La responsabilità del veterinario non si esaurisce nella corretta esecuzione delle cure. Essa comprende anche la gestione del dolore e delle sofferenze dell'animale. È quanto ha stabilito la Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 2634/2026, che ha riconosciuto un risarcimento ai familiari del proprietario di un cane per la sofferenza patita assistendo a patimenti che si sarebbero potuti evitare. La decisione affronta il delicato rapporto tra la responsabilità professionale del veterinario e il legame affettivo che unisce una persona al proprio animale domestico. Secondo i giudici, non rileva soltanto chi sia il proprietario formale. Può avere diritto al risarcimento anche chi condivide con l'animale la vita familiare e instaura un rapporto continuativo di affezione e cura.
La vicenda di un cocker spaniel di tredici anni e gli errori del veterinario
Il caso esaminato dalla magistratura toscana riguardava un cocker spaniel di tredici anni, portato dal veterinario a causa di una copiosa emorragia dalla bocca. Nel corso delle cure furono effettuate estrazioni dentarie, ulteriori interventi e una trasfusione, fino al trasferimento presso una clinica veterinaria universitaria. Nonostante gli sforzi, l'emorragia si ripresentò e l'animale morì. I due componenti della coppia che si occupava del cane decisero di citare in giudizio il veterinario. In primo grado, il Tribunale respinse le domande, basandosi anche su una consulenza tecnica che non aveva ritenuto dimostrato un nesso causale tra la condotta del professionista e il decesso. La Corte d'Appello, tuttavia, dispose un approfondimento della consulenza, dal quale emersero diversi profili di inadempimento professionale.
Tra gli elementi individuati dai consulenti vi furono l'omissione di accertamenti diagnostici pre-operatori, modalità non adeguate nell'esecuzione delle estrazioni dentarie e carenze nella gestione dell'emorragia. In particolare, fu accertato che alcune tecniche estrattive provocarono una lesione dell'arteria alveolare inferiore. Di particolare rilievo fu la completa omissione di un'adeguata terapia analgesica. Secondo quanto accertato in appello, il cane fu esposto a dolori severi e prolungati per un periodo superiore alle 36 ore.
La gestione del dolore entra tra gli obblighi professionali del veterinario
Alla luce di questi elementi, la Corte focalizzò l'attenzione non tanto sulla morte dell'animale, che non era stata causalmente attribuita alla condotta del veterinario, quanto sull'inadempimento delle regole professionali e sulle sofferenze che il professionista avrebbe potuto e dovuto evitare o, almeno, adeguatamente gestire. In questo senso, la gestione del dolore entra a pieno titolo tra gli obblighi della prestazione veterinaria. Non basta perseguire l'obiettivo terapeutico. Occorre anche evitare, per quanto possibile, sofferenze inutili e non giustificate dalle cure. Secondo la Corte, le modalità operative adottate si ponevano in grave contrasto con le buone pratiche professionali e con le linee guida di riferimento. L'omessa analgesia, insieme alle altre carenze accertate, fu considerata un grave e inescusabile inadempimento dei doveri professionali e deontologici del veterinario.
Un ulteriore profilo riguarda il consenso informato anche in merito alle sofferenze dell'animale. Secondo la Corte, i proprietari non erano stati adeguatamente informati sulla natura degli interventi, sulle possibili complicanze e sulle alternative disponibili. L'obbligo informativo non può limitarsi alla semplice spiegazione della procedura. Deve comprendere anche le sofferenze ragionevolmente prevedibili, la loro possibile durata e le opzioni concretamente disponibili per prevenirle o limitarle. Il consenso informato assume quindi una dimensione più ampia. Chi affida il proprio animale alle cure del professionista deve poter compiere una scelta realmente consapevole anche rispetto alla gestione del dolore e alle possibili conseguenze del trattamento.
La moglie del proprietario formale ha diritto al risarcimento
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la posizione della moglie del proprietario formale del cocker. Il veterinario aveva contestato la sua legittimazione a chiedere il risarcimento, sostenendo che soltanto il proprietario risultante formalmente intestatario del cane potesse agire. La Corte respinse questa eccezione. Considerare il cane una semplice res, cioè una cosa riconducibile esclusivamente al proprietario formale, viene ritenuto un approccio ormai superato. Negli ultimi decenni, secondo i giudici fiorentini, è profondamente cambiata la considerazione del rapporto tra persona e animale d'affezione. Tale rapporto coinvolge la dimensione affettiva e relazionale dell'individuo e può costituire una vera e propria formazione sociale nella quale si realizza la personalità, nell'ambito della tutela riconosciuta dall'articolo 2 della Costituzione. Di conseguenza, la legittimazione alla domanda di risarcimento può spettare anche a chi, pur non risultando proprietario all'anagrafe canina, condivida stabilmente la vita familiare con l'animale, lo accudisca e abbia instaurato con esso un effettivo rapporto affettivo.
Ma il punto forse più interessante della decisione riguarda la natura del danno riconosciuto. Non è risarcita la morte in sé, ma la sofferenza evitabile. I due appellanti non hanno ottenuto un risarcimento perché il veterinario fosse stato ritenuto responsabile della morte del loro cane. Come accennato, la consulenza aveva escluso un nesso causale tra la condotta professionale e il decesso. Il danno riconosciuto riguarda invece la sofferenza provocata dall'aver assistito a patimenti dell'animale che avrebbero potuto essere evitati o, almeno, adeguatamente contenuti.
Risarcimento di 2.500 euro per ciascun appellante e risoluzione del contratto
La Corte escluse un danno biologico di natura psichica permanente, non essendo stata dimostrata una patologia causalmente collegata alla vicenda. Ciò, tuttavia, non significa che la sofferenza dei proprietari sia irrilevante. Le testimonianze avevano descritto pianto, perdita di serenità, isolamento, abbandono di precedenti attività e difficoltà nei rapporti sociali. Circostanze ritenute idonee a dimostrare concretamente l'intensità del patimento. Per questo, con la sentenza n. 2634/2026, la Corte territoriale ha riconosciuto un danno non patrimoniale, morale ed esistenziale, liquidato equitativamente in 2.500 euro per ciascun appellante. A tale somma si sono aggiunte le conseguenze patrimoniali dell'inadempimento. La Corte ha stabilito la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con la restituzione dei compensi corrisposti al veterinario e il rimborso delle spese sostenute presso la seconda struttura per fronteggiare l'emergenza emorragica, oltre ai costi riconosciuti per la perizia stragiudiziale di parte.
In definitiva, questa pronuncia costituisce un significativo precedente giurisprudenziale in tema di responsabilità professionale veterinaria. Anche quando non sia dimostrabile che l'errore abbia causato la morte dell'animale, può sussistere una responsabilità risarcitoria per le sofferenze evitabili provocate o non adeguatamente gestite. E, in presenza di un concreto rapporto affettivo e familiare, la tutela può riguardare non soltanto il proprietario formale, ma anche gli altri componenti della famiglia che abbiano effettivamente condiviso la vita con l'animale. La sentenza si inserisce in un orientamento che valorizza sempre di più il legame emotivo con gli animali d'affezione, riconoscendo dignità giuridica alla sofferenza di chi li considera parte integrante della propria famiglia.