Un minore diversamente abile di Sciacca dovrà avere assegnate un numero maggiore di ore di assistenza specialistica rispetto alle dieci ricevute. Lo ha stabilito il Tar decidendo con ordinanza sul ricorso presentato dall’avvocato Maria Chiara Garacci (nella foto) alla quale si è rivolta la famiglia del ragazzo.
Il ricorso è stato presentato contro il ministero dell’Istruzione e la scuola di Sciacca frequentata dal minore. L’avvocato Garacci ha chiesto l’annullamento del piano educativo individualizzato nella parte in cui al minore con disabilità gravissima venivano assegnate solo 10 ore settimanali di assistenza specialistica.
Nel ricorso si evidenzia che tale riduzione è intrinsecamente contraddittoria rispetto al contenuto dello stesso Pei e alla documentazione clinica e scolastica: da un lato, infatti, il minore viene descritto come bisognoso di supporto costante; dall’altro, gli viene riconosciuta un’assistenza solo parziale.
“La tesi difensiva – evidenzia l’avvocato Garacci - sostiene che la compressione del monte ore non derivi da una valutazione individualizzata delle reali esigenze educative e assistenziali dell’alunno, ma sia il risultato di accordi di fatto tra istituzioni scolastiche ed enti locali orientati al contenimento della spesa pubblica, con conseguente sacrificio del diritto all’inclusione scolastica”.
“Il Tar, in sede cautelare, ha accolto l’istanza rilevando che i motivi di ricorso apparivano assistiti da fumus boni iuris, proprio in ragione della documentazione clinica e scolastica attestante l’estrema gravità della condizione del minore – aggiunge l’avvocato Garacci - e del rischio che la presenza dell’Asacom per sole dieci ore settimanali compromettesse il suo diritto all’istruzione. Per questa ragione, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di adeguare il Pei al fabbisogno certificato entro dieci giorni”.
“In sintesi, il provvedimento cautelare – dettaglia l’avvocato Garacci - valorizza un principio centrale: le ore di assistenza specialistica non possono essere ridotte per mere ragioni finanziarie o organizzative, quando tale riduzione non sia coerente con il bisogno effettivo dell’alunno. Sul piano giurisprudenziale, è consolidato che, una volta individuate nel Pei le misure necessarie, esse integrano un nucleo indefettibile di tutela non comprimibile in sede esecutiva per limiti di bilancio”.