La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 4, con la sentenza n. 2977/2026 depositata il 31 marzo 2026, ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria può utilizzare i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari per effettuare analisi di rischio sui conti correnti anche con riferimento a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della legge n. 160/2019. La disposizione, introdotta per disciplinare le nuove procedure di selezione informatizzata dei contribuenti considerati a rischio fiscale, è stata qualificata come norma procedurale e non sostanziale, con la conseguenza che non opera alcuna forma di retroattività vietata.
Il caso esaminato riguarda un socio accomandatario con versamenti per 86.763 euro e un reddito dichiarato di 647 euro
La vicenda trae origine dall'analisi dei conti correnti di un socio accomandatario, sui quali erano stati rilevati versamenti complessivi per 86.763 euro, a fronte di un reddito dichiarato di appena 647 euro. L'incrocio tra i dati finanziari e la dichiarazione dei redditi ha fatto emergere una sproporzione significativa, che ha indotto l'Amministrazione finanziaria ad attivare il controllo. Il contribuente ha contestato l'utilizzo dei dati dell'Archivio dei rapporti finanziari per il periodo d'imposta 2018, precedente all'entrata in vigore della legge n. 160/2019, avvenuta il 1° gennaio 2020.
La Corte ha respinto questa eccezione, distinguendo tra norme sostanziali e norme procedurali. Secondo i giudici, la disposizione richiamata non interviene sul rapporto tributario né modifica i criteri di determinazione dell'imposta, ma disciplina esclusivamente le modalità attraverso le quali l'Amministrazione finanziaria può individuare le posizioni da sottoporre a controllo. Per questa ragione, non si configura un'applicazione retroattiva della norma in senso sostanziale, e la stessa può essere utilizzata anche per periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore. La sentenza riconosce inoltre la possibilità di ricorrere a strumenti tecnologici avanzati e a tecniche di pseudonimizzazione dei dati personali, nel rispetto delle garanzie previste per la tutela dei contribuenti.
La mera indicazione della provenienza dei versamenti non basta senza riscontro documentale
Sul piano sostanziale, la controversia si concentra sulla significativa differenza tra i movimenti rilevati sui conti correnti e il reddito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente ha tentato di giustificare i versamenti in contanti riconducendoli all'attività commerciale svolta dalla società della quale era socio accomandatario, ma non ha prodotto gli estratti conto relativi a uno dei rapporti finanziari oggetto dell'analisi. In particolare, per i versamenti in contanti non è stata fornita una spiegazione documentata. La Corte ha ritenuto tali giustificazioni non sufficienti, sottolineando che, in presenza di un autonomo conto corrente intestato alla società, non appare plausibile che gli incassi dell'attività commerciale vengano effettuati sistematicamente sul conto personale del socio senza una specifica dimostrazione della loro provenienza e destinazione.
La pronuncia evidenzia quindi un aspetto centrale nelle verifiche basate sui dati finanziari. La mera indicazione della provenienza dei versamenti non è sufficiente quando manca un adeguato riscontro documentale. Nel caso esaminato, la mancata produzione degli estratti conto e l'assenza di documentazione idonea a collegare i versamenti all'attività della società hanno impedito, secondo la Corte, di superare le anomalie evidenziate dall'Amministrazione finanziaria. La sproporzione tra i flussi finanziari individuati e il reddito dichiarato ha quindi assunto particolare rilievo nell'ambito dell'accertamento.
La Cassazione conferma la legittimità della cartella di pagamento senza comunicazione di irregolarità
Si rammenta inoltre che la Corte di Cassazione ha ribadito un principio oramai consolidato in giurisprudenza, secondo cui la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, è legittima anche senza il previo invio della comunicazione di irregolarità ogniqualvolta la pretesa erariale derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate (Cass., n. 17447/2024). In altre parole, se il contribuente ha regolarmente dichiarato il proprio ammontare imponibile e poi ha omesso di versare l'imposta dichiarata, non vi è alcuna necessità di far precedere la cartella di pagamento dalla comunicazione di irregolarità, salvo il caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
In definitiva, quando emerge una contestazione relativa ai movimenti bancari, il contribuente dovrebbe innanzitutto ricostruire con precisione la provenienza delle somme oggetto di verifica. È opportuno individuare la data del movimento, l'importo, la causale o la natura dell'operazione, il soggetto dal quale proviene la somma quando rilevante, la documentazione che ne dimostra l'origine e l'eventuale collegamento con altre operazioni finanziarie. Una ricostruzione cronologica dei movimenti può essere particolarmente utile per distinguere le operazioni aventi natura reddituale da quelle che, invece, hanno una diversa origine. La sentenza n. 2977/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Catania conferma dunque l'orientamento secondo cui l'incrocio tra dati finanziari e dichiarazioni fiscali rappresenta uno strumento legittimo di selezione dei contribuenti, anche per annualità pregresse, e che le giustificazioni generiche non sono sufficienti a superare le anomalie riscontrate. Per approfondire le implicazioni pratiche di questa pronuncia, si rinvia a un'analisi dedicata disponibile su Brocardi.it, che offre ulteriori spunti di riflessione.