Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito un principio fondamentale: le telecamere di videosorveglianza installate dai Comuni non possono essere utilizzate per multare gli automobilisti o per accertare violazioni del Codice della strada, a meno che non vi sia una specifica base giuridica. Con il provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026, l'Autorità ha chiarito i confini dell'utilizzo delle immagini raccolte per ragioni di sicurezza urbana, respingendo la prassi di alcuni enti locali di impiegare tali sistemi come strumenti di controllo del traffico.
Il principio del vincolo di finalità: le telecamere non possono essere usate per multe stradali
Il caso esaminato dal Garante riguarda un Comune che aveva utilizzato un filmato di videosorveglianza urbana per ricostruire la dinamica di un incidente stradale e contestare a un automobilista la violazione dell'articolo 191 del Codice della strada. Inoltre, lo stesso filmato era stato trasmesso alla Motorizzazione civile per valutare un'eventuale revisione della patente. L'Autorità ha ritenuto questo comportamento illegittimo, richiamando il cosiddetto vincolo di finalità: le telecamere installate sui territori comunali per la videosorveglianza urbana sono destinate esclusivamente alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, non a fini amministrativi o sanzionatori. Qualsiasi utilizzo diverso è consentito solo se una norma di legge lo prevede espressamente.
Le eccezioni penali: quando le immagini sono utilizzabili per reati gravi
Il Garante ha precisato che, qualora da un incidente stradale emergano profili penalmente rilevanti, i filmati possono essere conservati e utilizzati per fini investigativi. Si pensa all'omicidio stradale, alle lesioni personali gravi o gravissime, o all'omissione di soccorso. In questi casi, l'uso delle immagini non è finalizzato a sanzioni amministrative, ma rientra in un contesto penale più ampio. La Polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, può acquisire i filmati e utilizzarli come prove nei procedimenti penali. Tuttavia, per le semplici multe stradali, il principio rimane netto: le telecamere comunali non possono essere trasformate in autovelox indiretti.
La trasmissione alla Motorizzazione è illecita senza base normativa
Un ulteriore aspetto bocciato dal Garante riguarda la trasmissione del filmato alla Motorizzazione civile per la revisione della patente. L'Autorità ha stabilito che tale comunicazione è illecita perché non prevista dal Codice della strada né da altre disposizioni di settore. In assenza di una base giuridica espressa, la condivisione dei dati con un soggetto terzo viola le regole sul trattamento dei dati personali, in particolare i principi di liceità, correttezza e trasparenza sanciti dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice della privacy (d.lgs. 196/2003).
Un ammonimento senza sanzioni ma con portata generale
Nel caso concreto, il Garante non ha applicato sanzioni pecuniarie, ritenendo sufficiente un provvedimento di ammonimento, considerata la collaborazione dell'ente durante l'istruttoria. Tuttavia, il principio affermato ha una portata generale e vincola tutti i Comuni italiani. Le amministrazioni locali non possono estendere l'uso dei sistemi di videosorveglianza oltre le finalità autorizzate, salvo futuri interventi legislativi specifici. La decisione del Garante rappresenta un chiarimento cruciale per bilanciare esigenze di sicurezza pubblica e tutela della privacy, evitando forme di controllo generalizzato non previste dalla legge.