La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito un principio che cambia concretamente i rapporti tra correntisti e istituti di credito in materia di frodi digitali. Con la sentenza relativa alla causa C-70/25, pubblicata lo scorso 15 ottobre, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che la banca non può rifiutarsi di restituire il denaro sottratto tramite un'operazione non autorizzata soltanto perché il cliente ha tenuto un comportamento negligente. Il rimborso, in linea di principio, deve arrivare subito e la valutazione sull'eventuale negligenza grave viene solo in un secondo momento.
La decisione assume un peso particolare per chi usa ogni giorno l'home banking e i pagamenti digitali, perché separa nettamente due questioni che fino a oggi venivano spesso confuse dagli istituti. Da un lato c'è il diritto del cliente a riavere le somme sottratte, dall'altro l'eventuale responsabilità finale per la perdita subita. La Corte ha precisato che il diritto dell'Unione europea impone di trattarle in momenti distinti, senza usare il sospetto di negligenza come scorciatoia per bloccare il rimborso.
La truffa nata da una vendita online
La vicenda giudiziaria nasce in Polonia e riguarda una donna che aveva messo in vendita un oggetto su una piattaforma online. A contattarla è stato un individuo che si è presentato come un potenziale acquirente. Per completare quella che sembrava una normale procedura di vendita, il truffatore le ha inviato un link apparentemente riconducibile alla piattaforma. Il collegamento, però, conduceva a una pagina web costruita per imitare quella della sua banca.
La donna, convinta di trovarsi davanti a un sistema autentico, ha inserito le proprie credenziali per accedere all'home banking. È stato proprio questo passaggio a consentire al truffatore di entrare nel conto e trasferire circa 700 euro su un conto a lui intestato. La cliente ha informato la banca già il giorno successivo, segnalando l'operazione come fraudolenta. L'istituto, tuttavia, ha negato il rimborso, sostenendo che la correntista avesse commesso una negligenza grave per non aver adeguatamente protetto le proprie credenziali di sicurezza.
La banca deve pagare entro il giorno dopo
La risposta della Corte è stata netta. Quando viene effettuato un pagamento non autorizzato, il prestatore di servizi di pagamento deve in linea generale rimborsare immediatamente il cliente, e comunque non oltre la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è venuto a conoscenza dell'operazione o ne ha ricevuto comunicazione. La regola vale anche quando la banca ritiene che il cliente possa aver agito con negligenza grave.
Esiste però un'eccezione precisa. L'istituto può sottrarsi all'obbligo di rimborso immediato se ha ragionevoli motivi per sospettare che la frode sia stata commessa direttamente dal cliente e comunica per iscritto questi motivi all'autorità nazionale competente. Al di fuori di questa ipotesi, il semplice sospetto di una condotta negligente non consente alla banca di bloccare automaticamente la restituzione delle somme.
L'onere della prova resta sulla banca
Il punto più rilevante per i correntisti riguarda chi deve dimostrare cosa. Secondo la Corte, la banca deve innanzitutto restituire la somma relativa all'operazione non autorizzata. Solo successivamente può chiedere al cliente di sopportare la perdita, se riesce a dimostrare che quest'ultima è stata provocata da un comportamento doloso o da una negligenza grave nella protezione delle credenziali di sicurezza. L'onere della prova spetta dunque al prestatore dei servizi di pagamento.
Non è quindi il cliente a dover avviare una lunga procedura per dimostrare di avere diritto al rimborso. Il quadro che emerge dalla sentenza C-70/25 rovescia in pratica l'ordine delle priorità e offre una protezione più solida a chi subisce una frode digitale, come già accaduto in altre vicende simili seguite nel nostro territorio e raccontate nelle notizie giuridiche di settore. La garanzia sul rimborso delle somme sottratte senza autorizzazione diventa così un diritto da far valere subito, non un premio da conquistare dopo mesi di contenzioso.