Chi possiede una partita IVA deve controllare con attenzione la propria casella di posta elettronica certificata. L'Agenzia delle Entrate ha avviato l'invio di numerose comunicazioni per segnalare possibili scostamenti tra i dati trasmessi al Fisco e il reddito effettivamente indicato in dichiarazione. Il riferimento è al periodo d'imposta 2023 e il meccanismo è disciplinato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia con protocollo n. 271072 del 5 ottobre 2026, che dà attuazione all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La verifica nasce dal confronto tra due insiemi di informazioni. Da un lato ci sono le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi giornalieri, ovvero gli incassi che commercianti e altri operatori al dettaglio memorizzano e inviano telematicamente. Dall'altro lato c'è il reddito d'impresa riportato nel modello Redditi 2024, relativo appunto al 2023, indicato nei quadri RF, RG o LM a seconda del regime contabile adottato, ordinario, semplificato o forfettario. Quando alcune operazioni non confluiscono nel reddito dichiarato, né per intero né per una quota, l'Agenzia rileva una presunta anomalia così come definita dal provvedimento stesso.
L'avviso arriva sul domicilio digitale
La comunicazione raggiunge il contribuente tramite PEC, all'indirizzo di posta certificata che imprese e professionisti hanno comunicato ufficialmente. Lo stesso messaggio, con tutti i dettagli, è consultabile nell'area riservata del sito dell'Agenzia. La sezione da aprire si chiama "L'Agenzia scrive" ed è presente sia nel Cassetto fiscale, lo spazio personale in cui ciascuno segue la propria posizione verso il Fisco, sia nel portale "Fatture e Corrispettivi".
Nel documento compaiono i dati anagrafici del contribuente, il numero e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d'imposta. Sono indicati anche la data e il protocollo telematico della dichiarazione trasmessa per il 2023, insieme alle istruzioni per chiedere chiarimenti e per regolarizzare la propria posizione.
Rispondere alla PEC non serve
Il contribuente può chiedere informazioni all'Agenzia oppure segnalare elementi, fatti e circostanze che l'amministrazione non conosce, direttamente o tramite l'intermediario incaricato di trasmettere le dichiarazioni, generalmente il commercialista. I canali da utilizzare sono indicati nella comunicazione stessa. Replicare alla PEC con cui è arrivato l'avviso non produce alcun effetto, perché l'indirizzo del mittente funziona solo in uscita e non legge la posta in entrata.
Il ravvedimento operoso ha un limite preciso
Se l'errore o l'omissione sussistono davvero, il contribuente può sanarli con il ravvedimento operoso. L'istituto è disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella versione modificata dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87. Lo strumento permette di porre rimedio alla violazione e di ottenere una riduzione delle sanzioni, la cui misura dipende dal tempo trascorso dal momento in cui la violazione è stata commessa.
Si pensi a un negozio che ha trasmesso al Fisco tutti gli incassi di un certo periodo, mentre in dichiarazione ne è finita soltanto una parte a causa di una svista. Ricevuta la PEC, il titolare può controllare i conti con il proprio consulente e, riconosciuto lo sbaglio, regolarizzare la propria posizione.
Il tempo per agire non è illimitato. Il ravvedimento resta possibile anche quando la violazione è già stata constatata, oppure quando sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente ha avuto formale notizia. La possibilità cessa quando al contribuente viene notificato un atto di accertamento, oppure un atto con cui l'Agenzia liquida l'imposta o applica le sanzioni. Lo stesso effetto hanno le comunicazioni di irregolarità e l'esito del controllo formale della dichiarazione.
Otto e undici anni di conservazione
Le stesse informazioni sono messe a disposizione della Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. Sulla durata della conservazione il provvedimento distingue due termini. Le informazioni sulle fatture restano negli archivi dell'Agenzia per otto anni dopo l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione, con scadenza al 31 dicembre dell'ottavo anno. Per le dichiarazioni il periodo è invece pari a undici anni. Un giudizio in corso può comunque allungare questi termini.
Per chi vuole approfondire i profili legati ai controlli fiscali e alle procedure di regolarizzazione, può essere utile consultare gli approfondimenti giuridici dedicati alla materia tributaria.