La sentenza n. 6539 del 18 agosto scorso ha chiarito un punto cruciale per il futuro delle spiagge italiane. I Comuni non sono obbligati ad attendere la scadenza del 30 settembre 2027 per concludere le gare e affidare le concessioni demaniali marittime a nuovi operatori. Il termine indicato dalla legge rappresenta infatti solo un limite massimo di efficacia dei rapporti prorogati, non una data prima della quale sia vietato procedere.
La decisione del Consiglio di Stato sul caso di Zoagli
La pronuncia prende spunto dal ricorso di un concessionario contro la decisione del Comune ligure di Zoagli, che aveva considerato cessati al 31 dicembre 2023 gli effetti delle proroghe legislative generalizzate. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune, confermando che la scelta di avviare subito le procedure competitive era legittima. Il Comune aveva deliberato le gare già a dicembre 2023 e, per garantire la continuità dell'attività balneare durante l'iter, aveva rilasciato titoli temporanei ai concessionari uscenti. Una soluzione che il giudice amministrativo ha ritenuto corretta, sottolineando che il titolo temporaneo non equivale a una nuova proroga definitiva, ma è solo uno strumento transitorio in attesa della riassegnazione.
La natura tecnica e transitoria della proroga al 2027
Secondo i giudici di Palazzo Spada, la proroga fissata dal decreto-legge n. 131/2024 ha natura essenzialmente tecnica e transitoria. Serve a consentire alle amministrazioni di programmare e completare le procedure di gara, ma non attribuisce al concessionario uscente un diritto a rimanere in carica fino a quella data. Di conseguenza, quando un Comune abbia già concluso una procedura competitiva individuando il nuovo concessionario, non è tenuto ad attendere settembre 2027. La regola è procedere senza indugio, nel più breve tempo possibile, quando ricorrono i presupposti per l'affidamento. Il termine del 30 giugno 2027 per l'avvio delle gare e quello del 30 settembre 2027 come scadenza massima sono funzionali al completamento del riordino, non impongono di aspettare fino a tali date.
Criteri di selezione e valutazione delle offerte
La sentenza affronta anche i criteri utilizzabili nelle procedure competitive. Tra gli elementi che possono assumere rilievo ci sono la professionalità e l'esperienza maturata nel settore, l'utilizzo del bene demaniale anche durante il periodo invernale, la capacità tecnico-finanziaria dell'operatore e la sostenibilità ambientale dell'attività. La selezione dovrà sempre avvenire sulla base di criteri predeterminati e nel pieno rispetto delle regole della procedura competitiva, in linea con i principi europei della direttiva Bolkestein e con quanto stabilito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021.
Indennizzo al concessionario uscente solo su dimostrazione degli investimenti
Un altro tema delicato riguarda l'eventuale indennizzo spettante al concessionario che perde la gestione. La fine della concessione e l'ingresso di un nuovo operatore non comportano automaticamente il diritto a ricevere una somma. L'eventuale ristoro andrà valutato di volta in volta, verificando gli investimenti effettivamente sostenuti e non ancora ammortizzati al momento della cessazione. Il concessionario uscente dovrà dimostrare con documentazione adeguata quali investimenti siano stati fatti, quali costi siano rimasti non recuperati e il relativo importo. Sono esclusi automatismi e quantificazioni forfettarie che potrebbero determinare vantaggi ingiustificati. Inoltre, l'assenza del decreto ministeriale destinato a definire i criteri di calcolo dell'indennizzo non impedisce ai Comuni di avviare o proseguire le gare, poiché la disciplina della procedura competitiva e quella relativa all'eventuale ristoro economico devono rimanere distinte.
Opere non amovibili e acquisizione gratuita al demanio
Resta infine la disciplina dell'articolo 49 del Codice della navigazione per le opere non amovibili realizzate sul demanio. Alla scadenza della concessione, salvo diversa previsione nel titolo, tali opere possono essere acquisite gratuitamente al demanio. Il Consiglio di Stato ricorda che questa disciplina è stata dichiarata compatibile con il diritto dell'Unione Europea dalla Corte di giustizia UE. In definitiva, la pronuncia rafforza un principio chiaro: il 30 settembre 2027 non è una data di attesa forzata. Se la gara viene svolta e conclusa prima e sussistono le condizioni per il subentro, il nuovo rapporto concessorio potrà iniziare anche prima. Da una parte resta l'obbligo per le amministrazioni di procedere senza ritardi ingiustificati, dall'altra l'eventuale tutela economica del concessionario uscente dovrà essere verificata caso per caso, senza trasformarsi in un diritto automatico.