La sentenza n. 536 del 16 luglio 2026 della Corte d'Appello di Bologna segna un punto fermo nella giurisprudenza sul corretto utilizzo dei permessi e del congedo straordinario previsti dalla legge 104/1992. La vicenda giudiziaria ha visto protagonista una lavoratrice con qualifica di carrellista, in forza a un'azienda metalmeccanica con contratto a tempo pieno e indeterminato, licenziata per essersi allontanata dall'abitazione materna per recarsi al mare durante alcune giornate di congedo.
Il pedinamento dell'investigatore privato e le contestazioni aziendali
La donna, che conviveva con la madre riconosciuta persona con disabilità grave dal 2011, usufruiva sia dei permessi ex art. 33 della legge 104 sia del congedo straordinario di cui all'art. 42 del D.lgs. 151/2001. L'azienda, insospettita da un presunto uso distorto di questi strumenti, aveva incaricato un investigatore privato di pedinarla. Dalle relazioni investigative emerse che in una giornata la lavoratrice si era assentata da casa dalle 10.45 alle 16.46, in un'altra dalle 12.50 alle 16.09, per raggiungere uno stabilimento balneare. In un terzo episodio, durante un permesso di due ore, era stata vista uscire dal lavoro, rientrare a casa e poi recarsi presso l'abitazione del compagno. Su queste basi, il 13 novembre 2023, l'azienda aveva intimato il licenziamento per giusta causa, contestando la violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 del Codice civile.
La valutazione dell'assistenza su base giornaliera e non cronometrica
Entrambi i gradi di giudizio hanno respinto la tesi datoriale, richiamando un orientamento consolidato della Cassazione. I permessi della legge 104 sono strutturati su base giornaliera e non cronometrica, come precisato dall'ordinanza n. 8306 del 2023. Nel caso dell'uscita serale, il tempo effettivamente sottratto all'assistenza era risultato di soli 20 minuti. La Corte ha ribadito che l'assistenza al familiare disabile non deve coprire l'intero arco lavorativo, potendo essere prestata in momenti diversi della giornata (ordinanza n. 7306 del 2023). L'abuso del congedo straordinario, inoltre, presuppone l'assenza totale del nesso causale tra il tempo sottratto al lavoro e l'attività di cura (ordinanza n. 28606 del 2021).
Le prove raccolte dall'investigatore che hanno salvato la lavoratrice
Paradossalmente, proprio le relazioni dell'investigatore incaricato dall'azienda hanno fornito gli elementi per dimostrare la continuità dell'assistenza. Le osservazioni, riferite a giornate diverse, documentavano passeggiate della madre con il deambulatore, l'accompagnamento a fare la spesa, una visita medica e momenti di cura sul terrazzo di casa. La convivenza, unita a queste attività visibili dall'esterno, ha permesso di ritenere provata un'assistenza sostanzialmente continuativa, compatibile con assenze contenute e mai coincidenti con l'intera giornata di congedo.
Perché il precedente del 2019 non è applicabile al caso
La difesa aziendale aveva richiamato la sentenza della Cassazione n. 19580 del 2019, relativa a un lavoratore che si era allontanato dal padre disabile per 12 giorni consecutivi percorrendo centinaia di chilometri in bicicletta. La Corte bolognese ha escluso ogni analogia, poiché nel caso in esame le assenze duravano poche ore ed erano accompagnate da atti di cura documentati. Anche gli altri precedenti citati, relativi a un lavoratore che aveva dedicato al congiunto solo il 17,5% del tempo di permesso e a un genitore che durante il congedo parentale lavorava nell'attività della moglie, sono stati giudicati non pertinenti per l'assenza di qualsiasi beneficio reale per il familiare assistito.
Le conseguenze reintegratorie e la tutela attenuata
Sul piano giuridico, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la nozione di insussistenza del fatto, rilevante ai fini della tutela reintegratoria ex art. 18 comma 4 dello Statuto dei lavoratori, comprende anche l'ipotesi del fatto materialmente accaduto ma privo di rilevanza disciplinare (ordinanza n. 14168 del 2025). La condotta della lavoratrice è stata quindi ritenuta priva di quel disvalore che giustificherebbe il licenziamento. Ne consegue l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata, con reintegrazione nel posto di lavoro e indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, entro il limite di dodici mensilità, con detrazione di quanto eventualmente percepito da altre attività lavorative. La sentenza offre così un importante chiarimento per i lavoratori caregivers, confermando che brevi momenti di svago non costituiscono abuso se l'assistenza complessiva rimane adeguata. Per approfondire le implicazioni sui permessi e congedi, si rinvia alla lettura delle notizie giuridiche.