Il Senato ha convertito in legge il decreto P.A. n. 144 del 7 agosto 2026 con 95 voti favorevoli e 53 contrari. La nuova disciplina cambia le regole sulle ferie non godute nel pubblico impiego, superando il divieto assoluto di monetizzazione introdotto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012. Il provvedimento è diventato operativo il 1° ottobre 2026 e introduce un meccanismo più articolato rispetto al passato, dove il pagamento dell'indennità sostitutiva diventa possibile solo in presenza di condizioni specifiche e verificabili.
Il pagamento scatta solo alla fine del rapporto di lavoro
La prima condizione riguarda il momento in cui l'indennità può essere riconosciuta. La monetizzazione è ammessa esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, quindi per i dipendenti che vanno in pensione, per chi presenta le dimissioni o per i lavoratori con contratto a termine giunto a scadenza. Avere giorni di ferie residui non è sufficiente per ottenere automaticamente il compenso. È necessario dimostrare che quelle ferie non sono state fruite per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, come esigenze organizzative dell'ufficio o carenze di personale che hanno reso impossibile l'assenza. Durante il rapporto di servizio resta fermo il principio secondo cui le ferie vanno godute e non possono essere liberamente convertite in denaro.
L'amministrazione deve invitare formalmente il dipendente a fruire delle ferie
Una delle novità più rilevanti riguarda gli obblighi del datore di lavoro pubblico. Il decreto stabilisce che l'amministrazione deve organizzare il lavoro in modo da garantire a ciascun dipendente la possibilità concreta di godere delle proprie ferie. Non solo. L'ente è tenuto a invitare formalmente il personale a utilizzare i giorni maturati e deve farlo in tempo utile, spiegando in modo chiaro che le ferie non godute potranno andare perse alla fine del periodo di riferimento o al termine dell'eventuale periodo di riporto autorizzato, senza alcuna sostituzione economica. Una semplice circolare generica che invita a smaltire le ferie non è sufficiente. Un richiamo di questo tipo, da solo, non dimostra che il lavoratore abbia avuto una reale possibilità di assentarsi. Serve un avviso concreto e mirato, capace di provare che il dipendente è stato messo nelle condizioni effettive di riposare.
Chi rinuncia consapevolmente alle ferie perde l'indennità
Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla situazione in cui il dipendente, pur essendo stato messo nelle condizioni di prendere le ferie e pur essendo stato informato delle conseguenze, decida comunque in modo consapevole di non fruirne. In questo caso l'indennità sostitutiva non spetta. Il punto chiave riguarda l'onere della prova, che ricade sull'amministrazione e non sul lavoratore. Per negare il pagamento, l'ente non può limitarsi a sostenere che il dipendente avrebbe potuto presentare una domanda di ferie. Deve provare di averlo davvero messo in condizione di riposare e di averlo avvertito in modo chiaro che, in caso contrario, quei giorni sarebbero andati persi. Si tratta di un principio che rafforza la tutela del lavoratore e impone all'amministrazione un comportamento attivo e documentato.
Le nuove regole valgono solo per le ferie maturate dopo l'entrata in vigore
Un ultimo aspetto riguarda l'efficacia temporale della norma. Le nuove regole si applicano alle ferie maturate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Non è previsto quindi un pagamento automatico di tutte le ferie accumulate negli anni passati. Per i giorni maturati in precedenza sarà necessario valutare caso per caso le circostanze concrete, le norme applicabili in quel periodo e i principi affermati dalla giurisprudenza. Chi ha ferie arretrate e sta per lasciare il servizio farà bene a verificare la propria posizione con l'ufficio del personale o con un sindacato, per capire se e in che misura possa far valere i propri diritti. La nuova disciplina, in ogni caso, segna un passaggio importante verso una gestione più trasparente e responsabile delle ferie nel pubblico impiego, come già accaduto in altri settori regolati da norme simili, ad esempio nel decreto Nordio sul compenso minimo per l'avvocato monocommittente o nelle lettere dell'Agenzia delle Entrate per le difformità catastali.