Per i lavoratori autonomi che percepiscono l'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, arriva una importante precisazione sul rapporto tra formazione e mantenimento del beneficio. Un nuovo decreto interministeriale, firmato di recente dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell'Economia, definisce le modalità con cui i beneficiari saranno accompagnati verso percorsi di aggiornamento professionale, ma chiarisce al contempo che la partecipazione a tali percorsi non costituisce una condizione per ottenere o conservare l'indennità. La misura, introdotta dalla manovra 2024 e resa continuativa, è destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS che registrano una significativa riduzione del reddito.
La differenza tra erogazione 'condizionata' e 'accompagnata'
La formulazione originaria della norma prevedeva che l'erogazione dell'ISCRO fosse condizionata alla partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale. Tuttavia, l'articolo 17-bis del decreto Coesione (D.L. 60/2024) ha modificato questo punto, sostituendo il termine condizionata con accompagnata. La differenza non è solo lessicale. Secondo la normativa vigente, la formazione accompagna la fruizione dell'indennità, ma non rappresenta un requisito necessario per ottenere o mantenere il sostegno economico. Il nuovo decreto interministeriale, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene sulle modalità operative dei percorsi formativi e sul loro collegamento con il SIISL, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.
Come funziona l'iscrizione automatica al SIISL
Al momento dell'accoglimento della richiesta di indennità, l'INPS iscriverà d'ufficio il beneficiario alla piattaforma SIISL. Questa utilizza i dati presenti nelle banche dati pubbliche per precompilare il Curriculum Vitae e il Patto di attivazione digitale (PAD). Tra le informazioni utilizzate figurano dati anagrafici e lavorativi, il percorso scolastico e formativo, abilitazioni, titoli professionali e certificazioni delle competenze, oltre a eventuali informazioni rilevanti per l'inserimento lavorativo. Il cittadino potrà verificare e integrare i dati prima della sottoscrizione del Patto.
Dopo la firma del Patto, attraverso il SIISL il beneficiario potrà ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro e percorsi di aggiornamento professionale. Un aspetto cruciale è il seguente. Se, trascorsi 90 giorni dalla firma del Patto, non risulterà avviato alcun percorso di aggiornamento certificato, il nominativo del beneficiario potrà essere trasmesso ai Centri per l'impiego competenti per attività di monitoraggio, orientamento e convocazione. Tuttavia, questo meccanismo non equivale automaticamente alla decadenza dall'ISCRO. Un provvedimento attuativo non potrebbe, infatti, trasformare nuovamente la formazione in una condizione per l'erogazione dell'indennità, dal momento che la legge primaria ha espressamente sostituito il requisito dell'erogazione 'condizionata' con quello dell'erogazione 'accompagnata'.
Requisiti e contenuti dei percorsi formativi
I percorsi di aggiornamento dovranno essere finalizzati al mantenimento e all'aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze già possedute, anche per adeguarle ai cambiamenti della domanda nel settore professionale di riferimento. Potranno inoltre puntare all'acquisizione di competenze ulteriori rispetto a quelle inizialmente possedute. La formazione dovrà essere svolta da enti titolati o accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e dovrà fare riferimento a standard professionali e di qualificazione ben precisi. Al termine del percorso deve essere rilasciato almeno un documento di trasparenza coerente con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Le attestazioni sono previste in formato digitale aperto, con firma digitale, e possono essere conservate sulla piattaforma SIISL in vista del futuro fascicolo elettronico del lavoratore.
Le cause di decadenza restano quelle previste dalla legge
È fondamentale non sovrapporre la partecipazione alla formazione alle cause di decadenza previste dalla disciplina dell'ISCRO. Secondo quanto richiamato direttamente dall'INPS, il beneficiario decade dal diritto quando, durante il periodo di fruizione, diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto, si iscrive ad altre forme previdenziali obbligatorie, diventa titolare dell'Assegno di inclusione oppure cessa la partita IVA. In definitiva, il nuovo sistema SIISL introduce procedure di accompagnamento, orientamento e monitoraggio della formazione, ma non può modificare autonomamente le condizioni di decadenza stabilite dalla legge. Per approfondire le novità normative e le implicazioni pratiche, è possibile consultare la notizia completa.