Assistere un familiare non autosufficiente comporta un carico fisico e psicologico notevole. Il caregiver familiare, infatti, si trova spesso a dover conciliare lavoro e assistenza, con sacrifici che possono incidere sulla salute. La normativa italiana prevede tutele specifiche, tra cui l'esonero dal lavoro notturno, ma fino a oggi c'era incertezza sul grado di disabilità richiesto per ottenerlo. Con l'ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza: basta che il familiare assistito sia riconosciuto disabile ai sensi della legge 104/1992, anche senza il requisito della gravità di cui all'art. 3 comma 3.
Il diritto all'esonero non richiede la disabilità grave
La Cassazione ha respinto l'interpretazione restrittiva che subordinava il beneficio alla condizione di handicap grave. I giudici hanno sottolineato che il dato letterale dell'art. 11 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 66/2003 richiede solo che il lavoratore abbia a carico un familiare con disabilità ai sensi della L. 104/1992, senza menzionare la gravità. Pertanto, non è necessario che l'assistito sia in situazione di disabilità grave; è sufficiente l'accertamento della condizione di disabilità secondo la legge.
Un diritto potestativo esercitabile con semplice comunicazione scritta
Il lavoratore può esercitare il diritto di esonero comunicando per iscritto il proprio dissenso con almeno 24 ore di anticipo rispetto al turno notturno programmato. Il datore di lavoro non può imporre il turno notturno; in caso di violazione, la sanzione penale va dall'arresto da due a quattro mesi all'ammenda da 516 a 2.582 euro, la stessa prevista per il lavoro notturno delle lavoratrici in maternità. Il diritto si estende per tutta la durata della situazione che lo legittima, senza necessità di rinnovo per ogni singolo turno, salvo diversi accordi organizzativi.
Interpretazione letterale e sistematica a favore del caregiver
La Corte ha applicato il principio "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit": quando il legislatore ha voluto subordinare un beneficio alla gravità lo ha fatto espressamente, come per i permessi retribuiti o il congedo straordinario. L'assenza di tale richiamo per l'esonero dal lavoro notturno non può essere colmata dall'interprete. Inoltre, l'espressione "a proprio carico" descrive il rapporto di assistenza e responsabilità, non un grado di invalidità. La decisione si inserisce nella giurisprudenza di legittimità volta a garantire ampia tutela alle persone con disabilità e ai loro familiari, in linea con i principi costituzionali di solidarietà e con il diritto sovranazionale.