Cnf conferma sanzione per avvocato che contatta il giudice fuori udienza · Risoluto
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Il Cnf conferma il richiamo verbale per l'avvocato che ha scritto al giudice fuori udienza nella propria causa

Di Giacomo Cascio
Avvocato con toga scrive una email al giudice fuori udienza, illustrando il tema del richiamo disciplinare.

Un avvocato non può contattare direttamente il magistrato per discutere una causa in corso, nemmeno quando è personalmente parte del processo e assistito da un altro legale. I doveri di correttezza, probità, dignità e decoro non riguardano esclusivamente l'attività forense in senso stretto, ma si estendono a quei comportamenti extralavorativi che possono compromettere la reputazione del professionista o l'immagine dell'intera categoria. Questo principio è stato ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 81 del 20 marzo 2026, che ha confermato la sanzione del richiamo verbale inflitta a un legale per avere inviato una email al giudice nel corso di un procedimento civile in cui era parte in causa.

Il caso concreto e la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina

La vicenda ha origine da un avvocato stabilito in Italia, abilitato all'esercizio professionale in un altro Stato membro, che era personalmente coinvolto come parte ricorrente in una causa civile, assistito da un altro difensore. Nonostante la presenza del suo legale, il professionista aveva inviato direttamente al giudice una email contenente riferimenti giurisprudenziali e considerazioni a sostegno delle proprie ragioni. Dopo l'invito del magistrato a non reiterare simili comunicazioni, l'avvocato aveva spedito una seconda email di scuse, precisando che gli argomenti erano già stati esposti in giudizio. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, valutata la limitata gravità della condotta, le scuse tempestive e l'assenza di precedenti, aveva applicato la sanzione minima del richiamo verbale, ritenendo violate diverse norme del codice deontologico forense.

Il professionista aveva impugnato la decisione davanti al Cnf, sostenendo che l'articolo 53 del codice deontologico, che vieta all'avvocato di intrattenere con il magistrato interlocuzioni fuori udienza senza la presenza della controparte, non fosse applicabile al suo caso, poiché egli agiva come parte e non come difensore.

La posizione del Consiglio Nazionale Forense e i principi generali della deontologia

Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto tale interpretazione, sottolineando che la questione non può essere valutata soltanto in base al ruolo processuale concretamente svolto dal professionista. Rilevano anche le norme generali del codice deontologico, in particolare l'articolo 2, che estende l'applicabilità delle disposizioni deontologiche anche ai comportamenti tenuti nella vita privata quando compromettano la reputazione personale o l'immagine della professione, e l'articolo 9, che impone il rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza anche al di fuori dell'attività professionale. Il divieto di interlocuzione diretta con il magistrato previsto dall'articolo 53 è una specifica applicazione di questi doveri generali di correttezza e lealtà, che non vengono meno quando l'avvocato agisce personalmente come parte assistita da un collega.

Il Cnf ha precisato che non ogni comportamento privato dell'avvocato è automaticamente rilevante sul piano disciplinare, ma lo diventa quando è idoneo a compromettere la reputazione personale o l'immagine della categoria, come nel caso in esame.

La disparità di trattamento rispetto al cittadino comune è infondata

Il legale aveva inoltre sostenuto che la sanzione configurasse una disparità di trattamento rispetto a una parte priva della qualifica di avvocato, che non sarebbe soggetta a sanzioni disciplinari per un comportamento analogo. Il Consiglio ha però chiarito che una discriminazione sussiste solo quando situazioni analoghe vengono trattate in modo diverso. Nel caso concreto, la posizione dell'avvocato, anche quando è parte del processo, è differente da quella del comune cittadino proprio a causa della qualifica professionale e dei conseguenti doveri deontologici.

La tutela del contraddittorio e la volontarietà della condotta

Il divieto di cui all'articolo 53 non è una formalità, ma protegge la correttezza dei rapporti tra avvocatura e magistratura e, soprattutto, il principio del contraddittorio. Una parte non può creare canali comunicativi riservati con il giudice per sottoporre direttamente argomenti, documenti o precedenti relativi a una causa pendente, al di fuori delle modalità processuali previste e senza che la controparte possa partecipare. Nel caso esaminato, non è risultato sufficiente che la giurisprudenza inviata fosse già stata richiamata in giudizio o che il professionista non avesse intenzione di alterare il contraddittorio, poiché il problema risiedeva proprio nella modalità della comunicazione.

Quanto all'elemento soggettivo, il Cnf ha richiamato il principio della suitas della condotta: è sufficiente che l'atto sia stato compiuto volontariamente e consapevolmente, senza necessità di dimostrare che l'avvocato conoscesse l'illiceità deontologica o che avesse agito con uno specifico intento di violare le regole. Nel caso di specie, l'invio dell'email è stato volontario, e la convinzione di agire correttamente, la già avvenuta esposizione in giudizio e le scuse successive non eliminano la volontarietà della condotta. In sintesi, la buona fede non esclude l'illecito disciplinare.

La sentenza numero 81 del 2026 del Cnf conferma quindi il richiamo verbale e ribadisce un principio fondamentale: la qualifica professionale dell'avvocato non decade quando egli diventa parte della causa, e con essa permangono gli obblighi deontologici che tutelano il corretto esercizio e l'immagine della professione forense.

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio

CEO

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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