Chi presenta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato risponde in prima persona della veridicità delle dichiarazioni reddituali rese. L'avvocato che autentica la firma apposta sull'istanza non assume su di sé l'onere di svolgere verifiche di natura fiscale. È il confine tracciato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 160/2026, chiamata a delimitare le responsabilità disciplinari del professionista nelle procedure di accesso al beneficio.
Autocertificazione firmata dal cliente
Il nodo interpretativo riguarda la natura giuridica delle dichiarazioni contenute nella domanda. Si tratta di autocertificazioni sottoscritte dall'assistito, la cui firma viene autenticata dal difensore. Secondo i giudici di Palazzo Buonarroti, questa attività di autenticazione non trasforma automaticamente il legale in garante della veridicità di ogni dato riportato nel modulo. L'avvocato certifica che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza e che il soggetto è identificato, non che i numeri esposti corrispondano alla realtà dei fatti.
Verifiche fiscali fuori dalle competenze
La questione di fondo attiene ai poteri attribuiti dalla legge ai diversi soggetti coinvolti. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dispongono di strumenti autoritativi per effettuare controlli incrociati sulle posizioni reddituali. Il professionista, al contrario, non gode di analoghi poteri di indagine e non può essere chiamato a svolgere verifiche che esulano dalle sue funzioni. Il compito del difensore si esaurisce nella raccolta delle informazioni necessarie e nella richiesta al cliente di dichiarare i redditi effettivamente percepiti, senza indagini autonome sulla corrispondenza al vero di ogni dato.
Quando scatta la sanzione disciplinare
La sola mancata verifica dei redditi dichiarati non integra automaticamente un illecito deontologico. Perché possa essere irrogata una sanzione è necessario che sussistano tutti gli elementi richiesti per configurare la violazione disciplinare. Non è quindi sufficiente contestare al professionista di non aver svolto controlli che non rientrano nei suoi obblighi. La decisione, tuttavia, non legittima condotte negligenti né cancella le responsabilità connesse a violazioni diverse, restando fermo il dovere di acquisire le informazioni con diligenza.
Le ricadute pratiche per studi e richiedenti
Il principio ha conseguenze concrete per chi intende accedere al patrocinio a spese dello Stato e per i legali che assistono i richiedenti. Il cittadino deve fornire informazioni corrette sulla propria situazione reddituale, consapevole che le dichiarazioni rese ricadono sotto la sua esclusiva responsabilità. Il difensore, dal canto suo, deve raccogliere le informazioni necessarie e svolgere correttamente la propria attività, senza essere gravato da un obbligo generalizzato di indagine fiscale. La pronuncia contribuisce così a definire il confine tra la responsabilità del cliente per quanto dichiara e quella del legale per gli adempimenti che gli competono, un tema centrale per gli studi che si occupano di patrocinio a spese dello Stato e di gestione delle pratiche di ammissione.
La sentenza n. 160/2026 si inserisce in un filone interpretativo attento a distinguere tra obbligo di acquisizione e obbligo di verifica, evitando di addossare al professionista compiti che la legge assegna ad altre amministrazioni. Una lettura restrittiva che tutela la funzione difensiva e chiarisce i limiti entro cui il legale può essere chiamato a rispondere sul piano disciplinare.