Un centro di diagnostica per immagini ha ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento per i danni subiti alle proprie apparecchiature a causa di gravi e ripetute oscillazioni della tensione elettrica. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11496 depositata il 28 aprile 2026, ha respinto il ricorso del gestore della rete, confermando la condanna al pagamento di 79.884 euro, oltre a interessi e spese. La vicenda trae origine dalla richiesta del centro di aumentare la potenza elettrica per alimentare nuovi macchinari, tra cui una risonanza magnetica e una TAC. Secondo la ricostruzione dell'utente, da quel momento la tensione aveva iniziato a oscillare in modo anomalo, provocando guasti ai componenti elettronici. Nemmeno l'installazione di uno stabilizzatore esterno aveva risolto il problema.
Il distributore accusava l'utente di aver accettato una potenza insufficiente
La società di distribuzione, E Distribuzione S.p.A., si era difesa sostenendo che il centro avesse scelto di accontentarsi di 30 kW, una potenza ritenuta insufficiente per le nuove apparecchiature, pur di avviare immediatamente il collaudo. A suo avviso, le oscillazioni erano provocate dallo stesso centro, che utilizzava carichi eccessivi senza adeguate protezioni interne. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza n. 1024/2019, non ha condiviso questa tesi e ha qualificato la distribuzione di energia elettrica come attività pericolosa ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile, condannando la società al risarcimento. La decisione è stata poi confermata dalla Corte d'Appello di Messina con la sentenza n. 728/2022.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la separazione societaria tra vendita e distribuzione, avvenuta nel 2008, non esonerasse il distributore dalla responsabilità per la gestione tecnica della rete. Hanno inoltre escluso qualsiasi colpa del centro per la potenza ridotta. La Cassazione ha ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata, la produzione e la distribuzione di energia elettrica rientrano tra le attività pericolose disciplinate dall'articolo 2050 del codice civile. Su chi le esercita grava una presunzione di responsabilità, superabile solo con la prova del caso fortuito o dell'adozione di tutte le cautele idonee a prevenire il danno. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano accertato che la società non aveva fornito tale prova.
La consulenza tecnica ha accertato sbalzi di tensione oltre i limiti normativi
La Corte ha ricordato che il distributore è il gestore tecnico ed esclusivo della rete e risponde delle sue anomalie. La consulenza tecnica aveva rilevato sbalzi di tensione presenti senza interruzione per tutto il periodo di monitoraggio, oltre i limiti stabiliti dalla norma CEI EN 50160. Tali anomalie dipendevano, secondo il consulente, da un trasformatore e da una linea di alimentazione non adeguatamente dimensionati. Per i giudici d'appello, i danni a schede processore, inverter e stabilizzatore non potevano che essere ricondotti a una tensione anomala proveniente dall'esterno.
Il distributore sosteneva inoltre che il centro avrebbe dovuto proteggere i propri impianti con scaricatori e gruppi di continuità e non accettare una potenza ridotta. La Cassazione ha precisato che l'utente non è tenuto a coprire anomalie che eccedono le normali fluttuazioni di tensione. La valutazione di un eventuale concorso di colpa ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile spetta al giudice di merito, che nel caso di specie aveva motivato in modo coerente. I giudici avevano accertato che i guasti dipendevano dalle anomalie della rete di distribuzione e non da un carico eccessivo sull'impianto del centro. Irrilevante, quindi, che la struttura avesse voluto collaudare subito le macchine. Per approfondire temi legali e giurisprudenziali, è possibile consultare le notizie giuridiche e le ordinanze della Cassazione.