Interessi oltre il 10% sui risarcimenti se il debitore ritarda · Risoluto
10

Cassazione, interessi oltre il 10% annuo sui risarcimenti se il debitore ritarda il pagamento

Di Giacomo Cascio
Illustrazione della Cassazione e degli interessi oltre il 10% annuo sui risarcimenti per ritardo nel pagamento

La Cassazione cambia le regole sugli interessi dovuti in caso di risarcimento danni. Con l'ordinanza n. 23891/2026, depositata lo scorso 22 luglio, la Suprema Corte ha stabilito che l'articolo 1284, quarto comma, del codice civile si applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, indipendentemente dalla fonte dell'obbligazione. La decisione ha un impatto economico rilevante, perché il tasso applicabile può superare il 10% annuo, molto più elevato del tasso legale ordinario.

Debiti di valuta e debiti di valore, la distinzione che ha limitato gli interessi

Per decenni, la distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore ha avuto un ruolo centrale nel diritto civile. Il debito di valuta nasce direttamente come obbligo di pagare una somma di denaro. Il debito di valore, invece, deriva dall'obbligo di reintegrare un pregiudizio e viene trasformato in una somma attraverso un'attività di liquidazione. È il caso tipico dei crediti risarcitori. Secondo la nuova ordinanza, però, questa classificazione non può impedire l'applicazione dell'articolo 1284 del codice civile quando la domanda giudiziale ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Cosa prevede l'articolo 1284 e perché si parla di super-interessi

L'articolo 1284 del codice civile disciplina gli interessi legali. Il quarto comma prevede una regola particolare. Quando le parti non hanno stabilito il tasso, dalla proposizione della domanda giudiziale il saggio può essere quello previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Si tratta di un parametro che può essere significativamente superiore al normale tasso degli interessi legali. Da qui nasce l'espressione giornalistica super-interessi. Fino ad oggi, la maggioranza dei tribunali italiani applicava il tasso di interesse legale ordinario alle sentenze di condanna per fatti illeciti. Il debitore pagava quindi cifre molto contenute per il ritardo.

Il precedente del 2024 che limitava il giudice dell'esecuzione

In argomento occorre richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 29674/2024, che, in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12449/2024, ribadisce che il giudice dell'esecuzione non può integrare il titolo esecutivo attribuendo al creditore un diritto agli interessi che non risulti accertato nel titolo medesimo. Pertanto, qualora il provvedimento giudiziale disponga la condanna al pagamento di una somma oltre interessi legali oppure oltre interessi sino al soddisfo, senza individuare il diverso regime degli interessi previsto dall'articolo 1284, comma 4, non può ritenersi automaticamente applicabile, in sede esecutiva, il saggio maggiorato previsto da tale disposizione. La distinzione assume rilievo sotto diversi profili. Il saggio previsto dall'articolo 1284, comma 1, costituisce il saggio degli interessi legali ordinari. Il saggio previsto dall'articolo 1284, comma 4, presuppone invece che ricorrano i presupposti per la sua applicazione e che il relativo diritto sia stato accertato nel giudizio di cognizione. Spetta pertanto al giudice della cognizione accertare e determinare il regime degli interessi dovuti, nei limiti della domanda e del titolo. Il giudice dell'esecuzione è vincolato al contenuto del titolo esecutivo e non può ampliarne la portata, riconoscendo al creditore un trattamento più favorevole non risultante dal provvedimento posto in esecuzione.

La svolta del 2026 e il principio di diritto

Ne consegue che la mera pendenza del giudizio non consente, di per sé, di desumere dal generico riferimento agli interessi legali il diritto agli interessi nella misura maggiorata di cui all'articolo 1284, comma 4. La verifica deve essere quindi effettuata sul contenuto complessivo del titolo esecutivo, avuto riguardo tanto al dispositivo quanto alla motivazione, al fine di stabilire se il giudice della cognizione abbia effettivamente accertato il diritto agli interessi secondo il regime maggiorato. Adesso la novità è che, con l'ordinanza n. 23891/2026, la Suprema Corte estende l'applicazione dell'articolo 1284, comma 4, del codice civile. Il principio di diritto è il seguente. L'articolo 1284, quarto comma, si applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio. In altre parole, secondo la Terza Sezione, non è decisivo stabilire se l'obbligazione derivi da un contratto, dalla legge, da un fatto illecito o da altra fonte. Ciò che conta è che nel processo venga chiesta la condanna al pagamento di una somma di denaro. La soluzione riguarda quindi anche le obbligazioni risarcitorie. La decisione della Corte valorizza la funzione economica degli interessi finalizzandola a compensare il creditore per il periodo durante il quale non ha potuto disporre della somma. L'impatto di questa interpretazione appare incisivo, con un costo per gli interessi che supera agilmente il 10% all'anno.

Per i creditori che attendono il risarcimento, la nuova ordinanza rappresenta un'arma in più. Tuttavia, è fondamentale che la domanda giudiziale richieda espressamente l'applicazione del tasso maggiorato, perché il giudice dell'esecuzione non può supplire a eventuali omissioni del titolo. La partita si gioca quindi in fase di cognizione, dove il creditore deve essere assistito da un legale in grado di impostare correttamente la richiesta. Solo così potrà ottenere gli interessi pieni previsti dalla legge, senza vedersi costretto ad accontentarsi del tasso legale ordinario, spesso irrisorio rispetto al danno subito.

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio

CEO

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

Tutti gli articoli
📬 Newsletter Risoluto

Le notizie che contano, ogni mattina nella tua casella.

Niente spam, solo cronaca, politica e cultura della Sicilia che dovresti conoscere.