Per anni, migliaia di persone che avevano ceduto un immobile – per separazione, donazione ai figli o accordi familiari – si sono viste negare l'assegno sociale dall'Inps. L'ente interpretava questi atti come un tentativo di creare artificialmente uno stato di povertà. Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Roma ha però ribaltato questo orientamento, stabilendo che l'Inps deve valutare solo la condizione economica attuale del richiedente.
Il passato non conta più: solo i redditi presenti determinano il diritto all'assegno
La sentenza n. 2088 del 2 aprile 2026, Sezione Lavoro, richiama l'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335. Questo articolo prevede che il requisito economico per l'assegno sociale sia basato esclusivamente sui redditi effettivamente percepiti al momento della domanda. La Corte ha chiarito che ciò che una persona possedeva anni prima non ha alcun peso, se quel patrimonio è uscito legittimamente dalla sua disponibilità. Non si possono più conteggiare beni ceduti in passato, né redditi potenziali come canoni di locazione non riscossi. Solo il denaro realmente posseduto conta.
L'onere della prova della frode spetta all'Inps
La sentenza non apre la porta a ogni abuso. Se l'Inps dimostra che la donazione è stata fatta per simulare una povertà inesistente e ottenere indebitamente il sussidio, il diniego rimane legittimo. Tuttavia, l'onere della prova grava sull'ente, secondo l'articolo 2697 del codice civile. Non bastano sospetti o coincidenze temporali: servono elementi concreti che provino l'intento fraudolento. In mancanza di prove solide, il beneficio va riconosciuto. I giudici richiamano anche l'articolo 38 della Costituzione, che garantisce il diritto all'assistenza sociale senza richiedere che lo stato di bisogno sia incolpevole. Anche chi si è impoverito per scelte personali, come separazioni onerose, non perde il diritto al sostegno pubblico.
Cosa cambia per chi ha già subito un rifiuto
Il caso più frequente riguarda persone separate o divorziate che hanno rinunciato alla casa coniugale. Prima di questa sentenza, chi si presentava all'Inps riceveva spesso un rifiuto, motivato dal fatto di aver causato la propria indigenza. Ora il ragionamento si capovolge: se oggi il richiedente non ha redditi o ha redditi inferiori alla soglia di legge, l'assegno va erogato, con effetto retroattivo dal mese successivo alla domanda. Chi ha subito un rigetto ingiustificato può richiedere il riesame, dimostrando l'attuale assenza di redditi e producendo la documentazione del trasferimento dell'immobile – atto notarile o sentenza di separazione – insieme all'attestazione che non esistono altre entrate nascoste, come affitti. Con questi documenti, l'Inps non ha più margini per negare il sussidio basandosi su scelte patrimoniali passate.