La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti della confisca nei reati tributari e lo fa con due pronunce che chiariscono un punto decisivo per imprese e professionisti. Le sentenze n. 6287 del 2026 e n. 21685 del 2023 affrontano due questioni distinte ma collegate. Da un lato, stabiliscono se e come lo Stato possa aggredire il patrimonio di uno o più concorrenti nel reato per recuperare il profitto di un'evasione fiscale. Dall'altro, chiariscono se il denaro guadagnato onestamente in un momento successivo possa sfuggire al sequestro. La risposta della Suprema Corte è netta e merita di essere compresa fino in fondo, perché incide sulla gestione della liquidità aziendale e sulla responsabilità personale di chi opera all'interno di società coinvolte in frodi fiscali.
Confisca diretta e per equivalente, le differenze
Per comprendere il ragionamento dei giudici è necessario partire dalla distinzione tra i due strumenti previsti dall'ordinamento. La confisca diretta colpisce il profitto del reato, ovvero il vantaggio economico che ne deriva. Nei reati tributari questo vantaggio può consistere nel risparmio di spesa ottenuto attraverso il mancato pagamento delle imposte dovute. La confisca per equivalente, invece, consente di aggredire beni diversi dal profitto originario, purché di valore corrispondente. Si applica quando il profitto non è più individuabile o non è direttamente confiscabile. La differenza non è solo terminologica, perché la natura fungibile del denaro rende il confine tra i due istituti particolarmente mobile.
Il caso delle fatture per operazioni inesistenti
La sentenza n. 6287 del 2026 riguarda un indagato imputato per partecipazione a un'associazione per delinquere e per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Secondo l'accusa, era coinvolto in un meccanismo finalizzato alla creazione di crediti IVA fittizi, dai quali le società coinvolte traevano un indebito risparmio d'imposta. La difesa ha impugnato il sequestro richiamando il principio delle Sezioni Unite nella sentenza n. 13783 del 2024 e contestando l'applicazione del criterio solidaristico tra concorrenti. Secondo questa impostazione, non sarebbe possibile sottoporre a confisca i beni del singolo concorrente per un valore corrispondente all'intero profitto, ma sarebbe necessario individuare la quota effettivamente conseguita da ciascuno. Il sequestro, quindi, non potrebbe eccedere l'arricchimento personale dell'indagato.
La natura sanzionatoria della confisca per equivalente
La Corte non accoglie questa lettura. La qualificazione della confisca per equivalente come misura di natura afflittiva e sanzionatoria costituisce uno degli elementi determinanti del ragionamento. In materia di reati tributari commessi nell'interesse o per conto di una persona giuridica, quando non è possibile procedere alla confisca diretta del profitto, è ammesso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di uno o più concorrenti. Il limite è duplice. Da un lato, l'ablazione deve rimanere entro il valore complessivo del profitto effettivamente conseguito. Dall'altro, deve essere esclusa qualsiasi duplicazione. La natura del profitto, direttamente riferibile alla persona giuridica e non necessariamente acquisito dai singoli concorrenti, impedisce di applicare automaticamente il criterio del riparto paritario elaborato dalle Sezioni Unite per i reati comuni. Ne consegue che, nei reati tributari commessi nell'interesse dell'ente, la confisca per equivalente verso la persona fisica può assolvere anche a una funzione sanzionatoria e di garanzia patrimoniale, volta a impedire che la mancata apprensione del profitto presso l'ente renda ineffettiva la risposta ablativa. Restano comunque fermi il principio di personalità della responsabilità penale e i limiti quantitativi imposti dall'articolo 12 bis del decreto legislativo n. 74 del 2000.
Il periculum in mora va motivato concretamente
Un secondo passaggio riguarda il sequestro preventivo. La sottoposizione a vincolo di beni immobili o mobili registrati richiede una motivazione specifica sulla sussistenza del periculum in mora, ossia del concreto rischio che i beni possano essere dispersi, sottratti o occultati. Tale pericolo non può essere desunto automaticamente dalle sole modalità di movimentazione delle somme di denaro, ma deve essere valutato in relazione alla concreta situazione patrimoniale del soggetto interessato. È un principio che offre ai difensori un argine argomentativo, perché impone ai giudici di guardare al patrimonio reale e non a presunzioni standardizzate.
Il denaro è fungibile, conta la disponibilità
La sentenza n. 21685 del 2023 affronta invece il caso di una società di trasporti e di un'omissione fiscale che avrebbe prodotto un vantaggio economico quantificato in 166.240 euro. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo di una somma corrispondente, individuandola nelle disponibilità presenti sui conti correnti della società. L'azienda si è opposta sostenendo che il denaro sottoposto a vincolo non coincidesse materialmente con quello che avrebbe dovuto essere versato all'Erario. Le somme presenti sul conto, secondo la difesa, derivavano dall'attività economica lecita svolta successivamente e non direttamente dall'illecito tributario. La contestazione non era soltanto teorica. Per un'impresa, il blocco della liquidità può incidere sulla capacità di pagare fornitori, dipendenti e altri costi di gestione. Da qui il tentativo di ottenere una diversa qualificazione giuridica del sequestro. Il punto centrale della controversia riguarda la natura fungibile del denaro. Se il denaro presente sul conto viene qualificato come profitto direttamente confiscabile, la difesa non può ottenere l'esclusione delle somme dal vincolo limitandosi a dimostrare che derivano da ricavi commerciali leciti. Una somma di 10.000 euro può essere composta da banconote differenti oppure essere rappresentata da una disponibilità bancaria, senza che cambi il suo valore economico. Quando il profitto del reato consiste in un risparmio di spesa, la questione diventa particolarmente complessa. L'imposta non versata rimane nella disponibilità del contribuente, che può utilizzarla, investirla o mescolarla con i successivi ricavi dell'attività economica. Secondo l'orientamento giurisprudenziale relativo alla confisca diretta del denaro, la circostanza che le somme si siano confuse con altre disponibilità patrimoniali non esclude necessariamente la possibilità di aggredirle. Non occorre individuare le stesse banconote che avrebbero rappresentato il risparmio fiscale originario. Ciò non significa però che qualsiasi disponibilità finanziaria possa essere confiscata automaticamente, senza verificare i presupposti della misura e il limite quantitativo del profitto contestato. Nel caso in esame, la difesa ha cercato di valorizzare la provenienza lecita degli accrediti successivi. La questione decisiva era stabilire se tale circostanza fosse sufficiente a escludere la natura diretta del sequestro. Per la Suprema Corte il fatto che un'impresa continui a lavorare regolarmente dopo aver commesso una violazione tributaria non rende intangibile la liquidità che accumula. Se ricorrono i presupposti della confisca diretta del denaro, la fungibilità può consentire di colpire somme presenti sul conto corrente anche quando derivano da operazioni successive e lecite. Questo principio non equivale a sostenere che ogni conto corrente di un'impresa coinvolta in un illecito fiscale sia automaticamente aggredibile. Restano da dimostrare i presupposti e i limiti quantitativi. Ma il messaggio per gli operatori è chiaro. La separazione tra denaro lecito e denaro illecito non si misura sulla tracciabilità delle singole banconote, bensì sulla riconducibilità del vantaggio economico al reato e sulla sua entità. Per le imprese diventa quindi essenziale una gestione contabile rigorosa e una difesa tempestiva già nella fase cautelare, come dimostrano altre vicende giudiziarie seguite con attenzione, tra cui i casi di truffa sui fondi pubblici in Sicilia e le inchieste su bancarotta e truffa contestate dalla Procura di Milano.