniale. La corretta applicazione della norma richiede dunque un'analisi caso per caso, che tenga conto della natura della struttura e della presenza di eventuali messaggi pubblicitari.