La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5889 depositata il 15 marzo 2026, ha stabilito un principio destinato a incidere in modo significativo sulla gestione dei debiti fiscali e contributivi garantiti da più soggetti. Le Sezioni Unite hanno indeed affrontato il caso di due fideiussori, Marco e Luca, chiamati a rispondere di un finanziamento bancario concesso a una società e assistito dalla garanzia di un fondo pubblico per le piccole e medie imprese. Quando la società non ha onorato il debito, la banca ha escusso la garanzia pubblica e il gestore del fondo, dopo aver pagato l'importo garantito, si è surrogato nel credito, affidandone il recupero all'agente della riscossione. A quel punto, le cartelle di pagamento sono state notificate a entrambi i fideiussori, i quali le hanno impugnate in giudizio.
La rottamazione-quater di uno solo dei coobbligati solidali
Durante la pendenza della causa, Marco ha scelto di aderire alla rottamazione-quater, presentando la domanda di definizione agevolata e versando la prima rata. Luca, invece, non ha aderito alla procedura. La domanda che si è posta è se la definizione agevolata ottenuta da Marco potesse produrre effetti anche nei confronti di Luca, suo coobbligato solidale. La Suprema Corte ha risposto affermativamente, chiarendo che quando uno dei coobbligati aderisce alla rottamazione-quater e la definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata, gli effetti della procedura si estendono anche al coobbligato che non ha formalmente aderito. Nel caso concreto, l'adesione di Marco e il pagamento della prima rata hanno determinato l'estinzione del giudizio anche nei confronti di Luca.
Il credito di natura non tributaria può essere rottamato
Un primo passaggio fondamentale della pronuncia riguarda la natura del credito. Il debito non nasceva direttamente da un'obbligazione tributaria, ma da un finanziamento bancario. Sul punto, la Corte ha chiarito che la rottamazione-quater può riguardare anche crediti di natura non tributaria, purché si tratti di carichi rientranti nell'ambito temporale e oggettivo previsto dalla disciplina della definizione agevolata e affidati all'agente della riscossione. Nel caso esaminato, il credito aveva assunto una connotazione pubblicistica a seguito dell'escussione della garanzia del fondo pubblico. Il gestore del fondo, dopo avere corrisposto alla banca l'importo garantito, si era surrogato nel credito, procedendo al recupero coattivo attraverso l'agente della riscossione. Il credito poteva quindi essere ricompreso nella definizione agevolata.
La presentazione della domanda non basta, serve il perfezionamento
Un secondo passaggio fondamentale riguarda il momento in cui la definizione agevolata può considerarsi perfezionata. La semplice presentazione della domanda non è sufficiente. Gli effetti della procedura sono collegati al perfezionamento della definizione, che nel caso esaminato si è verificato con il pagamento della prima o unica rata prevista. Da quel momento si producono gli effetti propri della definizione agevolata, compresi quelli sul giudizio pendente. Questa precisazione è cruciale perché chiarisce che non è l'adesione formale a produrre l'effetto estintivo, ma il perfezionamento della procedura mediante il pagamento.
La solidarietà e l'estensione degli effetti al coobbligato non aderente
La questione più interessante riguarda Luca, il fideiussore che non ha aderito alla rottamazione. La Cassazione parte dalla natura solidale dell'obbligazione. I due fideiussori sono chiamati a rispondere dello stesso debito e il creditore può rivolgersi a ciascuno di essi per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, fermo restando che il debito è unico. Secondo le Sezioni Unite, quando uno dei coobbligati aderisce alla rottamazione-quater e la definizione si perfeziona, gli effetti della procedura possono estendersi anche al coobbligato che non abbia formalmente aderito. La solidarietà comporta, infatti, che più soggetti siano obbligati nei confronti del creditore per il medesimo debito. La definizione del rapporto, pertanto, può produrre conseguenze anche sulla posizione processuale degli altri coobbligati. La Corte valorizza, inoltre, la finalità della disciplina della rottamazione-quater, diretta a favorire la definizione dei rapporti pendenti e il recupero dei crediti attraverso un sistema agevolato.
Rateizzazione ordinaria e rottamazione non sono la stessa cosa
La decisione non significa, tuttavia, che qualsiasi rateizzazione ottenuta da uno dei coobbligati produca automaticamente effetti anche sugli altri. Questo è un punto particolarmente importante nella pratica. La rottamazione-quater è una specifica forma di definizione agevolata, disciplinata da norme proprie. Non può quindi essere automaticamente equiparata alla semplice rateizzazione ordinaria del debito concessa dall'agente della riscossione. Prima di stabilire se una dilazione ottenuta da uno dei coobbligati possa proteggere anche gli altri, occorre quindi verificare quale sia la procedura utilizzata, quali carichi siano compresi e quali effetti la relativa disciplina attribuisca all'adesione di uno solo dei debitori. La sentenza lascia quindi un'indicazione importante. Nell'ambito della rottamazione-quater, l'adesione di un coobbligato solidale può produrre effetti estintivi anche nei confronti del coobbligato che non ha aderito personalmente alla definizione. Nel caso esaminato, il perfezionamento della rottamazione mediante il pagamento della prima rata ha comportato l'estinzione del giudizio anche nei confronti dell'altro fideiussore. La decisione dimostra, quindi, che nelle obbligazioni solidali non è sufficiente guardare alla posizione del singolo debitore. Occorre verificare il rapporto tra i coobbligati, l'identità del debito e gli effetti specifici della procedura di definizione agevolata prescelta.